EX-RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI

11/04/2006

Con il nuovo Codice dell’Ambiente novità nel campi dei rifiuti anche se da una lettura dell’articolo 6 del Decreto legislativo 22/1997 (Decreto “Ronchi”) e ell’articolo 183, comma 1, lettera a) del nuovo Codice dell’ambiente sembrerebbe, da una lettura superficiale, che nulla sia cambiato.
In verità dalla lettera approfondita dell’articolo 183 del nuovo Codice dell’Ambiente si nota immediatamente che alcuni prodotti non rivestono più la qualifica di rifiuti e quindi, la categoria dei sottoprodotti è notevolmente ampliatia.

D’altra parte, per le nuove categorie di sottoprodotti, basta fare riferimento all’articolo 183 comma 1, lettera n), lettrea q), lettera s) e lettera u) del nuovo codice nei quali si fa riferimento a:
  • materia prima secondaria;
  • combustibile da rifiuti di qualità elevata;
  • materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche.
Osservando, poi, attentamente gli articoli 183, 185 e 186 riscontra una notevole quantità di sostenze o di ex-rifiuti che viene esclusa dal nuovo Codice; ci riferiamo, tra gli altri:
  • ai materiali non contaminati;
  • ai materiali litoidi;
  • al coke da petrolio;
  • alle ceneri di pirite;
  • alle polveri di ossido di ferro;
  • alle terre e rocce da scavo.
Ricordiamo, poi, che il sottoprodotto per non essere rifiuto deve sottostare ad altri requisiti tra i quali:
  • l’impresa non se ne deve disfare;
  • venga reimpiegato direttamente ovvero sia commercializzato a condizioni economicamente favorevoli conferendolo a terzi;
  • l’utilizzazione sia certa e non eventuale;
  • l’utilizzazione del sottoprodotto non deve comportare per l’ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive.


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