Edifici in zona sismica: non è sufficiente il rispetto della distanza tra costruzioni, ma occorre osservare anche le norme tecniche antisismiche
08/06/2009
L?art. 873 del codice civile, il quale prevede che ?le costruzioni
su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere
tenute ad una distanza non minore di tre metri?, rappresenta una
delle maggiori limitazioni di natura privatistica all?attività
edilizia. La norma prosegue stabilendo che ?nei regolamenti locali
può essere stabilita una distanza maggiore?.
La giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, ha chiarito che, nell?ambito delle norme dei piano regolatori e dei regolamenti locali in generale, per distinguere le norme integrative del codice civile occorre valutare lo scopo della disposizione regolamentare cioè se esse tendono, oppure no, alla tutela della incolumità personale e materiale del proprietario frontista.
In proposito è stato affermato che al fine di stabilire se una norma, contenuta nello strumento urbanistico locale sia integrativa della disciplina prevista dal codice civile in materia di distanza tra costruzioni, dando così luogo al diritto di ottenere, ai sensi dell?art. 872 c.c., oltre il risarcimento del danno, anche la riduzione in pristino, non è necessario che essa contenga una diretta previsione in tal senso, essendo sufficiente che essa regoli, con qualsiasi criterio o modalità, la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni (Cass. Civ., Sez. II, 29.03.2006 n. 7275).
Va ricordato, infatti, che a mente del comma secondo dell?art. 872 c.c., ?colui che per effetto della violazione [delle norme edilizie] ha subito danno deve essere risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino, quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente (art. 873 c.c. sulla distanza nelle costruzioni) o da questa richiamate (cd. norme integrative dell?art. 873 c.c.).
In definitiva, se la costruzione del vicino è stata realizzata in violazione delle norme edilizie non integrative del codice civile, si ha diritto al solo risarcimento danni, che deve essere comunque provato; se la costruzione, invece, è stata realizzata in violazione delle norme edilizie integrative del codice civile si ha diritto sia al risarcimento danni sia alla riduzione in pristino dell?immobile così realizzato.
La giurisprudenza ha poi chiarito che costituisce costruzione, agli effetti della disciplina del codice civile sulle distanza legali, ogni manufatto che, per struttura e destinazione, ha carattere di stabilità e permanenza (Cass. Civ., Sez. II, 24.05.1997 n. 4639) ivi compresa la sopraelevazione di un edificio preesistente poiché determina la modifica della volumetria con aumento della sagoma di ingombro (Cass. Civ., Sez. II, 11.06.2008 n. 15527).
Infine, nessun rilievo ha la eventuale sanatoria delle opere abusivamente realizzate.
La sanatoria o il condono degli illeciti urbanistici, inerendo al rapporto fra la P.A. ed il privato costruttore, esplicano i loro effetti soltanto sul piano dei rapporti pubblicistici ? amministrativi, penali e/o fiscali ? e non hanno alcuna incidenza nei rapporti fra privati, lasciando impregiudicati i diritti dei privati confinanti derivanti dalla eventuale violazione delle distanze legali previste dal codice civile e dalle norme regolamentari di esse integratrici (Cass. Civ., Sez. II, 31.05.2006 n. 12996).
Con la sentenza n. 9318 del 17 marzo 2009 la Suprema Corte ha affrontato il tema della riconducibilità della normativa antisismica al paradigma dell?art. 873 c.c., cioè se questa è da considerare integrativa della disciplina codicistica sulla distanza tra costruzioni.
Il Tizio vistosi rigettare il ricorso ex art. 1171 c.c. (denunzia di nuova opera) contenente la domanda di abbattimento della porzione di fabbricato realizzata da Caio sul fondo frontistante in violazione delle distanze legali, appellava la decisione del giudice di prime cure.
La Corte d?Appello riformava la decisione del primo Giudice condannando Caio ad arretrare la costruzione ad una distanza non inferiore a 11 metri dal limite del cassone edilizio prospiciente ed ad osservare, per la parte di costruzione in aderenza, un distacco minimo di 10 cm per giunto tecnico e lo condannava al pagamento in favore di Tizio del risarcimento danni pari ad Euro 5.500,00.
Caio, quindi, ricorreva in Cassazione denunciando l?erroneità della sentenza di appello posto che per la realizzazione della costruzione il comune aveva rilasciato regolare concessione edilizia mentre il Genio Civile aveva rilasciato il nullaosta sicché nell?edificazione doveva osservarsi solamente la distanza minima di 10 metri dalla parete finestrata dell?edificio adiacente.
La Corte di Cassazione nel rigettare il ricorso proposto da Caio osserva che l?immobile si trova in zona sismica per cui non è sufficiente il rispetto della distanza tra costruzioni prevista dalle norme di attuazioni del P.R.G., ma occorre osservare anche le norme tecniche antisismiche contenute nei decreti ministeriali 2 aprile 1968 n. 1444, 7 marzo 1981 e 3 giugno 1981 che applicate al caso di specie, imponevano un distacco non inferiore ad 11 metri.
Viene in tal modo affermato il principio che, in relazione all?attività edificatoria, la violazione delle norme antisismiche comporta, oltre all?obbligo di risarcimento del danno, il diritto alla riduzione in pristino non solo quando risultino violate norme integrative di quelle previste dagli articoli 873 e seguenti del codice civile, ma anche quando risulti il pericolo attuale di una lesione all?integrità materiale del bene; ne consegue che dall?inosservanza delle prescrizioni tecniche dettate per prevenire le conseguenze dannose del sisma deriva una presunzione di instabilità e, quindi, una situazione di pericolo permanente da rimuovere senza indugio.
© Riproduzione riservata
La giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, ha chiarito che, nell?ambito delle norme dei piano regolatori e dei regolamenti locali in generale, per distinguere le norme integrative del codice civile occorre valutare lo scopo della disposizione regolamentare cioè se esse tendono, oppure no, alla tutela della incolumità personale e materiale del proprietario frontista.
In proposito è stato affermato che al fine di stabilire se una norma, contenuta nello strumento urbanistico locale sia integrativa della disciplina prevista dal codice civile in materia di distanza tra costruzioni, dando così luogo al diritto di ottenere, ai sensi dell?art. 872 c.c., oltre il risarcimento del danno, anche la riduzione in pristino, non è necessario che essa contenga una diretta previsione in tal senso, essendo sufficiente che essa regoli, con qualsiasi criterio o modalità, la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni (Cass. Civ., Sez. II, 29.03.2006 n. 7275).
Va ricordato, infatti, che a mente del comma secondo dell?art. 872 c.c., ?colui che per effetto della violazione [delle norme edilizie] ha subito danno deve essere risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino, quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente (art. 873 c.c. sulla distanza nelle costruzioni) o da questa richiamate (cd. norme integrative dell?art. 873 c.c.).
In definitiva, se la costruzione del vicino è stata realizzata in violazione delle norme edilizie non integrative del codice civile, si ha diritto al solo risarcimento danni, che deve essere comunque provato; se la costruzione, invece, è stata realizzata in violazione delle norme edilizie integrative del codice civile si ha diritto sia al risarcimento danni sia alla riduzione in pristino dell?immobile così realizzato.
La giurisprudenza ha poi chiarito che costituisce costruzione, agli effetti della disciplina del codice civile sulle distanza legali, ogni manufatto che, per struttura e destinazione, ha carattere di stabilità e permanenza (Cass. Civ., Sez. II, 24.05.1997 n. 4639) ivi compresa la sopraelevazione di un edificio preesistente poiché determina la modifica della volumetria con aumento della sagoma di ingombro (Cass. Civ., Sez. II, 11.06.2008 n. 15527).
Infine, nessun rilievo ha la eventuale sanatoria delle opere abusivamente realizzate.
La sanatoria o il condono degli illeciti urbanistici, inerendo al rapporto fra la P.A. ed il privato costruttore, esplicano i loro effetti soltanto sul piano dei rapporti pubblicistici ? amministrativi, penali e/o fiscali ? e non hanno alcuna incidenza nei rapporti fra privati, lasciando impregiudicati i diritti dei privati confinanti derivanti dalla eventuale violazione delle distanze legali previste dal codice civile e dalle norme regolamentari di esse integratrici (Cass. Civ., Sez. II, 31.05.2006 n. 12996).
Con la sentenza n. 9318 del 17 marzo 2009 la Suprema Corte ha affrontato il tema della riconducibilità della normativa antisismica al paradigma dell?art. 873 c.c., cioè se questa è da considerare integrativa della disciplina codicistica sulla distanza tra costruzioni.
Il Tizio vistosi rigettare il ricorso ex art. 1171 c.c. (denunzia di nuova opera) contenente la domanda di abbattimento della porzione di fabbricato realizzata da Caio sul fondo frontistante in violazione delle distanze legali, appellava la decisione del giudice di prime cure.
La Corte d?Appello riformava la decisione del primo Giudice condannando Caio ad arretrare la costruzione ad una distanza non inferiore a 11 metri dal limite del cassone edilizio prospiciente ed ad osservare, per la parte di costruzione in aderenza, un distacco minimo di 10 cm per giunto tecnico e lo condannava al pagamento in favore di Tizio del risarcimento danni pari ad Euro 5.500,00.
Caio, quindi, ricorreva in Cassazione denunciando l?erroneità della sentenza di appello posto che per la realizzazione della costruzione il comune aveva rilasciato regolare concessione edilizia mentre il Genio Civile aveva rilasciato il nullaosta sicché nell?edificazione doveva osservarsi solamente la distanza minima di 10 metri dalla parete finestrata dell?edificio adiacente.
La Corte di Cassazione nel rigettare il ricorso proposto da Caio osserva che l?immobile si trova in zona sismica per cui non è sufficiente il rispetto della distanza tra costruzioni prevista dalle norme di attuazioni del P.R.G., ma occorre osservare anche le norme tecniche antisismiche contenute nei decreti ministeriali 2 aprile 1968 n. 1444, 7 marzo 1981 e 3 giugno 1981 che applicate al caso di specie, imponevano un distacco non inferiore ad 11 metri.
Viene in tal modo affermato il principio che, in relazione all?attività edificatoria, la violazione delle norme antisismiche comporta, oltre all?obbligo di risarcimento del danno, il diritto alla riduzione in pristino non solo quando risultino violate norme integrative di quelle previste dagli articoli 873 e seguenti del codice civile, ma anche quando risulti il pericolo attuale di una lesione all?integrità materiale del bene; ne consegue che dall?inosservanza delle prescrizioni tecniche dettate per prevenire le conseguenze dannose del sisma deriva una presunzione di instabilità e, quindi, una situazione di pericolo permanente da rimuovere senza indugio.
A cura di Avv. Pietro Bisconti
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