ESCLUSIONE DALLE GARE PER IRREGOLARITA’ FISCALI
28/05/2007
L’Agenzia delle Entrate con circolare n. 34/E del 25 maggio
scorso interviene sul problema legato all’esclusione dalle gare
(sia per appalti di lavori e forniture che per appalti di servizi)
per irregolarità fiscali.
Con il comma 1 lettera g) dell’articolo 38 del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) è prevista l’esclusione:
- dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
- dall’affidamento dei relativi subappalti;
- dalla stipula dei relativi contratti,
dei soggetti “che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”.
Il comma 2 del citato articolo 38 precisa, altresì, che l’interessato attesta il possesso dei requisiti “mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 …”; può verificarsi che in sede di controllo dell’autocertificazione, prodotta dall’interessato, sia richiesto al competente Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate il rilascio dell’attestazione di regolarità fiscale.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 25 giugno 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2001, aveva approvato il modello di “Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria” con le relative istruzioni per gli Uffici locali competenti al rilascio.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare in argomento conferma l’attualità del citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001 cui, in via generale, occorre fare riferimento in tutte le ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate è tenuta a certificare i c.d. carichi pendenti.
La regolarità fiscale richiesta dal Codice dei contratti pubblici può, quindi, “essere certificata, in riferimento alla data o al periodo indicati dal richiedente, dall’Ufficio locale competente secondo il domicilio fiscale del soggetto d’imposta quando risulti, in base alle informazioni ed ai documenti di cui dispone, che l’Amministrazione finanziaria non abbia contestato al contribuente una qualsiasi violazione di obblighi in materia di tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, mediante atto che si sia reso definitivo per effetto del decorso del termine di impugnazione ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale (cfr. ris. n. 2/E del 3 gennaio 2005)” precisando, inoltre, che l’irregolarità fiscale viene meno qualora, alla data rispetto alla quale viene richiesta la certificazione, la pretesa dell’Amministrazione finanziaria sia stata integralmente soddisfatta, anche mediante definizione agevolata.
La circolare precisa che viene confermata l’attualità del citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001 cui, in via generale, occorre fare riferimento in tutte le ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate è tenuta a certificare i c.d. carichi pendenti, concludendo che, in conformità al predetto provvedimento, gli Uffici indicheranno separatamente, nel richiesto certificato, anche le violazioni che non risultano ancora definitivamente accertate. Ciò in quanto la valutazione della sussistenza del requisito della regolarità fiscale di cui, in particolare, al Codice dei contratti pubblici spetta comunque alla stazione appaltante, alla quale l’Agenzia delle entrate deve fornire tutte le informazioni utili alla verifica dello stesso, sia in relazione alla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, nonché dei subappalti, sia in relazione alla successiva stipula dei relativi contratti.
Potrebbe, dunque, accadere che una stazione appaltante, in sede di controllo dell’autocertificazione, si trovi in difficoltà quando in eventuali certificazioni richieste risulti che un concorrente abbia presunte irregolarità fiscali non ancora accertate in via definitiva di notevole entità anche in relazione alla natura ed all’entità dell’appalto che deve essere affidato.
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Con il comma 1 lettera g) dell’articolo 38 del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) è prevista l’esclusione:
- dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
- dall’affidamento dei relativi subappalti;
- dalla stipula dei relativi contratti,
dei soggetti “che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”.
Il comma 2 del citato articolo 38 precisa, altresì, che l’interessato attesta il possesso dei requisiti “mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 …”; può verificarsi che in sede di controllo dell’autocertificazione, prodotta dall’interessato, sia richiesto al competente Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate il rilascio dell’attestazione di regolarità fiscale.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 25 giugno 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2001, aveva approvato il modello di “Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria” con le relative istruzioni per gli Uffici locali competenti al rilascio.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare in argomento conferma l’attualità del citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001 cui, in via generale, occorre fare riferimento in tutte le ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate è tenuta a certificare i c.d. carichi pendenti.
La regolarità fiscale richiesta dal Codice dei contratti pubblici può, quindi, “essere certificata, in riferimento alla data o al periodo indicati dal richiedente, dall’Ufficio locale competente secondo il domicilio fiscale del soggetto d’imposta quando risulti, in base alle informazioni ed ai documenti di cui dispone, che l’Amministrazione finanziaria non abbia contestato al contribuente una qualsiasi violazione di obblighi in materia di tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, mediante atto che si sia reso definitivo per effetto del decorso del termine di impugnazione ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale (cfr. ris. n. 2/E del 3 gennaio 2005)” precisando, inoltre, che l’irregolarità fiscale viene meno qualora, alla data rispetto alla quale viene richiesta la certificazione, la pretesa dell’Amministrazione finanziaria sia stata integralmente soddisfatta, anche mediante definizione agevolata.
La circolare precisa che viene confermata l’attualità del citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001 cui, in via generale, occorre fare riferimento in tutte le ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate è tenuta a certificare i c.d. carichi pendenti, concludendo che, in conformità al predetto provvedimento, gli Uffici indicheranno separatamente, nel richiesto certificato, anche le violazioni che non risultano ancora definitivamente accertate. Ciò in quanto la valutazione della sussistenza del requisito della regolarità fiscale di cui, in particolare, al Codice dei contratti pubblici spetta comunque alla stazione appaltante, alla quale l’Agenzia delle entrate deve fornire tutte le informazioni utili alla verifica dello stesso, sia in relazione alla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, nonché dei subappalti, sia in relazione alla successiva stipula dei relativi contratti.
Potrebbe, dunque, accadere che una stazione appaltante, in sede di controllo dell’autocertificazione, si trovi in difficoltà quando in eventuali certificazioni richieste risulti che un concorrente abbia presunte irregolarità fiscali non ancora accertate in via definitiva di notevole entità anche in relazione alla natura ed all’entità dell’appalto che deve essere affidato.
A cura di Paolo
Oreto
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