ESENZIONE ICI PRIMA CASA: CHIARIMENTI DAL MINISTERO DELLE FINANZE
06/06/2008
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la
Risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008 recante Imposta
comunale sugli immobili (ICI). Art. 1, del D. L. 27 maggio 2008, n.
93. Esenzione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale dal soggetto passivo interviene sul problema
relativo all’esenzione di tutti quegli immobili assimilati ad
abitazione principale.
Nella risoluzione il Ministero, nel ricordare che con l’articolo 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 è stata disposta, come si legge dalla rubrica della norma, “l’esenzione ICI prima casa”, precisa che l’esenzione deve essere riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazioni principale, ad eccezione di quelli appartenenti alle seguenti categorie catastali:
La disposizione di favore non è applicabile se il regolamento, pur essendo retroattivo dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, diventa esecutivo dopo questa data.
La risoluzione dedica un intero paragrafo alle pertinenze dell'abitazione principale, come cantine, garage e altri locali di servizio che, stando alla risoluzione, non vengono volutamente citate nel decreto che ha abolito l'Ici prima casa.
Col suo silenzio, infatti, il legislatore legittima l'estensione dell'esenzione dall'abitazione principale alle sue pertinenze, salvo previsione contraria dei Comuni.
Restano, invece, fuori dal nuovo regime di favore le case di cittadini italiani non residenti nel territorio nazionale, che però, se non affittate, continuano a godere della detrazione di base.
Vale la pena di ricordare che se queste case sono state assimilate dal regolamento comunale all'abitazione principale, l'esenzione ICI è legittimamente applicabile.
Nella risoluzione vengono, altresì, trattati, i seguenti altri argomenti:
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Nella risoluzione il Ministero, nel ricordare che con l’articolo 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 è stata disposta, come si legge dalla rubrica della norma, “l’esenzione ICI prima casa”, precisa che l’esenzione deve essere riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazioni principale, ad eccezione di quelli appartenenti alle seguenti categorie catastali:
- A/1: abitazioni di tipo signorile;
- A/8: ville;
- A/9: castelli e palazzi eminenti.
- la sussistenza della soggettività passiva in capo ad una persona fisica che possiede un immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale;
- l’iscrizione dell’immobile in una categoria catastale diversa da A/1, A/8 ed A/9;
- la concreta destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale da parte dello stesso soggetto.
La disposizione di favore non è applicabile se il regolamento, pur essendo retroattivo dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, diventa esecutivo dopo questa data.
La risoluzione dedica un intero paragrafo alle pertinenze dell'abitazione principale, come cantine, garage e altri locali di servizio che, stando alla risoluzione, non vengono volutamente citate nel decreto che ha abolito l'Ici prima casa.
Col suo silenzio, infatti, il legislatore legittima l'estensione dell'esenzione dall'abitazione principale alle sue pertinenze, salvo previsione contraria dei Comuni.
Restano, invece, fuori dal nuovo regime di favore le case di cittadini italiani non residenti nel territorio nazionale, che però, se non affittate, continuano a godere della detrazione di base.
Vale la pena di ricordare che se queste case sono state assimilate dal regolamento comunale all'abitazione principale, l'esenzione ICI è legittimamente applicabile.
Nella risoluzione vengono, altresì, trattati, i seguenti altri argomenti:
- le altre fattispecie di esenzione;
- i casi di esclusione dall’esenzione;
- il rimborso ai comuni del mancato gettito;
- i rimborsi ai contribuenti;
- l’impatto dell’esenzione sull’imposta di scopo;
- l’abrogazione di norme;
- considerazioni sulla podestà regolamentare dei comuni.
A cura di Paola
Bivona
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