EDILIZIA: IVA, REVERSE CHARGE E RISTRUTTURAZIONI
20/12/2006
Nella Finanziaria 2007 che ha avuto qualche giorno fa’, con 162
voti favorevoli e 157 contrari, la fiducia al Senato diverse novità
nel settore degli immobili. Tra le altre quelle riguardanti le
locazioni e cessioni di fabbricati abitativi, l’attivazione del
“reverse charge”, il recupero edilizio, tutte qui di seguito
dettagliate.
Locazioni e cessioni di fabbricati abitativi
Il decreto-legge n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha esteso il trattamento di esenzione dall’Iva nel settore immobiliare.
La Finanziaria 2007 ripristina, per alcune operazioni, l’imponibilità, al fine di consentire alle imprese che le pongono in essere il diritto alla detrazione dell’imposta pagata a “monte”.
In particolare, tornerà ad applicarsi l’Iva:
L’ IVA, come già previsto, peraltro, da una identica disposizione del decreto-legge n. 223/2006 di dubbia interpretazione, che non ha trovato applicazione, si applicherà con il sistema del “reverse charge” alle prestazioni dei subappaltatori in edilizia. Il nuovo sistema troverà applicazione dall`1/1/2007; praticamente la previsione della Finanziaria si sovrappone a quella, identica, del decreto-legge n. 223/2006.
Recupero edilizio
Sono prorogate per tutto il 2007 le agevolazioni fiscali per il recupero degli edifici, ossia la detrazione Irpef del 36% con il tetto di 48 mila euro per unità immobiliare e la riduzione dell’aliquota Iva al 10% sulle manutenzioni.
Per quanto riguarda l’Iva, va ricordato che il decreto-legge n. 223/2006 ha disposto il ripristino dell’agevolazione per il periodo che va dal 10 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 (sono rimasti quindi scoperti i primi nove mesi del 2006).
L’aliquota del 10% verrà applicata alle prestazioni fatturate dall’1 gennaio 2007, per l’intero anno prossimo.
Segnaliamo, peraltro, che le agevolazioni sono subordinate alla condizione, già introdotta dal decreto-legge n. 223/2006 che il costo della manodopera sia distintamente evidenziato in fattura.
© Riproduzione riservata
Locazioni e cessioni di fabbricati abitativi
Il decreto-legge n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha esteso il trattamento di esenzione dall’Iva nel settore immobiliare.
La Finanziaria 2007 ripristina, per alcune operazioni, l’imponibilità, al fine di consentire alle imprese che le pongono in essere il diritto alla detrazione dell’imposta pagata a “monte”.
In particolare, tornerà ad applicarsi l’Iva:
- sulle locazioni di abitazioni effettuate, in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, dalle imprese costruttrici o da quelle che hanno realizzato interventi di recupero di cui all’art. 31, lett. c), d) ed e), della legge n. 457/78, a condizione che la locazione avvenga entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero e che il relativo contratto abbia durata non inferiore a quattro anni; su queste locazioni l’imposta si applicherà con l’aliquota del 10%;
- sulle cessioni dei predetti fabbricati abitativi, già locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata, anche se effettuate dopo quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento.
L’ IVA, come già previsto, peraltro, da una identica disposizione del decreto-legge n. 223/2006 di dubbia interpretazione, che non ha trovato applicazione, si applicherà con il sistema del “reverse charge” alle prestazioni dei subappaltatori in edilizia. Il nuovo sistema troverà applicazione dall`1/1/2007; praticamente la previsione della Finanziaria si sovrappone a quella, identica, del decreto-legge n. 223/2006.
Recupero edilizio
Sono prorogate per tutto il 2007 le agevolazioni fiscali per il recupero degli edifici, ossia la detrazione Irpef del 36% con il tetto di 48 mila euro per unità immobiliare e la riduzione dell’aliquota Iva al 10% sulle manutenzioni.
Per quanto riguarda l’Iva, va ricordato che il decreto-legge n. 223/2006 ha disposto il ripristino dell’agevolazione per il periodo che va dal 10 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 (sono rimasti quindi scoperti i primi nove mesi del 2006).
L’aliquota del 10% verrà applicata alle prestazioni fatturate dall’1 gennaio 2007, per l’intero anno prossimo.
Segnaliamo, peraltro, che le agevolazioni sono subordinate alla condizione, già introdotta dal decreto-legge n. 223/2006 che il costo della manodopera sia distintamente evidenziato in fattura.
A cura di Paolo
Oreto
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