Ecobonus e Bonus facciate: come utilizzarli e spese detraibili

di Redazione tecnica - 21/04/2020

L'entrata in vigore del bonus facciate tra le detrazioni fiscali previste nel settore dell'edilizia, nonostante l'evidente difficoltà dovuta al momento emergenziale da Coronavirus, è stata molto apprezzata da tutti gli interessati: dai tecnici ai fruitori finali del beneficio.

Dopo la pubblicazione di un articolo in cui si è chiarito qualche concetto in merito al rifacimento intonaci su superficie superiore al 10%, sono arrivate alla Posta di LavoriPubblici.it nuove interessanti domande sull'argomento.

Ecobonus e Bonus facciate: la domanda alla Posta di LavoriPubblici.it

In particolare, Rocco C. ha posto i seguenti quesiti:

  • oltre al bonus facciate, è possibile accedere all'Ecobonus 2020 che permette di cedere il credito d'imposta alle Energy Saving Companies (ESCO) o alle Società di Servizi Energetici (SSE) oppure, attraverso lo sconto in fattura, direttamente alle imprese appaltatrici. Il condominio preferirebbe utilizzare l'Ecobonus con l'aliquota del 70%, che sebbene meno vantaggiosa rispetto al 90% del bonus Facciate, ha l'indubbio vantaggio di poter cedere il credito e permettere anche agli incapienti o i contribuenti no tax area di poter beneficiare del bonus fiscale in contanti.
  • è possibile utilizzare l'Ecobonus per quanto concerne i lavori di coibentazione ed il bonus Facciate per la fase di tinteggiatura. In tal caso i costi relativi ai ponteggi, ed altre attività collaterali possono rientrare nei lavori soggetti ad Ecobonus?

Ecobonus e Bonus facciate: sono cumulabili?

Sulla cumulabilità dell'ecobonus con il bonus facciate l'Agenzia delle Entrate ha già risposto alla domanda di un contribuente. Su questo aspetto abbiamo sià scritto un articolo chiarificatore.

Ecobonus e Bonus facciate: la parola all'esperto

Per rispondere alle domande abbiamo interpellato l'Ing. Daniele Neri, Partner Chetoni Ietto Ingegneria che ha fornito la seguente risposta.

L’Agenzia delle Entrate fornisce un importante chiarimento in merito alle spese che rientrano all’interno delle detrazioni per il Bonus facciate nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2 del 14 febbraio 2020, che al punto 2 afferma:

“[...] gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).[...]”

Pertanto appare evidente che le spese collaterali alla realizzazione dell’intervento rientrino all’interno del Bonus facciate.

La questione è invece meno chiara per quanto riguarda l’Ecobonus. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 del 31/05/2007, al punto 5 recita:

“Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione sono indicate dall'articolo 3 del decreto.

Tale elencazione deve ritenersi non esaustiva bensì finalizzata a chiarire la portata applicativa delle norme in esame in relazione a determinati costi, quali ad esempio i lavori edili connessi con l'intervento di risparmio energetico per i quali la riconducibilità nell'ambito applicativo dell'agevolazione potrebbe apparire incerta. Inoltre, attraverso l'elencazione delle spese detraibili risulta ulteriormente definito il contenuto stesso di alcuni interventi descritti dall'articolo 2.

In particolare, sono indicate tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio. Inoltre, tra le spese ammesse alla detrazione del 55% possono ritenersi comprese anche quelle sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico.

Dalla lettura della Circolare sembrerebbe quindi che anche le spese collaterali rientrino nell’ambito dell’Ecobonus. La questione comunque è poco chiara.

Quella delle detrazioni fiscali è una materia trasversale fra le varie discipline, in questo caso il quesito rientra all’interno dell’ambito della materia fiscale quindi, prima di pianificare i lavori, ritengo che sia necessario interpellare il consulente fiscale del condominio per avere il suo parere in merito, in virtù anche del fatto che sarà lui in prima persona a seguire la pratica di detrazioni fiscali.

Hai un quesito? poni la tua domanda

Vuoi porre un quesito alla nostra redazione? scrivici a redazione@lavoripubblici.it

Affidati sempre ad un tecnico qualificato

Come sempre, nel caso si volesse valutare la possibilità di effettuare una ristrutturazione edilizia e poi accedere alle relative detrazioni fiscali previste, consigliamo di rivolgersi ad un tecnico qualificato che possa fornire tutte le informazioni necessarie.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



© Riproduzione riservata