Ecobonus e Sismabonus 110%: responsabilità e sanzioni per i tecnici
di Redazione tecnica - 01/06/2020
Ecobonus e Sismabonus potenziati al 110%: come ottenerli? Per quali interventi? Potrò intervenire senza spendere 1 euro? Quando posso cominciare i lavori? Queste e tante altre sono le domande che arrivano senza sosta in redazione sulle nuove e interessanti possibilità offerte dall'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) in merito ai nuovi Ecobonus e Sismabonus potenziati al 110%.
Ecobonus e Sismabonus 110%: i beneficiari
I soggetti che potranno beneficiare dei nuovi superbonus del 110% sono:
- condomini;
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- Istituti autonomi case popolari (IACP);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Per quanto concerne i condomini, è necessario che questi siano legalmente costituiti (almeno 2 proprietari e 2 unità immobiliari), dotati quindi di codice fiscale (la cui richiesta va fatta all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello AA5/6). In tal caso il condominio potrà ottenere le detrazioni fiscali del 110% a prescindere se all'interno ci siamo seconde abitazioni o unità immobiliari di proprietà di società.
Nel caso, invece, di interventi effettuati su edifici unifamiliari da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la norma prevede che l'ecobonus potenziato al 110% è fruibile unicamente nel caso l'edificio sia adibito ad abitazione principale. Non si potrà, quindi, utilizzare da eventuali ville al mare o abitazioni in campagna che rappresentano seconda casa.
Ecobonus e Sismabonus 110%: gli interventi agevolabili
L'art. 119, commi da 1 a 4, definisce quali sono gli interventi di riqualificazione energetica e miglioramento sismico che potranno accedere al nuovo superbonus 110% ovvero:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione;
- tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari...), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti;
- interventi per il miglioramento sismico mediante adozione di misure antisismiche (anche mediante demolizione e ricostruzione) con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, realizzati sulle parti strutturali di edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici (ubicati sulle zone sismiche 1, 2 e 3) e, ove riguardino i centri storici, eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
Ecobonus e Sismabonus 110%: il ruolo dei tecnici
Per la fruizione dei nuovi ecobonus e sisma bonus potenziati al 110% fondamentale sarà il ruolo di banche e professionisti dell’area tecnica. Mentre per il ruolo delle prime dovremo attendere la conversione in legge del Decreto Rilancio e le linee guida che definiranno le modalità di cessione del credito e che con ogni probabilità le banche emaneranno entro l’1 luglio 2020, conosciamo già il ruolo dei professionisti dell’area tecnica.
Ecobonus 110%: l’asseverazione dei tecnici
In particolare, per quanto concerne l’ecobonus, tutti gli interventi dovranno:
- rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
- assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Sismabonus 110%: la classificazione del rischio sismico
In riferimento alla fruizione del sisma bonus potenziato al 110%, il D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal successivo D.M. del 7 marzo 2017, n. 65, definisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi realizzati.
Nel dettaglio, l’articolo 3, comma 2, del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, prevede che: “Il progettista dell’intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dal (...) decreto 14 gennaio 2008, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato”. Il successivo comma 3 stabilisce che: “il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione di cui al comma 2, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti”. Il comma 4 dispone inoltre che: “il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista”. Il comma 5 statuisce, espressamente, che: “l’asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge n. 63 del 2013”.
Ecobonus e Sismabonus 110%: responsabilità e sanzioni per i tecnici
Il ruolo dei professionisti dell’area tecnica risulta, dunque, di fondamentale importanza per il funzionamento delle due detrazioni fiscali potenziate al 110%. E, proprio per questo motivo, il Decreto Rilancio prevede che, ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
Ecobonus e Sismabonus 110%: obbligo di assicurazione per i tecnici
Considerate le responsabilità a cui vanno incontro, il decreto Rilancio prevede per i professionisti l’obbligo di stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.
ATTENZIONE: la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporterà la decadenza dei benefici fiscali senza responsabilità solidale. Ciò vuol dire che il contribuente sarà il primo responsabile.
Ecobonus e Sismabonus 110%: cosa fare?
Per questo motivo (ma non solo), come spesso rispondiamo a chi ci pone domande sulle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus casa), riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), ribadiamo che l'unica vera soluzione è sempre quella di affidarsi ad un tecnico qualificato che, dopo avere effettuato un sopralluogo, possa consigliare il contribuente nella scelta migliore, con la redazione di un progetto (non di un progettino o di una firmetta, ma di un vero e proprio progetto, con la sua importanza ed i suoi costi) che contenga costi certi e simulazioni economiche. Una corretta fase progettuale (i cui costi sono comunque compresi nel superbonus del 110%) eviterà problematiche in fase esecutive e una diminuzione dei costi complessivi di realizzazione.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
- Tag: