Edilizia Privata, la Sicilia apre alla Certezza dei pagamenti

28/07/2017

Con la comunicazione di fine lavori relativa ai titoli abilitativi previsti dalla legge della Regione Siciliana n. 16/2016 (Recepimento del DPR n. 380/2001), il Comune deve acquisire l'autocertificazione dei professionisti incaricati della progettazione dei lavori, nonché dei soggetti incaricati delle prestazioni inerenti all'esecuzione dei lavori, relativa al pagamento delle spettanze per le prestazioni svolte.

Lo ha previsto un emendamento al Disegno di legge n. 1259 approvato dalla IV Commissione dell'Assemblea Regionale Siciliana (ARS) con in quale viene modificata la legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 recante "Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Entrando nel dettaglio, alla Legge n. 16/2016 viene aggiunto l'articolo titolato "Documentazione relativa alle spettanze dovute ai professionisti per le procedure di rilascio dei titoli abilitativi" composto dai seguenti 5 commi:

1. Con la comunicazione di fine lavori relativa ai titoli abilitativi di cui alla presente legge, il Comune acquisisce l'autocertificazione dei professionisti incaricati della progettazione dei lavori, nonché dei soggetti incaricati delle prestazioni inerenti all'esecuzione dei lavori, relativa al pagamento delle spettanze per le prestazioni svolte così come previsto da contratto stipulato tra le parti ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. All’attestato di agibilità di cui all’articolo 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è allegata l’autodichiarazione di cui al comma 1.

3. Qualora, durante il corso dei lavori, il titolare del titolo abilitativo provveda alla sostituzione dei professionisti incaricati della progettazione dei lavori nonché dei soggetti incaricati delle prestazioni inerenti all'esecuzione dei lavori, la comunicazione al Comune della nomina del nuovo tecnico incaricato è corredata dall'autocertificazione del tecnico sostituito relativa al saldo delle spettanze professionali.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nelle more dell'accertamento di un’eventuale responsabilità professionale del tecnico incaricato ovvero nell’ipotesi di contenziosi.

5. In mancanza delle autocertificazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l’efficacia dei titoli abilitativi di cui alla legge regionale n. 16/2016 è sospesa per 90 giorni.

Articolo che è stato contestato da alcuni deputati durante le votazioni della IV Commissione. "Il problema è chi ha soldi ottiene la licenza e chi non ha soldi o si trova in cattive acque non la può ottenere" ha affermato un deputato a cui un altro ha risposto "Ma se uno va da un professionista non lo sa che deve pagare?".

Di seguito il testo dell'emendamento:

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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Documenti Allegati

Legge n. 16/2016