E-fattura: Nuovi chiarimenti in una circolare tutta dedicata
19/06/2019
Chi deve emetterla? chi ne è esonerato? come e quando va emessa?
cosa va fatturato? come comportarsi in caso di fatture che
presentano sia spese sanitarie che non? cosa fare con l’imposta di
bollo se la fattura viene scartata? Queste e altre domande chiarite
nella Circolare Agenzia delle Entrate 17 giugno 2019, n.
14/E in tema di fatturazione elettronica via Sistema
di interscambio (Sdi).
L’Agenzia delle entrate fornisce nuove precisazioni sull'e-fattura
: ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, termini e modalità
di emissione e registrazione dei documenti, imposta di bollo,
criteri di compilazione delle autofatture, nuove disposizioni Iva
che hanno impatto sul sistema di fatturazione elettronica,
conservazione e consultazione dei documenti emessi, sanzioni
applicabili.
I soggetti coinvolti - Come ricorda l’Agenzia, il
punto di partenza è la regola generale in tema di operazioni
rilevanti ai fini Iva, ossia quella per cui, dal 1° gennaio
2019, se una fattura va emessa – e, dunque, non si tratta
di ipotesi di esclusione dal campo di applicazione dell’Iva, né è
possibile ricorrere ad altri strumenti (ad esempio scontrino e
ricevuta fiscale, ovvero memorizzazione e invio telematico dei
corrispettivi per coloro che operano nell’ambito del commercio al
minuto e delle attività assimilate di cui all’articolo 22 del Dpr
n. 633/1972, il decreto Iva) – la stessa deve essere
elettronica tramite Sdi.
A tale regola, che riguarda tutte le operazioni Iva tra soggetti
residenti o stabiliti nel territorio Italiano, fanno
eccezione coloro che:
- a) pur non tenuti – vale a dire i soggetti identificati in Italia, chi rientra nel “regime di vantaggio”, in quello “forfettario” o che si avvale della legge, n. 398/1991 (come le associazioni senza fini di lucro e le pro-loco, nonché le associazioni sportive dilettantistiche, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi fino a 65mila euro) – possono comunque emettere fatture elettroniche via Sdi.
- In questo caso, peraltro, qualora il cessionario/committente rivesta un’analoga qualificazione soggettiva (pensiamo ai rapporti tra due soggetti che applicano entrambi il regime forfettario o uno tale regime e l’altro sia un’associazione sportiva dilettantistica) e il cedente/prestatore voglia procedere alla fatturazione elettronica via Sdi, senza preventivo accordo della controparte, potrà farlo, ma dovrà consegnarle una copia analogica (o elettronica extra Sdi) del documento, nel rispetto della regola generale sul punto, valevole anche nei confronti dei consumatori, individuata dal provvedimento 30 aprile 2018 del direttore dell’Agenzia delle entrate.
- Da notare, la precisazione formulata dall’Agenzia in tema di associazioni sportive dilettantistiche che, ove venga meno l’esonero dalla fatturazione elettronica per perdita dei requisiti legislativamente previsti (ad esempio, il superamento della soglia dei 65mila euro), possono ricorrere all’emissione dei documenti da parte del cessionario/committente. Si tratta di una forma di fatturazione per conto del cedente/prestatore (con le relative conseguenze, anche in termini di compilazione del documento secondo le indicazioni dell’articolo 21, comma 2, del decreto Iva), manifestazione di una facoltà che, se non è possibile esercitare (ad esempio perché manca l’accordo con il cessionario/committente o questi è a sua volta esonerato), comporta l’obbligo per le associazioni di procedere in prima persona all’emissione delle fatture elettroniche tramite Sdi
- b) hanno il divieto di fatturare elettronicamente via Sdi. Si tratta, per l’anno 2019, dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, indipendentemente dall’opposizione manifestata dall’interessato, ai quali il legislatore ha equiparato coloro che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, se effettuate nei confronti delle persone fisiche (articolo 9-bis del Dl n. 135/2018).
