ENTRATO IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO CE
19/09/2008
Il 15 settembre scorso è entrato in vigore il Regolamento CE n.
213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007 pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 74/1 del 15 marzo
2008 e recante “Modifica del regolamento CE n. 2195/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune
per gli appalti pubblici (CPV) e delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle
procedure per gli appalti pubblici, per quanto riguarda la
revisione del CPV”,
Nell’allegato I contenente il Vocabolario comune per gli appalti pubblici è riportata la struttura del sistema di classificazione suddivisa nei seguenti 3 punti.
1) Il CPV comprende un vocabolario principale e un vocabolario supplementare.
2) Il vocabolario principale poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a nove cifre, ai quali corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori o i servizi oggetto del mercato.
Il codice numerico ha otto cifre ed è suddiviso in:
Una nona cifra serve per verificare le cifre precedenti.
3) Il vocabolario supplementare può essere utilizzato per completare la descrizione dell’oggetto di un appalto. Le voci sono costituite da un codice alfanumerico, al quale corrisponde una denominazione che consente di fornire ulteriori dettagli sulla natura o la destinazione specifiche del bene da acquistare.
Il codice alfanumerico comprende:
Ricordiamo che il nuovo Regolamento n.213/2008 , che modifica il precedente n. 2195/2002, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
© Riproduzione riservata
Nell’allegato I contenente il Vocabolario comune per gli appalti pubblici è riportata la struttura del sistema di classificazione suddivisa nei seguenti 3 punti.
1) Il CPV comprende un vocabolario principale e un vocabolario supplementare.
2) Il vocabolario principale poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a nove cifre, ai quali corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori o i servizi oggetto del mercato.
Il codice numerico ha otto cifre ed è suddiviso in:
- divisioni, identificate dalle due prime cifre del codice (XX000000-Y),
- gruppi, identificati dalle prime tre cifre del codice (XXX00000-Y),
- classi, identificate dalle prime quattro cifre del codice (XXXX0000-Y),
- categorie, identificate dalle prime cinque cifre del codice (XXXXX000-Y).
Una nona cifra serve per verificare le cifre precedenti.
3) Il vocabolario supplementare può essere utilizzato per completare la descrizione dell’oggetto di un appalto. Le voci sono costituite da un codice alfanumerico, al quale corrisponde una denominazione che consente di fornire ulteriori dettagli sulla natura o la destinazione specifiche del bene da acquistare.
Il codice alfanumerico comprende:
- un primo livello, costituito da una lettera corrispondente ad una sezione,
- un secondo livello, costituito da una lettera corrispondente a un gruppo,
- un terzo livello, costituito da tre cifre corrispondenti alle sottodivisioni.
Ricordiamo che il nuovo Regolamento n.213/2008 , che modifica il precedente n. 2195/2002, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
A cura di Paolo
Oreto
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