Durc: obbligatoria l'acquisizione d'ufficio da parte delle P.A.
09/07/2013
Documento Unico di Regolarità Contributiva: in caso di
gara, le pubbliche amministrazioni devono acquisirlo d'ufficio
quando sia stato accertato che l'azienda ne abbia presentato
richiesta nei termini previsti presso lo sportello unico
INPS-INAIL. Con questa decisione il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia contro la
sentenza n. 542/2011 del T.A.R. Friuli-Venezia-Giulia inerente la
domanda di contributo presentata da un'impresa per l'erogazione di
incentivi, finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca,
sviluppo e innovazione delle imprese industriali, come previsto
nell'ambito del programma POR FESR 2007-2013.
Nella fattispecie, l'amministrazione regionale aveva archiviato la domanda presentata da un'impresa in quanto il DURC sarebbe giunto in ritardo rispetto ai termini previsti dal bando, con la conseguente acquiescenza alla clausola con la quale era prevista l'archiviazione in caso di mancato rispetto del termine per la consegna del DURC.
A tale decisione si sarebbe opposta l'impresa partecipante, in possesso di ricevuta postale attestante l'invio della documentazione richiesta. Un'impugnazione ritenuta corretta sia da parte del Tar che da parte del Cds: Palazzo Spada ha infatti affermato che, in applicazione del fondamentale canone costituzionale del buon andamento a cui deve ispirarsi l'azione amministrativa, una pubblica amministrazione non può richiedere ai privati atti o certificati relativi a stati, qualità personali e fatti attestati in documenti già in possesso della stessa o di altra Amministrazione, facendo riferimento all'art. 43 del D.P.R. 445/2000 per cui le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni. E il DURC, rientra proprio tra quei i certificati di cui all'art. 46, comma I, lett. p) ("assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto").
Inoltre i consiglieri hanno evidenziato come l'art. 1, comma 553 della L. 266/2005, nell'affermare che per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento di regolarità contributiva, si limiti unicamente a prescrivere che il DURC venga acquisito al procedimento, senza specificarne le concrete modalità di acquisizione, con la conseguenza che deve comunque trovare applicazione il principio generale dell'acquisizione officiosa da parte della Pubblica Amministrazione: tanto più che in questo caso l'azienda aveva tempestivamente prodotto la richiesta del DURC inoltrata allo sportello unico INPS-INAIL e altrettanto tempestivamente spedito il relativo documento, fornendone la prova.
Infine, in merito alla acquiescenza e alla possibilità di impugnare le clausole di un bando di gara, il Consiglio di Stato ha espresso il proprio giudizio sulla base dell'orientamento giurisprudenziale generale, per cuile imprese possono impugnare le clausole unitamente agli atti che ne costituiscono specifica attuazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto interessato ed a rendere attuale la lesione della sua sfera giuridica (come da sentenza n. 293/2013 del Consiglio di Stato stesso), sottolineando che la presentazione della domanda è un atto normalmente necessario proprio per radicare l'interesse al ricorso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2011, n. 6135).
© Riproduzione riservata
Nella fattispecie, l'amministrazione regionale aveva archiviato la domanda presentata da un'impresa in quanto il DURC sarebbe giunto in ritardo rispetto ai termini previsti dal bando, con la conseguente acquiescenza alla clausola con la quale era prevista l'archiviazione in caso di mancato rispetto del termine per la consegna del DURC.
A tale decisione si sarebbe opposta l'impresa partecipante, in possesso di ricevuta postale attestante l'invio della documentazione richiesta. Un'impugnazione ritenuta corretta sia da parte del Tar che da parte del Cds: Palazzo Spada ha infatti affermato che, in applicazione del fondamentale canone costituzionale del buon andamento a cui deve ispirarsi l'azione amministrativa, una pubblica amministrazione non può richiedere ai privati atti o certificati relativi a stati, qualità personali e fatti attestati in documenti già in possesso della stessa o di altra Amministrazione, facendo riferimento all'art. 43 del D.P.R. 445/2000 per cui le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni. E il DURC, rientra proprio tra quei i certificati di cui all'art. 46, comma I, lett. p) ("assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto").
Inoltre i consiglieri hanno evidenziato come l'art. 1, comma 553 della L. 266/2005, nell'affermare che per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento di regolarità contributiva, si limiti unicamente a prescrivere che il DURC venga acquisito al procedimento, senza specificarne le concrete modalità di acquisizione, con la conseguenza che deve comunque trovare applicazione il principio generale dell'acquisizione officiosa da parte della Pubblica Amministrazione: tanto più che in questo caso l'azienda aveva tempestivamente prodotto la richiesta del DURC inoltrata allo sportello unico INPS-INAIL e altrettanto tempestivamente spedito il relativo documento, fornendone la prova.
Infine, in merito alla acquiescenza e alla possibilità di impugnare le clausole di un bando di gara, il Consiglio di Stato ha espresso il proprio giudizio sulla base dell'orientamento giurisprudenziale generale, per cuile imprese possono impugnare le clausole unitamente agli atti che ne costituiscono specifica attuazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto interessato ed a rendere attuale la lesione della sua sfera giuridica (come da sentenza n. 293/2013 del Consiglio di Stato stesso), sottolineando che la presentazione della domanda è un atto normalmente necessario proprio per radicare l'interesse al ricorso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2011, n. 6135).
© Riproduzione riservata
- Tag: