Emergenza COVID-19: Misure per gi esercizi commerciali la cui attività non è sospesa
di Redazione tecnica - 11/04/2020
Dopo 7 Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (dPCM 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020, 11/3/2020, 22/3/2020 e 1/4/2020) che dal 14 aprile prossimo andranno tutti in pensione e che saranno sostituiti da un unico provvediento e cioè da dPCM 10 aprile 2020, arrivano alcune novità che, in particolare, riguardano gi esercizi cmmerciali la cui attività non è sospesa
L’articolo 1, comma 1, letera dd) del dPCM 10/04/2020
All’articolo 1, comma 1, ettera dd) del decreto è precisato che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 al decreto stesso.
Si tratta di 8 punti in cui sono indicati tra l'altro accessi regolamentati con una persona alla volta per locali sino a 40 metri quadrati e percorsi differenziati per entrata ed uscita. Si tratta di regole che devono essere, certamente applicate alle attivitàcommerciali attualmente aperte ed anche a quelle che riapruranno martedì 14 aprile ed alle altre la cui apertura è stata postecipata.
Allegato 5 e misure per gli esercizi commerciali
Come già detto le misure per gli esercizi commerciali riportate nell'allegato 5 sono le seguenti:
- 1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
- 2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
- 3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
- 4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
- 5. Le mascherine dovranno essere sempre utilizzate nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
- 6. Uso dei guanti «usa e getta» nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
- 7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo
le seguenti modalità:
- a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
- b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
- c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- 8. Informazione per garantire il
distanziamento dei clienti in attesa di entrata. Il decreto del
governo aggiorna anche le regole
igienico-sanitarie:
- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenere, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
Tutto bene tranne un piccolo particolare che, di fatto, potrebbe rendere inapplicabile il citato allegato 5: la non obbligatorietà dell'applicazione dello stesso che è inserito nella citata lettera dd) non come obbligo ma come raccomandazione. Trattandosi di una raccomadazione sarà mai applicato?
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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