Eliminazione responsabilità solidale fiscale: Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
20/01/2015
L’Agenzia delle Entrate al paragrafo 19.1 della Circolare n. 31
del 30 dicembre 2014 recante “Commento alle novità fiscali -
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Primi
chiarimenti” entra nel merito dell’abrogazione della
solidarietà passiva in materia di appalti precisando che con
l’art. 28 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 si è
inteso superare, nell’ambito della razionalizzazione e
semplificazione delle disposizioni in materia di obblighi
tributari, la disciplina relativa alla responsabilità solidale
nell’ambito degli appalti di opere o di servizi – prevista
dall’art. 35, commi da 28 a 28-ter, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 –
relativa alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente.
Precedentemente l’art. 50, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013 (cd. decreto del “fare”) convertito dalla legge n. n. 98 del 2013 aveva escluso l’IVA dall’ambito oggettivo di applicazione della disciplina, sia con riferimento al rapporto che intercorre tra il committente e l’appaltatore, sia riguardo agli eventuali rapporti di subappalto.
A seguito di tali modifiche, pertanto, sulla base della disciplina previgente rimaneva la responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione ai dipendenti impiegati nell’ambito del contratto di subappalto.
Nel rapporto tra committente ed appaltatore, la norma prevedeva, in luogo della responsabilità solidale, l’applicazione di una sanzione da 5.000,00 a 200.000,00 euro, qualora il committente avesse pagato il corrispettivo del contratto di appalto senza aver ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore,
Ricordo che con l’articolo 28 del decreto legislativo n. 175 del 2014 è stata soppressa la disposizione introdotta dall’articolo 35, commi 28-28ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che aveva introdotto, per gli appalti di opere o servizi, la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, in relazione al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente da parte del subappaltatore per le prestazioni effettuate.
Viene, anche, liminata anche la sanzione (da 5mila a 200mila) a carico del committente che paga il corrispettivo all’appaltatore senza aver ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 31 precisa che:
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Precedentemente l’art. 50, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013 (cd. decreto del “fare”) convertito dalla legge n. n. 98 del 2013 aveva escluso l’IVA dall’ambito oggettivo di applicazione della disciplina, sia con riferimento al rapporto che intercorre tra il committente e l’appaltatore, sia riguardo agli eventuali rapporti di subappalto.
A seguito di tali modifiche, pertanto, sulla base della disciplina previgente rimaneva la responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione ai dipendenti impiegati nell’ambito del contratto di subappalto.
Nel rapporto tra committente ed appaltatore, la norma prevedeva, in luogo della responsabilità solidale, l’applicazione di una sanzione da 5.000,00 a 200.000,00 euro, qualora il committente avesse pagato il corrispettivo del contratto di appalto senza aver ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore,
Ricordo che con l’articolo 28 del decreto legislativo n. 175 del 2014 è stata soppressa la disposizione introdotta dall’articolo 35, commi 28-28ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che aveva introdotto, per gli appalti di opere o servizi, la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, in relazione al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente da parte del subappaltatore per le prestazioni effettuate.
Viene, anche, liminata anche la sanzione (da 5mila a 200mila) a carico del committente che paga il corrispettivo all’appaltatore senza aver ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 31 precisa che:
- la soppressione della responsabilità solidale fiscale opera dal 13 dicembre 2014, e non ha efficacia retroattiva;
- l’eliminazione della sanzione amministrativa (da 5.000 euro a 200.000 euro) in capo al committente ha efficacia retroattiva, ossia opera anche nelle ipotesi di violazioni da questi commesse prima del 13 dicembre 2014, a condizione che, alla medesima data, non sia già intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione della sanzione.
A cura di Ilenia
Cicirello
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