- Il divieto di invio tramite Sdi colpirà, quindi, tutte le fatture contenenti prestazioni:
- sanitarie (visite specialistiche, analisi, eccetera, secondo quanto dettagliatamente descritto nella circolare n. 13/2019) erogate nei confronti delle persone fisiche
- miste (sia spese sanitarie, sia voci di spesa non sanitarie), le quali andranno poi trasmesse al Sistema TS con la tipologia “altre spese” (codice AA) se non distinguibili tra loro, ovvero comunicate separatamente in caso contrario
- non sanitarie (ad esempio il vitto durante un ricovero), quando includono elementi da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.
In presenza del divieto, le prestazioni potranno comunque essere
documentate tramite fattura analogica o elettronica extra
Sdi.
Di rilievo l’effetto legato all’equiparazione, avvenuta solo nel
corso del 2019, dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie i
cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, a quelli che
invece sono tenuti a tale invio.
In questo caso, sottolinea l’Agenzia, qualora i primi,
anteriormente all’equiparazione, avessero emesso fatture
elettroniche attraverso lo Sdi, seguendo la regola generale,
l’Agenzia delle entrate procederà alla cancellazione dei file
xml pervenuti e i dati delle fatture non saranno messi a
disposizione del cliente/consumatore finale nell’area autenticata
del sito dell’Agenzia, neppure in presenza della sua adesione al
servizio di consultazione.
Di non minore rilievo, in ultimo, la circostanza che allorché sia
un terzo a fatturare in nome e per conto del cedente/prestatore –
come possibile, ad esempio, in base al generale disposto, tutt’ora
vigente, dell’articolo 21, comma 2, del decreto Iva o di altre
specifiche disposizioni – le regole sull’esclusione/divieto saranno
quelle proprie di tale soggetto (cedente/prestatore) e non del
terzo che materialmente opera.
L’emissione e la registrazione dei documenti -
Chiarito chi deve emettere fattura elettronica via Sdi, la
circolare ne analizza tempi e modi anche in riferimento alle
ulteriori novità in tema di fatturazione (elettronica e non)
introdotte dal legislatore tra la fine del 2018 e il 2019.
Tra queste merita particolare attenzione il termine di emissione
che, dal 1° luglio 2019, in base all’articolo 21 del decreto Iva,
potrà essere successivo (di non oltre 10 giorni) rispetto
all’effettuazione dell’operazione, pena, tuttavia, la necessità di
indicare in fattura, quando diverse, entrambe le date (prestazione
ed emissione).
Le naturali difficoltà tecniche per dare concreta attuazione alla
previsione nell’ambito elettronico - dove l’emissione deriva
dall’invio, senza scarto, allo Sdi e il tracciato dei file
non è libero - unite alla volontà di semplificare al massimo
l’attività degli operatori, hanno portato l’Agenzia a chiarire che
la data da riportare, nel relativo campo “Data” della sezione “Dati
Generali” del file, è sempre una sola, ossia quella di
effettuazione dell’operazione, risultando l’emissione attestata
dallo Sdi e, dunque, non bisognosa di un’ulteriore autonoma
indicazione (come deve avvenire, invece, per le fatture analogiche
e per quelle elettroniche extra Sdi).
Seguendo i medesimi criteri, qualora nel corso di un mese vengano
effettuate più operazioni nei confronti dello stesso soggetto,
documentate in un’unica fattura elettronica tramite Sdi
(cfr articolo 21, comma 4, lettera a), decreto Iva), sarà
possibile indicare una sola data, ossia quella dell’ultima
operazione.
All’emissione seguirà l’annotazione nei registri Iva, che il
legislatore ha reso possibile, con decorrenza dal 24 ottobre 2018,
“entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese
di effettuazione delle operazioni” (articolo 23, comma 1,
decreto Iva).
Coniugando le indicazioni già fornite con l’ulteriore previsione
secondo la quale, al momento della registrazione, per ciascuna
fattura devono essere indicati il numero progressivo e la sua data
di emissione (cfr il comma 2 del medesimo articolo 23), la
circolare precisa che tale data potrà essere quella contenuta
nell’omonimo campo della sezione “Dati Generali” del file
della fattura elettronica, ossia, come già visto, quella di
effettuazione dell’operazione, ferme restando le necessarie
rettifiche laddove, dopo la registrazione, la fattura sia scartata
dallo Sdi (e sia, dunque, non emessa).
Non strettamente legata alla fatturazione elettronica, ma a questa
applicabile, è poi la nuova regola che consente di portare in
detrazione l’Iva, qualora la fattura sia ricevuta e annotata entro
il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione (cfr articolo 1, comma 1, Dpr n.
100/1998), in riferimento a quest’ultimo (mese precedente).
Al quesito se tale meccanismo operi anche in riferimento a coloro
che liquidano l’imposta su base trimestrale (non espressamente
menzionati nel citato articolo 1, comma 1, del Dpr n. 100/1998),
l’Agenzia risponde di sì e, così, ad esempio, per un’operazione del
29 giugno 2019, documentata tramite fattura emessa l’8 luglio 2019,
ricevuta il 13 e annotata entro il 15 del medesimo mese, il diritto
alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al secondo
trimestre 2019.
Sempre in tema di emissione, di sicuro interesse per tutti i
contribuenti sono le ulteriori precisazioni fornite
dall’Amministrazione sulle “autofatture”.
Senza pretesa di esaustività e rinviando alla circolare per tutti i
dettagli del caso, in merito alle prime va evidenziato come il
documento di prassi, fatta chiarezza sulla confusione terminologica
che spesso accomuna autofatture e ipotesi di inversione contabile
(reverse charge), detta alcune direttrici operative:
- a) se vi è obbligo di emettere una vera e propria autofattura (ossia quando l’emittente non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l’imposta in sostituzione del primo, nonché quando cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto, ovvero l’operazione è a titolo gratuito), questa dovrà essere elettronica via Sdi (con l’unica eccezione delle prestazioni rese da soggetti extra Ue, per le quali vige l’“esterometro” di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs n. 127/2015, salvo la scelta per la fatturazione elettronica via Sdi). Alla controparte esclusa dagli obblighi di fatturazione elettronica, che non intenda avvalersi della stessa su base volontaria, andrà comunque consegnata una copia analogica (o informatica) del documento
- b) nei casi di reverse charge, se questo è interno, o comunque la fattura che si deve integrare è già stata veicolata tramite Sdi, il documento integrato non ha obbligo di essere inviato allo Sdi (pur potendo, qualora si vogliano ridurre gli oneri di consultazione e conservazione del documento stesso). Parimenti, nelle ipotesi di reverse charge esterno (ad esempio, acquisti da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi Ue), l’obbligo di fatturazione elettronica non trova spazio, sostituito dal citato esterometro, che potrà comunque essere evitato laddove il fornitore comunitario abbia seguito, per sua scelta, le regole italiane ed emesso la fattura elettronica via Sdi
- c) nella peculiare ipotesi di estrazione dei beni dai depositi Iva (cfr l’articolo 50-bis, comma 6, del Dl 30 agosto 1993, n. 331/1993), considerando che gli stessi vi sono stati normalmente introdotti per effetto di una importazione e l’operazione originaria è stata quindi documentata mediante una bolletta doganale – mentre le cessioni dei beni ivi presenti lo sono con fattura elettronica via Sdi, se effettuate tra operatori italiani, ovvero con documento analogico o elettronico extra Sdi, qualora uno degli operatori non sia né residente, né stabilito sul nostro territorio (ipotesi in cui troverà applicazione l’esterometro) – l’autofattura emessa allo scopo di assolvere l’imposta non avrà obbligo di essere elettronica tramite Sdi.
Fa eccezione – e si dovrà dunque ricorrere all’autofattura
elettronica – il caso in cui il valore del bene estratto è diverso
da quello del bene introdotto/ceduto all’interno del deposito
(tipicamente a causa di lavorazioni subite) e, quindi, la fattura è
strumentale a individuare tale valore e la corretta base
imponibile.
