Emergenza Coronavirus COVID-19: Come si richiede il bonus 60% botteghe e negozi
di Redazione tecnica - 31/03/2020
Significativo l’impatto della situazione emergenziale Covid-19 sugli esercenti del commercio al minuto che hanno dovuto abbassare le serrande dei loro negozi.
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
In aiuto, l’articolo 65 del del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 cosiddetto “decreto #CuraItalia” prevede a favore di esercenti attività d’impresa, soprattutto di ridotte dimensioni, per quest’anno, un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione di negozi e botteghe (immobili appartenenti alla categoria catastale C/1) pagato al mese di marzo 2020.
Botteghe chiuse, credito aperto
Il bonus costituisce un risarcimento parziale della spesa sostenuta dal commerciante al dettaglio per la locazione di un locale rimasto inutilizzato a causa dell’emergenza epidemiologica.
Per accedere al beneficio occorre essere titolari di un’attività economica di vendita di beni e servizi al pubblico sospesa a seguito delle misure restrittive anti-coronavirus, ed essere gli intestatari del contratto di locazione del negozio (categoria catastale C/1) per il quale si chiede l’agevolazione.
Credito d’imposta
Il credito d’imposta è riservato, naturalmente, alle attività ritenute “non essenziali” e, quindi, sottoposte alla chiusura “forzata”, mentre sono escluse le attività che, in quanto “essenziali”, non hanno sospeso il servizio, come le farmacie, parafarmacie e i negozi di generi alimentari di prima necessità. In particolare, rimangono fuori le attività indicate negli allegati 1 e 2 del Dpcm dell’11 marzo 2020.
Agevolazione circoscritta
Meglio precisare, inoltre, che l’agevolazione è circoscritta alle locazioni di botteghe e negozi, sono cioè esclusi i contratti che prevedono, oltre alla disponibilità dell’immobile, altri beni e servizi, come i contratti di affitto di rami d’azienda o altre tipologie contrattuali riguardanti i rapporti tra proprietario e locatario per i locali a uso commerciale.
Utilizzabilità dal 25 marzo con F24
Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. “6914” è il codice tributo, istituito con la risoluzione n. 13 del 20 marzo 2020, che gli operatori dovranno esporre nel modello di pagamento per usufruire del bonus.
Il beneficio è utilizzabile dallo scorso 25 marzo.
Tratto dall’Agenzia delle Entrate
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