ESCLUSIONE PROGETTISTI COLLEGATI
14/04/2006
L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in un parere reso
in data 11 aprile all’Oice (Associazione delle società di
ingegneria) dal Settore affari giuridici ha precisato che nelle
gare di progettazione si possono escludere, così come accade nel
settore dei lavori, le offerte dei soggetti che versano in
situazione di “collegamento sostanziale” e ciò al fine di garantire
la parc condicio tra i concorrenti.
Va chiarito che, in atto (art. 17, comma 9 della legge n. 109/1994), ma anche nel nuovo Codice (art. 90, comma 8) non esiste una disciplina specifica che regolamenti il problema relativamente agli incarichi di progettazione mentre esiste il divieto di partecipare agli appalti, alle concessioni, ai subappalti ed ai cottimi per gli affidatari degli incarichi di progettazione.
L’Autorità ha risposto ad una richiesta dell’Oice relativa al problema di legittimità legato alla partecipazione ad una stessa gara di due società tra professionisti delle quali una aveva una partecipazione del 19,50% nell’altra.
L’Autorità di vigilanza ritiene che per le gare di progettazione si possano “mutuare i principi riferibili alle ipotesi di collegamento e controllo nella partecipazione alle gare di appalto di lavori, applicandole in via analogica anche alla partecipazione a gare di progettazione”.
Nel campo dei lavori, la legge n. 109/1994, da situazioni di collegamento (di collegamento e non di controllo) non scaturiscono automatiche esclusioni dalle gare e quindi, è necessario controllare se il collegamento assuma rilevanza nell’ambito della gara specifica precisando, come dice l’Autorità che lo stesso "non comporta di per sé, necessariamente, la nascita di un autonomo centro di interessi e la conseguente lesione della correttezza della procedura, poiché l’appartenenza a un gruppo non implica il formarsi di una distinta soggettività".
E’ necessario, quindi, procedere ad una valutazione sulla possibilità che il collegamento produce effetti distorsivi sulle gare quali quelli "di intreccio o di influenza tali da consentire la reciproca conoscibilità delle offerte" e tali da presupporre che vi sia "quell’unico centro di interessi che permette di affermare l’esistenza di un collegamento sostanziale".
La stazione appaltante, quindi, anche nel caso di gare di progettazione, "può legittimamente prevedere ipotesi di esclusioni eventualmente legate all’esistenza di collegamento tra imprese concorrenti" ma non l’esclusione automatica precisando che in presenza di "indizi gravi, precisi e concordanti che inducano a ritenere che le offerte provengano da un medesimo centro decisionale o che si tratta di offerte preventivamente conosciute, anche se non concordate, la stazione appaltante è chiamata ad una verifica puntuale e concreta circa la sussistenza di situazioni distorsive della par condicio dei partecipanti alla gara di progettazione e, in caso di riscontro positivo, all’esclusione dei soggetti responsabili di tali collusioni".
© Riproduzione riservata
Va chiarito che, in atto (art. 17, comma 9 della legge n. 109/1994), ma anche nel nuovo Codice (art. 90, comma 8) non esiste una disciplina specifica che regolamenti il problema relativamente agli incarichi di progettazione mentre esiste il divieto di partecipare agli appalti, alle concessioni, ai subappalti ed ai cottimi per gli affidatari degli incarichi di progettazione.
L’Autorità ha risposto ad una richiesta dell’Oice relativa al problema di legittimità legato alla partecipazione ad una stessa gara di due società tra professionisti delle quali una aveva una partecipazione del 19,50% nell’altra.
L’Autorità di vigilanza ritiene che per le gare di progettazione si possano “mutuare i principi riferibili alle ipotesi di collegamento e controllo nella partecipazione alle gare di appalto di lavori, applicandole in via analogica anche alla partecipazione a gare di progettazione”.
Nel campo dei lavori, la legge n. 109/1994, da situazioni di collegamento (di collegamento e non di controllo) non scaturiscono automatiche esclusioni dalle gare e quindi, è necessario controllare se il collegamento assuma rilevanza nell’ambito della gara specifica precisando, come dice l’Autorità che lo stesso "non comporta di per sé, necessariamente, la nascita di un autonomo centro di interessi e la conseguente lesione della correttezza della procedura, poiché l’appartenenza a un gruppo non implica il formarsi di una distinta soggettività".
E’ necessario, quindi, procedere ad una valutazione sulla possibilità che il collegamento produce effetti distorsivi sulle gare quali quelli "di intreccio o di influenza tali da consentire la reciproca conoscibilità delle offerte" e tali da presupporre che vi sia "quell’unico centro di interessi che permette di affermare l’esistenza di un collegamento sostanziale".
La stazione appaltante, quindi, anche nel caso di gare di progettazione, "può legittimamente prevedere ipotesi di esclusioni eventualmente legate all’esistenza di collegamento tra imprese concorrenti" ma non l’esclusione automatica precisando che in presenza di "indizi gravi, precisi e concordanti che inducano a ritenere che le offerte provengano da un medesimo centro decisionale o che si tratta di offerte preventivamente conosciute, anche se non concordate, la stazione appaltante è chiamata ad una verifica puntuale e concreta circa la sussistenza di situazioni distorsive della par condicio dei partecipanti alla gara di progettazione e, in caso di riscontro positivo, all’esclusione dei soggetti responsabili di tali collusioni".
© Riproduzione riservata