ENTRO IL 16 GIUGNO IL PAGAMENTO PER VILLE E SECONDE CASE

11/06/2009

Meno di due settimane ancora per pagare l'Ici, l'imposta comunale sugli immobili. Abolita la tassa per la casa d'abitazione, l'Ici sopravvive ancora per altri immobili: le seconde case, le abitazioni date in affitto, i negozi, gli uffici, per fare alcuni esempi. L'imposta deve essere pagata anche per le case di lusso - abitazioni signorili, ville e castelli - anche se sono adibite ad abitazione principale.

Ecco un promemoria.
- SCADENZA 16 GIUGNO. Salvo differenti termini stabiliti dal Comune interessato deve essere versata la prima rata (in acconto) dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per il 2009
- SI PAGA SU CASE DI LUSSO. Restano soggetti all'imposta,anche se adibiti ad abitazione principale, gli immobili di categoria catastale A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
- ICI RESTA ANCHE SU SECONDE CASE E UFFICI. Ad essere soggetti all'imposta sono tutti gli immobili abitativi diversi da quelli adibiti ad abitazione principale (concessi in locazione, utilizzati come seconde case, ecc.) nonché tutti gli immobili non utilizzati come abitazione (uffici, negozi, ecc.).

Entro 16 giugno l'Ici, su ville e seconde case

- COME SI CALCOLA. L'imposta si determina applicando alla base imponibile le aliquote e le detrazioni stabilite annualmente dal Comune. Il versamento dell'Ici dovuta per l'intero anno e' effettuato in due rate: la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base di aliquote e detrazioni del 2008; la seconda, dall'1 al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,applicando aliquote e detrazioni del 2009 ed eseguendo il conguaglio con quanto versato a titolo di acconto. E' possibile scegliere di versare l'imposta per tutto l'anno in unica soluzione, entro il 16 giugno, ma in questo caso devono essere applicate aliquote e detrazioni valide per il 2009.
- DOVE SI PAGA. Il pagamento dell'Ici può essere effettuato con il modello F24 (presso le banche convenzionate; presso gli uffici postali; al concessionario della riscossione; per via telematica) o tramite conto corrente postale (presso gli uffici postali; presso le banche convenzionate; al concessionario della riscossione; tramite il servizio telematico gestito dalle Poste).

Fonte: Demaniore

© Riproduzione riservata