Emergenza COVID-19: Per l’ANAC l’erogazione buoni spesa è esente da CIG
di Redazione tecnica - 14/04/2020
L’ANAC (autorità Nazionale AntiCorruzione) con la deliberazione n. 313 del 9 aprile 2020 avente ad oggetto “Ordinanza della Protezione Civile n. 658 sull’emergenza sanitaria Covid-19. Applicabilità delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari all’acquisizione di buoni spesa e all’acquisto diretto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità” e con il Comunicato del Presidente del 9 aprile 2020 interviene sull’erogazione dei buoni spesa legata all’emergenza Coronavirus precisando che è esente dall’obbligo di acquisizione del CIG. A seguito di varie richieste pervenute, l’Autorità nazionale anticorruzione ha ritenuto necessaria una precisazione per evitare che vengano appesantiti gli adempimenti burocratici dei Comuni. Il mancato assoggettamento comporterà infatti anche l’esenzione dagli obblighi comunicativi in favore dell’Autorità.
Tracciabilità dei flussi finanziari
Già con le indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, fornite nella determina 31/05/2017, n. 556, l’Autorità aveva affermato che la tracciabilità non si applica all’erogazione diretta e a titolo individuale di contributi a soggetti indigenti, persone in condizioni di bisogno economico oppure finalizzati a progetti educativi.
Buoni spesa Voucher sociali
Nella delibera n. 313/2020 è affermato, dunque, che “I buoni spesa e gli acquisti diretti di generi alimentari e prodotti di prima necessità consentiti in base all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 sono assimilabili ai voucher sociali, sostanziandosi in modalità di erogazione sostitutive di contributi economici in favore di soggetti che versano in stato di bisogno. Per l’effetto, alle erogazioni dirette di tali contributi da parte della pubblica amministrazione non si applicano le disposizioni contenute nella determina n. 556 del 31/5/2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari”.
Affidamento a soggetti terzi
Nel caso in cui, invece, il Comune affidi a soggetti terzi il servizio di gestione del processo di acquisizione, erogazione monitoraggio e rendicontazione dei buoni spesa (ad es. acquistando i voucher sociali sul MEPA), si configura un appalto di servizi. Tale affidamento, in applicazione della citata Ordinanza, potrà avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016, ma resterà assoggettato all’obbligo di acquisizione del CIG ai fini della tracciabilità.
Acquisizione diun CIG semplificato in caso di affidamento a terzi
Da un punto di vista operativo, quindi, il Comune dovrà
acquisire un CIG semplificato (smartCIG) qualunque sia l’importo
del servizio affidato, rimanendo esonerato da ogni altro obbligo
contributivo e informativo verso l’Autorità.
Si evidenzia, inoltre, che le attività gestite tramite enti del
terzo settore configurano la fattispecie dell’appalto di servizi
qualora sia previsto il riconoscimento di una remunerazione che
vada oltre il mero rimborso delle spese. In tali ipotesi, si
applicheranno le indicazioni riportate al punto precedente.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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