Emergenza COVID-19: Dal MIT le linee guida nel settore dei trasporti e della logistica
di Redazione tecnica - 28/04/2020
A meno di 24 ore dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 27 aprile 2020 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 in cui l’allegato 8 contiene il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”, il Ministero delle imfrastrutture e dei trasporti ha pubblicato, ieri, le “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19” unitamente ad una scheda che riassume le linee guida per lemodalità di informazione agli utenti e le misure organizzative da adottare nell’esercizio del servizio di trasporto pubblico.
Si tratta, in pratica di linee guida, predisposte nel rispetto del già citato protocollo contenuto nell’allegato 8 al d.P.C.M. 26 aprile 2020; nelle linee guida vengono trattati:
- il trasporto aereo;
- il settore trasporto pubblico locale stradale, lacuale e ferrovie concesse;
- il settore ferroviario;
- i servizi di trasporto non di linea,
e per tutti i tipi di trasporto le modalità di informazione agli utenti e le misure organizzative da adottare nell’esercizio del servizio di trasporto pubblico possono essere così riassunte:
- accessi contingentati alle stazioni, aeroporti e porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto;
- predisposizione di piani operativi per differenziare i flussi di salita e discesa da un mezzo di trasporto e limitare gli spostamenti all’interno delle stazioni, aeroporti e porti nonché nelle aree di sosta dei passeggerie di attesa delmezzodi trasporto;
- trasporto aereo: mascherina obbligatoria per i passeggeri;
- TPL, trasporto ferroviario, trasporto non di linea, trasporto marittimo e portuale: mascherina obbligatoria per i passeggeri, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;
- obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo dei mezzi di trasporti, nelle stazioni, aeroporti e porti e in tutti i luoghi di transito e sosta dei passeggeri;
- sistematica sanificazione e igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro utilizzati da viaggiatori e/o lavoratori secondo le modalità definite del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità;
- installazione di dispenser di soluzioni disinfettanti nelle stazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza;
- incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici. Diversamente, dovrà essere effettuata in modo da assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro e laddove questo non fosse possibile, i passeggeri dovranno necessariamente fornirsi di apposite protezioni individuali (es. mascherine);
- predisposizione di punti vendita, anche mediante distributori, di dispositivi di sicurezza nelle stazioni o nei luoghi di vendita dei biglietti;
- previsione di misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori in caso di accertata temperatura corporea superiore dei 37,5°C;
- adozione di sistemi di informazione e divulgazione per il correttouso dei dispositivi di protezione individuale nonché sui comportamenti da tenere negli spazi comuni e nei luoghi di transito dell’utenza.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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