Efficienza energetica: Le nuove FAQ del MISE con supporto tecnico di ENEA e CTI
23/10/2015
Dal 1° ottobre sono in vigore le nuove regole sui requisiti
minimi di prestazione energetica degli edifici e per la
redazione dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica).
Per agevolare l’applicazione della nuova normativa, il Ministero ha
pubblicato un documento di chiarimento che risponde ai quesiti
presentati dai tecnici del settore con maggior frequenza.
Il documento si propone di fornire chiarimenti per l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nonché dell’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, attuativo dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 e dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Nel documento è evidenziato, per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza e fornito il relativo chiarimento.
Il documento è stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI e i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria del settore.
Di particolare interesse il quesito n. 7 in cui viene precisato che i requisiti minimi da rispettare dipendono dalla data di richiesta del titolo abilitativo mentre l’attestato di prestazione energetica deve essere redatto seguendo la legislazione e la normativa in vigore al momento della produzione dell’attestato ed dall’1/10/2015, anche per richieste di titolo antecedenti a tale data, varrà quindi solo la nuova procedura (DM interministeriale 26 giugno 2015) di redazione dell’APE.
Nel citato quesito n. 7, viene posta la seguente domanda: “Non esistono norme transitorie, per cui, mentre è chiaro che per compravendite e locazioni i nuovi APE seguiranno le nuove linee guida, cosa succede per le pratiche edilizie in corso, cioè le pratiche che hanno la richiesta di permesso a costruire prima dell’entrata in vigore del decreto requisiti e/o delle linee guida nazionali (e anche il i requisiti minimi)?”; e sempre nella domanda viene precisato che possono prospettarsi i seguenti casi:
La risposta che viene data dal Mise con il supporto tecnico di ENEA e CTI è la seguente:
“I requisiti minimi da rispettare dipendono dalla data di richiesta del titolo abilitativo. La procedura e la normativa da seguire è quella in vigore a tale data. La redazione dell’AQE a cura del direttore dei lavori avverrà secondo le procedure e le metodologie di calcolo vigenti alla data della richiesta del permesso a costruire.
L’attestato di prestazione energetica deve essere redatto seguendo la legislazione e la normativa in vigore al momento della produzione dell’attestato. Dal 1 ottobre 2015 varrà quindi solo la nuova procedura (DM interministeriale 26 giugno 2015) di redazione dell’APE.
Nel campo “informazioni aggiuntive” del nuovo APE può essere riportata la vecchia classe energetica e la vecchia prestazione energetica.”.
© Riproduzione riservata
Il documento si propone di fornire chiarimenti per l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nonché dell’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, attuativo dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 e dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Nel documento è evidenziato, per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza e fornito il relativo chiarimento.
Il documento è stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI e i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria del settore.
Di particolare interesse il quesito n. 7 in cui viene precisato che i requisiti minimi da rispettare dipendono dalla data di richiesta del titolo abilitativo mentre l’attestato di prestazione energetica deve essere redatto seguendo la legislazione e la normativa in vigore al momento della produzione dell’attestato ed dall’1/10/2015, anche per richieste di titolo antecedenti a tale data, varrà quindi solo la nuova procedura (DM interministeriale 26 giugno 2015) di redazione dell’APE.
Nel citato quesito n. 7, viene posta la seguente domanda: “Non esistono norme transitorie, per cui, mentre è chiaro che per compravendite e locazioni i nuovi APE seguiranno le nuove linee guida, cosa succede per le pratiche edilizie in corso, cioè le pratiche che hanno la richiesta di permesso a costruire prima dell’entrata in vigore del decreto requisiti e/o delle linee guida nazionali (e anche il i requisiti minimi)?”; e sempre nella domanda viene precisato che possono prospettarsi i seguenti casi:
- visto che nella normativa si fa riferimento alla data di richiesta del permesso a costruire, i requisiti minimi restano quelli della normativa precedente e nella redazionedell’APE/AQE finale si fa riferimento alle vecchie linee guida, ameno che non intervengano variazioni tali da richiedere un nuovo permesso a costruire;
- oppure i requisiti minimi restano quelli della normativa precedente, mentre la redazione dell’APE/AQE va fatta secondo le nuove linee guida (ma in questo caso verranno analizzati solo riscaldamento e acs o comunque tutti i servizi?...);
- oppure sia requisiti minimi che linee guida non seguono “la regola” della data della richiesta del permesso a costruire e quindi si applicano i nuovi decreti anche alle pratiche edilizie in corso;
- c’è la possibilità di scegliere tra APE vecchio e metodo nuovo?
La risposta che viene data dal Mise con il supporto tecnico di ENEA e CTI è la seguente:
“I requisiti minimi da rispettare dipendono dalla data di richiesta del titolo abilitativo. La procedura e la normativa da seguire è quella in vigore a tale data. La redazione dell’AQE a cura del direttore dei lavori avverrà secondo le procedure e le metodologie di calcolo vigenti alla data della richiesta del permesso a costruire.
L’attestato di prestazione energetica deve essere redatto seguendo la legislazione e la normativa in vigore al momento della produzione dell’attestato. Dal 1 ottobre 2015 varrà quindi solo la nuova procedura (DM interministeriale 26 giugno 2015) di redazione dell’APE.
Nel campo “informazioni aggiuntive” del nuovo APE può essere riportata la vecchia classe energetica e la vecchia prestazione energetica.”.
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