Emergenza COVID-19 e #CuraItalia: le principali novità fiscali introdotte
di Alberto Rosano - 20/03/2020
In data 17.03.2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’attesissimo Decreto Legge n. 18 approvato dal Governo il 16.03.2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”(il DL è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in G.U.). Non v’è dubbio che il suddetto DL ha l’obiettivo di arginare gli effetti economico-finanziari negativi prodotti dalla repentina diffusione del virus COVID-19. Di talché, sotto il profilo fiscale e tributario il Governo in carica ha ritenuto quanto mai necessario sospendere prevalentemente per imprese e lavoratori autonomi:
- i termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
- gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte;
- i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.
Più in dettaglio la normativa è contenuta all’interno del DL in commento al titolo IV rubricato “Misure fiscali e sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese” agli artt. 60-71. Si precisa che la lettura dei menzionati articoli risulta al quanto farraginosa, pertanto l'obiettivo del presente articolo è quello di fornire ai lettori un quadro sistematico, puntuale ed allo stesso tempo sintetico delle più rilevanti novità introdotte.
2. Art. 60 del DL 17.03.2020, n. 18 – Rimessione in termini per i versamenti (c.d. proroga breve)
In apertura del Titolo IV il DL “Cura Italia” all’art. 60 prevede la proroga di tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria – in scadenza il 16.02.2020 – al 20.03.2020.
Non v’è dubbio che la proroga in commento ha ad oggetto:
- il versamento del saldo IVA relativo al 2019 (Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro: il 30.6.2020, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 20.3.2020; oppure il 30.7.2020, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell’ulteriore maggiorazione dello 0,4%);
- il versamento dell’IVA relativa al mese di febbraio 2020;
- tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
- i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata.;
- il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri.
E’ bene precisare che la sola lettura del menzionato articolo ha generato allarme tra gli addetti ai lavori: infatti, fermo restando la proroga di 4 giorni applicabile a tutti i contribuenti relativamente ai versamenti fiscali e contributivi, è necessario leggere la suddetta disposizione in combinato disposto con i successivi articoli.
3. Art. 61 del DL 17.03.2020, n. 18 – Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatori
L’art. 61, c. 2, del DL “Cura Italia”, al fine di prevedere per determinati soggetti un periodo di proroga più esteso rispetto a quello breve di cui all’art. 60 (appena 4 giorni), effettua un rinvio alla disposizione contenuta all’art. 8 del DL 2.03.2020, n. 9. Invero, quest’ultima norma ha previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato la sospensione dal 2.03.2020 e fino al 30.04.2020, relativamente:
- ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.
Invero, il Governo ha deciso di estendere il periodo di proroga precedentemente previsto per le aziende operanti nel settore del turismo a tutti i soggetti maggiormente colpiti dalle restrizioni operative e/o lavorative dettate con i predenti DL. In particolare, la sospensione dei versamenti contributivi e previdenziali è stata estesa ai seguenti soggetti:
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla L. 24.10.2000 n. 323 e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- ONLUS iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5 co. 1 del DLgs. 117/2017.
Inoltre, l’art. 61 al comma 3 del DL in analisi stabilisce per tutti i soggetti sopra indicati, nonché per le imprese operanti nel settore turistico, la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 (es. saldo IVA relativo al 2019 e IVA relativa al mese di febbraio 2020).
In estrema sintesi il Governo ha sospeso per alcuni contribuenti appositamente individuati:
- dal 2.03.2020 al 30.04.2020 i versamenti
relativi:
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria;
- dal 16.03.2020 al 31.03.2020 i versamenti
relativi
- all’IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020 (es. saldo IVA relativo al 2019 e IVA relativa al mese di febbraio 2020).
Tutti i versamenti sospesi nei periodi appena individuati dovranno essere effettuati entro il 31.05.2020 in un’unica soluzione, ovvero mediante rateazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
3.1 Particolare sospensione dei versamenti per le Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive (c.d. sospensione lunga)
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, la sospensione dei suddetti versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL è stata estesa fino al 31.05.2020. Per questi soggetti i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30.6.2020, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.
