Emergenza Coronavirus COVID-19: Scadenza validità patenti di guida e pagamento sanzioni Codice della strada
di Redazione tecnica - 27/03/2020
Il Ministero dell’interno, dipartimento della pubblica sicurezza ha pubblicato la Circolare 25 marzo 2020 recante “Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Prime indicazioni operative per l'uniforme applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale”.
Argomenti della Circolare
Con la Circolare viene dato un indirizzo operativo alla norme contenute nel Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e nella stessa sono trattati i seguenti argomenti:
- circolazione del veicolo da sottoporre a visita e prova o revisione;
- scadenza della validità della patente di guida;
- proroga di validità di autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi o atti amministrativi in scadenza;
- pagamento in misura scontata delle sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada;
- proroga dei termini nel settore assicurativo.
Scadenza validità patente di guida
Relativamente alla scadenza della patente di guida nella circolare è precisato che l'art. 104 del Decreto-legge n.18/2020 ha prorogato la scadenza di validità ad ogni effetto, sino al 31 agosto 2020, dei documenti di riconoscimento e di identità già scaduti alla data di entrata in vigore del Decreto-legge stesso ovvero in scadenza fino al 31 agosto 2020. Tale previsione produce i propri effetti anche sulla validità della patente di guida. Infatti, la norma rimanda ai documenti di identità e riconoscimento di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, tra i quali è presente anche la carta di identità e, per effetto di quanto previsto dall'art. 35 del citato dPR n. 445/2000, la patente di guida è considerata equipollente alla carta di identità e, pertanto, deve considerarsi ricompresa tra i documenti richiamati dal citato art. 104 del Decreto-legge stesso. La norma trova applicazione per le patenti di guida italiane e per quelle rilasciate da uno Stato dell'Unione Europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia. La disposizione richiamata si estende anche al certificato di idoneità alla guida (CIG) per ciclomotori atteso che, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 18 aprile 2011, n. 59, tale documento è equiparato, ad ogni effetto di legge, alla patente di categoria AM.
Per effetto della norma citata, perciò, fino al 31 agosto 2020, fatte salve ulteriori successive proroghe, è data facoltà di condurre i veicoli che la patente o il CIG abilita a guidare anche se il documento è scaduto di validità in data successiva al 31 gennaio 2020.
Sull’argomento delle Patenti di guida è anche intervenuto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la Circolare 24 marzo 2020, n. 9487 avente ad oggetto “Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”
Pagamento sanzioni pecuniarie codice della strada
L'art. 108, comma 2, del Decreto-legge n. 18/2020 ha previsto, in via del tutto eccezionale e transitoria, che, nel lasso temporale compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, è possibile effettuare il pagamento delle sanzioni del C.d.S. con importo scontato del 30% entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.
Tale norma si riferisce a tutte le violazioni contestate o notificate per le quali, nel periodo sopraindicato (17 marzo - 31 maggio 2020) il termine per il pagamento in forma scontata del 30% è esteso a 30 giorni successivi alla contestazione o notificazione stessa. In pratica, è possibile effettuare il pagamento in forma scontata per tutte le violazioni contestate o notificate a far data dal 16 febbraio 2020.
Ferma restando la facoltà di addivenire al pagamento delle sanzioni nelle forme suindicate, tale nuova previsione normativa deve essere letta alla luce della sospensione dei termini di esecuzione per il pagamento in misura ridotta prevista dall'art. 10, commi 4 e 18, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. Tale sospensione, per effetto del dPCM 9 marzo 2020, e fatta salva eventuale ulteriore proroga, è efficace dal 10 marzo sino al 3 aprile 2020, nei confronti di tutti i residenti, aventi sede operativa o esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione all'interno del territorio nazionale.
Per effetto di tali previsioni normative, il termine di trenta giorni per avvalersi della facoltà del pagamento in forma scontata del 30% è da intendersi sospeso dal 10 marzo e decorre nuovamente, salvo ulteriori proroghe, dal 4 aprile 2020.
Poiché la norma dell'art. 104 richiamato fa riferimento al pagamento di cui al comma 2 dell'art. 202 C.d.S., restano in vigore le disposizioni del comma l dello stesso art. 202 che impediscono il pagamento in forma scontata quando sono previste le sanzioni accessorie della confisca del veicolo ovvero della sospensione della patente di guida.
Durante il periodo interessato dalla suindicata misura straordinaria, nell'utilizzo della modulistica per verbalizzare le violazioni al C.d.S., sarà opportuno inserire l'indicazione relativa ai trenta giorni in parola.
Infine, in forza del comma 3 dell'art. 103 del DL, la sospensione dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali continua ad essere regolata dal combinato disposto dell'art. 10, commi 4 e 18, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 e dell'art. 1, comma 1 del dPCM 9 marzo 2020.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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