ENTRATO IN VIGORE IL NUOVO DECRETO (Seconda puntata)

20/05/2008

Sempre in riferimento al Titolo IV del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 che ha mandato in pensione, tra l’altro, i decreti legislativi n. 626/1994, n. 493/1996 e n. 494/1996 continuiamo l’esame dell’articolato trattando oggi gli articoli 92, 93 e 94.

Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
L’articolo 92 relativo agli “obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ripropone, con alcune modifiche, in verità non sostanziali, l’articolo 5 del precedente D.Lgs.n. 494/1996.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato ed è il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori di controllare che le misure di sicurezza previste nel piano di sicurezza siano realizzate e rispettate concretamente e durante l’esecuzione dei lavori; il coordinatore che, deve, così come riportato al comma 1 dell’articolo:
  • verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n, 81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
  • adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
  • verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  • organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  • verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
  • sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Nel secondo comma che è sostanzialmente identico al secondo comma dell’articolo 5 del precedente D.Lgs. n. 494/1996 viene precisato che nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu' imprese il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti precedentemente elencati redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo i cui contenuti sono dettagliatamente definiti nell’allegato XVI.

Responsabilità dei committenti be dei responsabili dei lavori
L’articolo 93 relativo alle “responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori” ripropone, con alcune modifiche, in sostanziali, l’articolo 6 del precedente D.Lgs.n. 494/1996.
Nel comma 1, nella nuova versione viene puntualizzato che il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori, non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90 (obblighi del committente o del responsabile dei lavori), 92, comma 1, lettera e) (allontanamento delle imprese e risoluzione dei contratto), e 99 (notifica preliminare). Nella nuova versione del comma 2, viene precisato che la responsabilità relativa alla verifica degli adempimenti degli obblighi relativi alla predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo (art. 91 D.Lgs. n, 81/2008) ed alle verifiche che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve effettuare (art. 92, comma 1, lettere a), b), c) e d) D.Lgs. n, 81/2008) è soltanto del responsabile dei lavori.

Obblighi dei lavoratori autonomi
Semplificazione nell’articolo 94 relativo agli “Obblighi dei lavoratori autonomi” che ripropone, modificato l’articolo 7 del D.Lgs. n. 494/1996.
I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando tutti gli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/2008, devono adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Prima puntata

Continua nei prossimi giorni

A cura di Paolo Oreto


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