4. Art. 62 del DL 17.03.2020, n. 18 – Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
4.1 Sospensione dei versamenti per i soggetti con ricavi o compensi realizzati nel 2019 inferiori a 2 milioni di euro
Anche se dal punto di vista normativo il DL 17.03.2020, n. 18, all’art. 62, c.1, tratta preliminarmente la disciplina della sospensione degli adempimenti tributari, si ritiene quanto mai opportuno continuare l’analisi dando priorità all’ulteriore sistema di sospensione dei versamenti destinato a tutti i soggetti non indicarti all’art. 61 e che nel 2019 hanno realizzato ricavi o compensi inferiori ai 2 milioni di Euro.
In altri termini, il Governo ha previsto per tutti coloro che non rientrano nei c.d. settori colpiti maggiormente dagli effetti negativi della diffusione del virus COVID-19, nonché che hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di Euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020, un ulteriore sistema di sospensione dei versamenti fiscali. Più in dettaglio – per tali soggetti – sono sospesi i versamenti che avrebbero avuto scadenza tra l’8.03.2020 e il 31.03.2020, relativamente:
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
- all’IVA;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.
Anche in questo caso i versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 31.05.2020 in un’unica soluzione, ovvero mediante rateazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
4.2 Sospensione dei versamenti per i soggetti con ricavi o compensi realizzati nel 2019 superiori a 2 milioni di euro
Per esclusione, dunque, chi non svolge una delle attività indicate nel precedente par. 3 e nel precedente periodo d’imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di Euro, non beneficia di alcuna ulteriore sospensione dei versamenti rispetto alla proroga generalizzata al 20.03.2020 espressamente prevista all’art. 61, DL 17.03.2020, n. 18, (si rinvia al precedente par. 2), salvo quanto previsto per le aziende aventi domicilio fiscale, sede legale e sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza per le quali trova applicazione il sistema di sospensione di cui al par. 4.1..
4.3 Sospensione dei versamenti per i soggetti con domicilio fiscale, sedi legali e sedi operative nei Comuni delle c.d. “ prime zone rosse”
Per effetto del DM 24.02.2020 e dell’art. 62, c. 4 del DL 17.3.2020 n. 18, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 21.02.2020 e il 31.03.2020 e che interessano soggetti che alla data del 21.2.2020, avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio delle prime “zone rosse”, cioè:
- nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini, ubicati nella Regione Lombardia;
- nel Comune di Vo’, ubicato nella Regione Veneto.
4.4 Brevi cenni sulla sospensione degli adempimenti tributari
Contestualmente alla sospensione dei versamenti, il DL “CURA ITALIA” ha congelato anche gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8.03.2020 ed il 31.05.2020 (anche tale sospensione opera nei confronti di tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato). Pertanto, ripercorrendo il calendario delle scadenze degli adempimenti fiscali, la sospensione ha ad oggetto esclusivamente gli adempimenti IVA, i modelli Intrastat ed esterometro ordinariamente previsti nel periodo di sospensione indicato [Più precisamente sono sospesi: la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 (modello IVA 2020), che scadrebbe il 30.4.2020; la presentazione del modello TR relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020); la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 31.5.2020);il c.d. “esterometro” relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020)]. Gli adempimenti sospesi saranno effettuati entro il 30.06.2020, senza applicazione di sanzioni.
Sono tassativamente esclusi da tale sospensione gli adempimenti che precedentemente l’art. 1 del DL 2.03.2020 n. 9 aveva prorogato al 31.3.2020; dunque, trattasi della:
- trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020);
- consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera);
- trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.
4.5 Possibile non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni
Un’altra importante novità che merita sicuramente di essere analizzata è contenuta all’art. 62, c. 7 del DL “Cura Italia”. In particolare, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 Euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020 (2019), è stata prevista la possibilità di non assoggettare a ritenuta d’acconto i redditi di lavoro autonomo e quelli derivanti da provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73.
