Ecobonus e Sismabonus 110%: tutto sulle nuove detrazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio 2020
di Redazione tecnica - 04/06/2020
Decreto Rilancio 2020: la grande scossa richiesta da decenni dal mondo dell'edilizia è certamente contenuta negli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) che hanno introdotto i nuovi superbonus del 110% per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sismabonus).
Ecobonus e Sismabonus 110%: cosa sono
Le tante domande poste a seguito della pubblicazione del Decreto Rilancio impongono un'attenta definizione della nuova misura fiscale, soprattutto in merito a cosa sono queste detrazioni fiscali e per quali interventi è possibile ottenerle.
L'art. 119 (incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) prevede la possibilità di portare in detrazione alcune spese sostenute per migliorare l'efficienza energetica e la qualità strutturale degli edifici. Precisiamo edifici perché le nuove detrazioni fiscali del 110% si potranno applicare ad interi edifici o parti di questi, ma non certamente a singole unità immobiliari. In particolare, per determinati interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dall'1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, potranno essere portate in detrazione in 5 quote annuali di pari importo.
Ecobonus e Sismabonus 110%: per quali interventi e tetti di spesa
Ecco quali sono gli interventi che potranno godere della detrazione fiscale potenziata al 110%:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
- tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari...), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti - Tetto di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ciascun intervento;
- interventi per l’adozione di misure antisismiche su edifici ubicati in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (esclusi quindi gli edifici in zona 4) di cui all'OPCM n. 3274/2003 - Tetto di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
Ecobonus e Sismabonus 110%: soggetti beneficiari
Premesso, dunque, che gli interventi riguardano sempre l'edificio nella sua interezza o una parte minima dell'involucro pari al 25%, non tutti possono beneficiare dei nuovi superbonus del 110% ma unicamente:
- condomini;
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- Istituti autonomi case popolari (IACP);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Concentrandoci solo sui primi due soggetti, i condomini legalmente costituiti (almeno 2 proprietari e 2 unità immobiliari), dotati quindi di codice fiscale (la cui richiesta va fatta all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello AA5/6), potranno ottenere tutte le detrazioni fiscali del 110% (ecobonus e sisma bonus) a prescindere se all'interno del condominio ci siamo seconde abitazioni o unità immobiliari di proprietà di società. Nel caso di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, mentre la detrazione fiscale per l’adozione di misure antisismiche (sisma bonus) non prevede altre limitazioni, nel caso di interventi per l'efficientamento energetico (ecobonus) effettuati su edifici unifamiliari la norma prevede che l'ecobonus potenziato al 110% sia fruibile unicamente nel caso l'edificio sia adibito ad abitazione principale.
Ecobonus e Sismabonus 110%: sconto in fattura e cessione del credito
Ma l'aspetto più innovativo contenuto nel decreto Rilancio è dato dalla possibilità di convertire le detrazioni fiscali in:
- sconto in fattura anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
L'art. 121 (Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile) prevede la possibilità di convertire il credito di imposta in sconto in fattura o in credito a seguto di cessione per molti degli interventi già previsti dalla normativa ed in particolare per le spese sostenute per:
- il recupero del patrimonio edilizio
(bonus casa del 50% in 10 quote annuali di pari
importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli
successivi):
- sulle parti comuni di un edificio residenziale: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
- sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze: manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
- interventi di efficienza energetica (ecobonus) o di efficienza energetica e miglioramento sismico congiuntamente (ecobonus+sisma bonus) di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013 (bonus dal 50% all'85% in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi);
- interventi di efficienza energetica di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio (ecobonus potenziato al 110% in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi);
- interventi di miglioramento sismico di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013 (sisma bonus dal 50% all'85% in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi);
- interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bonus facciate del 90% in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi).
Ecobonus e Sismabonus 110%: le condizioni per sconto in fattura e cessione del credito
Premesso che per la fruizione del superbonus per le spese sostenute per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache è richiesto l'utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, tutti gli interventi che accedono all'ecobonus del 110% devono:
- rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
- assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Per quanto concerne la possibilità di esercitare una delle due opzioni di cessione del credito o sconto in fattura, il Decreto Rilancio impone che:
- per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus), i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
- per l’adozione di misure antisismiche (sisma bonus), l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. Anche in questo caso i professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Nel caso di cessione del credito del sisma bonus ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di portare in detrazione al 90% i costi sostenutiper l'assicurazione.
Ecobonus e Sismabonus 110%: cosa fare
Come spesso rispondiamo a chi ci pone domande sulle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus casa), riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), ribadiamo che la prima cosa da fare è valutare la tipologia di intervento/i affidandosi ad un tecnico qualificato che, dopo un colloquio conoscitivo delle necessità, dovrà effettuare un sopralluogo, consigliare la scelta migliore in relazione agli obiettivi del contribuente e, quindi, redigere un progetto (non un progettino o una firmetta su dei moduli, ma un vero e proprio progetto, con la sua importanza ed i suoi costi) che contenga costi certi e simulazioni economiche. Una corretta fase progettuale (i cui costi sono comunque compresi tra quelli che beneficeranno del superbonus del 110%) eviterà problematiche in fase esecutiva, un miglioramento dei risultati e la riduzione dei possibili "imprevisti" che possono sorgere durante la fase esecutiva delle opere.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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