Efficienza energetica, Certificati Bianchi e Decreto Crescita, dal GSE chiarimenti su requisiti di ammissibilità e metodologie di calcolo
23/01/2020
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato un documento recante chiarimenti operativi sui progetti che prevedono l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici post Decreto-Legge n. 34/2019 (c.d. Decreto crescita).
Il documento messo a punto dal GSE fornisce chiarimenti
- sui requisiti di ammissibilità e sulle metodologie di calcolo dei risparmi di energia primaria per i progetti di efficienza energetica che prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici, illustrando tramite esempi le casistiche considerate tra le più diffuse ovvero quelle realizzabili con maggiore frequenza;
- sull'ambito di applicazione del Decreto Crescita per il meccanismo dei Certificati Bianchi.
- Le modifiche apportate dal Decreto Crescita
- Requisiti di ammissibilità
- Metodologie di calcolo dei risparmi di energia primaria
Le modifiche apportate dal Decreto Crescita
Entrando nel dettaglio, l'art. 48, commi 1-bis e 1-ter del Decreto Crescita prevedono:
1-bis. Fermo restando che
l'ammissibilità dei progetti di cui all'articolo 6, comma 4, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017, è
subordinata alla capacità di incrementare l'efficienza energetica
rispetto alla situazione ex-ante, il risparmio di energia
addizionale derivante dai suddetti progetti è determinato:
a) in base all'energia non rinnovabile sostituita rispetto alla
situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione
di energia tramite le fonti solare, aerotermica, da bioliquidi
sostenibili, da biogas e da biomasse comprese tra le tipologie di
cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b), del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;
b) in base all'incremento dell'efficienza energetica rispetto alla
situazione di baseline, in tutti gli altri casi.
1-ter. I progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici devono rispettare i limiti di emissione e i metodi di misura riportati, rispettivamente, nelle tabelle 15 e 16 dell'allegato II al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.51 del 2 marzo 2016.
1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alle conseguenti modifiche del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017.
Requisiti di ammissibilità
Per i progetti che prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono previsti i seguenti requisiti di ammissibilità:
- ammissibilità subordinata alla capacità di incrementare l'efficienza energetica;
- i progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici devono rispettare i limiti di emissione e i metodi di misura riportati, rispettivamente, nelle tabelle 15 e 16 dell'allegato II al decreto del MiSE 16 febbraio 2016;
- rispetto dei requisiti e delle specifiche tecniche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini dell'accesso agli incentivi nazionali definiti dall'Allegato 2 al D.Lgs. n. 28/2011.
Metodologie di calcolo dei risparmi di energia primaria
Per quanto concerne le metodologie di calcolo, il documento del GSE suddivide i casi tra nuova installazione e sostituzione, trattando:
- la produzione di energia termica tramite la fonte solare;
- la produzione di energia termica tramite la fonte aerotermica;
- la produzione di energia termica tramite la fonte geotermica;
- la produzione di energia termica tramite bioliquidi, biogas e biomasse;
- la sostituzione di un impianto di produzione di energia termica alimentato a fonte rinnovabile con un nuovo impianto anch'esso alimentato a fonte rinnovabile.
In allegato il documento nesso a punto dal GSE.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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