Tale opzione può essere esercitata esclusivamente per i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.03.2020, a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Affinché professionisti e agenti possano beneficiare di tale disposizione dovranno rilasciare al sostituto d’imposta un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame.
È chiaro che la finalità di tale norma risiede nell’intenzione del Governo di garantire alle categorie interessare una maggiore liquidità monetaria in questo giorni di assoluta emergenza. Tuttavia, la ritenuta d’acconto non operata dal sostituto d’imposta dovrà essere versata dallo stesso professionista/agente, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 31.5.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.
5. Artt. 67 e 68 del DL 17.03.2020, n. 18 – Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori e sospensione dei termini di versamento di carichi affidati all’agente della riscossione
È importante precisare che, se da un lato i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori sono sospesi dall’8.03.2020 al 31.05.2020, dall’altro solamente per alcune tipologie di atti impositivi sono sospesi i relativi termini di versamento. Invero, risultano sospesi i versamenti originariamente dovuti tra l’8.03.2020 e il 31.05.2020 scaturenti da:
- avvisi di accertamento emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP;
- avvisi di accertamento in materia di tributi locali (Si rappresenta che anche gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto tributi locali notificati a decorrere dal 1.01.2020 sono esecutivi, pertanto decorsi infruttuosamente i termini di impugnazione avrà luogo direttamente l’esecuzione e non più la notifica della cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione);
- cartelle di pagamento;
- avvisi di addebito INPS.
Dovrebbero essere sospese, ma il punto non è stato ancora confermato, le rate da accertamento con adesione stipulato a seguito di notifica dell’accertamento esecutivo. Lo stesso dicasi per le somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale o intimazione a seguito di sentenza, a condizione che l’atto impugnato sia stato un accertamento esecutivo.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro e non oltre il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30.06.2020.
Come anticipato non tutti i versamenti dovuti a seguito di atti impositivi e/o di recupero risultano sospesi. Di talché non risultano sospesi i versamenti:
- delle rate di dilazioni precedentemente accordate dall’agente della riscossione per somme già iscritte a ruolo;
- i termini di pagamento inerenti a intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo;
- dovuti a seguito di avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione:
- scaturenti da avvisi di recupero dei crediti d’imposta;
- dovuti a seguito di accertamenti con adesione stipulati prima dell’accertamento, quindi durante la verifica fiscale;
- derivanti da avvisi di liquidazione (ad esempio: prima casa, piccola proprietà contadina, riqualificazione atti, dichiarazioni di successione);
- dovuti a seguito di accertamenti di valore ai fini dell’imposta di registro.
In tutti questi casi appena menzionati i pagamenti dovranno essere effettuati alle ordinarie scadenze.
5.1 sospensione dei termini di versamento scaturenti dalla rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio
Anche se il DL “Salva Italia” è entrato in vigore il 17.03.2020 sono stati sospesi i termini di pagamento della rata scaduta il 28.02.2020 relativamente alla rottamazione dei ruoli di cui all’art. 3, commi 2, lett. b), e 23 e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Inoltre, è parimenti sospesa la rata in scadenza il 31.03.2020 scaturente dalla richiesta di “saldo e stralcio” di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
In entrambi i casi (rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio) il termine di pagamento è stato prorogato al 31.05.2020.
6. Conclusioni
Il presente articolo non può in alcun modo ritenersi esauriente rispetto alle svariate novità fiscali introdotte dal DL “Cura Italia”. L’obiettivo era quello di analizzare e commentare brevemente le norme aventi ad oggetto i vari sistemi di sospensioni e proroghe dei versamenti fiscali. Del resto trattasi di un piccolo contributo – in un momento di assoluta emergenza – finalizzato ad aiutare i non addetti ai lavori a comprende i più rilevanti benefici fiscali introdotti.
A cura di Dott. Alberto
Rosano
Dottore Commercialista e Revisore Legale
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