Ecobonus: l'ENEA aggiorna la definizione di impianto termico
di Redazione tecnica - 29/06/2020
Cambia la definizione di impianto termico per la fruizione delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus).
Ecobonus: immobile esistente e impianto di riscaldamento funzionante
Per la fruizione delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico negli edifici è, infatti, previsto che l'edificio sia esistente e avere un impianto di riscaldamento funzionante.
Se per esistente si intende ogni edificio che risulta accatastato o su cui almeno è stata presentata domanda di accatastamento e sul quale si pagano i tributi dovuti, per impianto termico si prende in considerazione la definizione di cui al punto l-tricies del comma 1 dell’art.2 del D.Lgs. n. 192/2005, come modificato dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n.90.
Ecobonus: la nuova definizione di impianto termico
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica" e per gli interventi realizzati a partire dall'11 giugno 2020, si applica la nuova definizione di “impianto termico” riportata all’art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 10 giugno 2020, che modifica l’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e che si riporta di seguito per esteso:
"impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate".
Per questo motivo, l'Enea ha modificato la FAQ 9D – Ecobonus, relativa alla definizione di impianto termico.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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