Da evidenziare come, nel descrivere le modalità di compilazione dei
documenti nelle varie ipotesi di reverse charge e
autofattura (cfr punto 6.4), la circolare dedichi
specifica attenzione sempre all’estrazione dei beni dai depositi
Iva, prevendendo, in tal caso, che i dati del
cessionario/committente debbano essere inseriti sia nella sezione
“Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del
cessionario/committente” del file fattura da inviare allo
Sdi (tipo documento “TD01”), con utilizzo, qualora i beni siano
diversi dai carburanti, del blocco 2.2.1.3 “CodiceArticolo” e
inserimento, nel campo 2.2.1.3.1 “CodiceTipo”, del valore “DEP”,
nonché del valore “0” nel campo 2.2.1.3.2 “CodiceValore”.
L’imposta di bollo - In tema di imposta di bollo, rammentato che dal 1° gennaio 2019 le modalità di assolvimento, nell’ambito dei documenti informatici fiscalmente rilevanti, sono diverse a seconda che si parli di fatture (dove il pagamento avviene telematicamente su base trimestrale entro il giorno 20 del primo mese successivo) o di altri documenti (per i quali il pagamento è sempre telematico, ma avviene annualmente in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, ossia entro il 30 aprile di ogni anno), la circolare richiama l’attenzione sul rispetto delle precedenti regole generali in materia, che non sono mutate, seppure da leggere nel nuovo contesto tecnico-normativo. Ne deriva che:
- per stabilire se una fattura o un documento vanno assoggettati al bollo, deve farsi riferimento al relativo testo unico (Dpr n. 642/1972), alla tariffa allo stesso allegata, nonché ai chiarimenti via via forniti dall’Amministrazione finanziaria
- la fattura elettronica scartata dallo Sdi, e quindi non emessa, non è da sottoporre a imposta
- il pagamento del bollo prescinde dal fatto che l’obbligato sia un soggetto passivo Iva
- vige sempre la solidarietà tra tutte le parti (cedente/prestatore e cessionario/committente) coinvolte nell’emissione delle fatture o che ne fanno uso.
Di rilievo il chiarimento sul servizio che, in base all’articolo
6 del Dm 17 giugno 2014, l’Agenzia delle entrate offre ai
contribuenti, vale a dire rendere preventivamente noto l’ammontare
dell’imposta, inserendo l’informazione nel portale Fatture e
Corrispettivi, così da consentirne il pagamento tramite F24 o con
addebito su conto corrente.
Tale servizio può tenere in considerazione le sole fatture inviate
tramite Sdi e non scartate nel trimestre di riferimento, con
l’ovvia conseguenza che il quantum calcolato andrà
integrato in riferimento a tutte le fatture elettroniche
extra Sdi da assoggettare a imposta.
Consultazione e conservazione delle fatture emesse
- Ribadito che l’adesione all’apposito servizio gratuito offerto
dall’Agenzia delle entrate garantisce per quindici anni, salvo
revoca da parte del contribuente, una conservazione delle fatture
elettroniche transitate dallo Sdi, valida a ogni effetto (non solo
tributario) – indipendentemente dalla circostanza che il transito
sia avvenuto su base volontaria o per obbligo, ovvero che il
soggetto si avvalga anche di un sistema diverso di conservazione –
l’Amministrazione finanziaria punta la sua attenzione
sull’ulteriore servizio di consultazione dalla stessa offerto.
Questo, in particolare, consente la consultazione delle copie
conformi all’originale delle fatture transitate nello Sdi e di una
parte dei dati fiscalmente rilevanti di cui all’articolo 21 del
decreto Iva (“dati fattura” di cui al punto 1.2 del provvedimento
30 aprile 2018).
La consultazione, possibile solo previa adesione al servizio
stesso, potrà avvenire, per i soggetti passivi d’imposta,
all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia, dal 1°
luglio 2019 e sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello di ricezione da parte dello Sdi, con cancellazione entro i
trenta giorni successivi.
