Ecobonus 2018: dalla Legge di Bilancio 5.000 euro per il verde privato
04/01/2018
Con la pubblicazione in Gazzetta della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018) entrano in vigore le disposizioni previste dai commi 12-15 che riguardano l’incentivo statale dedicato a chi effettuerà interventi sul verde privato.
In particolare, è prevista una detrazione fiscale del 36%, fino ad un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Tra le spese che si possono portare in detrazione sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.
Detrazione per le parti condominiali
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Modalità di pagamento
La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (ad esempio, bonifico bancario o postale) ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Altre disposizioni previste per gli interventi di recupero edilizio
Il legislatore ha previsto l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. E quindi:
- se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta del 50%;
- la detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ridotte nella misura del 50 per cento;
- in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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