A chi non ha aderito, l’Amministrazione renderà comunque
disponibili i dati sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo
a quello in cui si presenta la dichiarazione di riferimento
(quindi, aderendo nel 2019, per una fattura emessa e ricevuta nello
stesso anno, il 2028).
Ciò, tenendo in considerazione che ciascuna delle parti ha una
decorrenza legata alla propria dichiarazione di riferimento, così
che, laddove la fattura via Sdi riguardi un’operazione effettuata
in un certo anno (ad esempio il 30 dicembre 2020), ma il documento
sia emesso e ricevuto in quello successivo (ad esempio il 3 gennaio
2021), il cedente/prestatore potrà consultare i dati fino al 31
dicembre 2029 (ottavo anno successivo alla dichiarazione Iva per il
2020) e il cessionario/committente sino al 31 dicembre 2030 (ottavo
anno successivo per la dichiarazione 2021).
Sanzioni - Una delle parti di maggiore interesse
della circolare riguarda l’aspetto sanzionatorio, caratterizzato
dalla particolarità che il legislatore, per il primo semestre 2019
(articolo 1, comma 6, Dlgs n. 127/2015) ha deciso che le sanzioni
di cui all’articolo 6 del Dlgs n. 471/1997 (inerenti la
“violazione degli obblighi relativi alla documentazione,
registrazione ed individuazione delle operazioni soggette
all'imposta sul valore aggiunto”):
- non si applicano se la fattura elettronica via Sdi è regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva relativa all’operazione documentata
- sono ridotte dell’80% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo (previsione che lo stesso articolo 1, comma 6, proroga al 30 settembre 2019 per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile).
In merito, dalla lettera della norma, l’Agenzia trae che sebbene
la disapplicazione/riduzione delle sanzioni sino al 30 giugno 2019
si applichi tanto ai soggetti che liquidano l’Iva mensilmente,
quanto trimestralmente, la stessa non si estende a fattispecie
diverse da quelle espressamente individuate.
Inoltre, la proroga della riduzione concessa ai contribuenti che
liquidano l’imposta su base mensile deve intendersi limitata alle
sole operazioni effettuate entro il 30 settembre 2019, con
l’effetto che, nella sostanza, il 16 novembre 2019 costituirà il
termine ultimo entro cui tutti i soggetti che effettuano la
liquidazione Iva (sia su base mensile per le operazioni al 30
settembre 2019, sia su base trimestrale in riferimento al secondo
trimestre 2019) potranno godere del beneficio.
Tra le sanzioni che non subiscono disapplicazione o riduzione vi
sono anche quelle per l’omesso, incompleto o errato invio
dell’esterometro (ossia dei dati relativi alle operazioni di
cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute
verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo
quelle per cui è stata emessa una bolletta doganale e per le quali
siano state emesse o ricevute fatture elettroniche via Sdi).
All’adempimento, che dal 1° gennaio 2019 ha sostituito, per la
parte di rapporti con l’estero, la comunicazione prevista dallo
spesometro (articolo 21, Dl n. 78/2010) – norma la cui abrogazione,
come precisa l’Agenzia, non riguarda tuttavia le operazioni
rilevanti ai fini Iva effettuate entro il 31 dicembre 2018, per le
quali detta comunicazione doveva essere fatta entro il 30 aprile
2019 (con le conseguenti possibili sanzioni individuate nel punto
4.2 del documento di prassi) – sono tenuti, secondo la legge,
“I soggetti passivi di cui al comma 3” (cfr
articolo 1, comma 3-bis, Dlgs n. 127/2015).
Cosa intendere con tale espressione, considerato che nel comma
citato figurano anche soggetti in precedenza esclusi dallo
spesometro e ora dalla fatturazione elettronica via Sdi (ad
esempio, a coloro che applicano il regime forfettario)?
L’Agenzia fuga qualsiasi dubbio anche su questo punto, limitando
espressamente l’obbligo dell’esterometro ai soli contribuenti
tenuti alla fatturazione elettronica via Sdi.
A cura dell’Agenzia delle Entrate
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