Emergenza Covid-19 e Spostamenti: le nuove FAQ del Governo per la Fase 2
di Redazione tecnica - 04/05/2020
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 26 aprile 2020 a partire dal 4 maggio 2020 sono cambiate sull'intero territorio nazionale le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Misure che hanno destato interpretazioni e dubbi da parte di tutti i cittadini italiani e che in parte sono stati chiariti mediante le ormai consuete FAQ emanate dal Governo.
Le nuove misure dal 4 maggio 2020
Ad esempio, il Governo chiarisce che la norma sulla possibilità delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione e la riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti (i sindaci potranno decidere di chiudere nuovamente e in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non potesse essere garantito).
Viene specificato che:
- diventa obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali);
- viene sancito l’obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi;
- si può tornare a effettuare l'attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa;
- confermata la possibilità di svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine protettive e possibilmente all’aperto;
- è consentita la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio già ammessa;
- ripartono diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Emergenza Covid-19 e Spostamenti: le nuove FAQ del Governo per la Fase 2
- Posso spostarmi per far visita a qualcuno?Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti (vedi faq successiva), che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E' comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.
- Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi,
secondo l’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm del 26 aprile
2020?L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può
indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla
parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di
responsabilità civile.
Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge). - Si può uscire per fare una passeggiata?Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti (vedi FAQ). Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.
- Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5°?I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
- Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020, la cui lista è disponibile agli allegati 1 e 2 al DPCM 26 aprile 2020.
- Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse.
- Una volta che si sia fatto rientro presso il domicilio/abitazione/residenza, come consentito dal dPCM 26 aprile 2020, è possibile spostarsi nuovamente al di fuori della Regione di domicilio/abitazione/residenza raggiunta? Il Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un’altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.
- Ho un figlio minorenne, posso accompagnarlo in un
parco, una villa o un giardino pubblico?Sì. L’accesso del
pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito,
condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di
assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di
un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il
gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo d.P.C.M., restano
chiuse.
Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto. - È consentito fare attività motoria o
sportiva?L’attività sportiva e motoria all’aperto è
consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si
tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività
sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in
prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di
un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente
autosufficienti.
È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.
Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione. - Posso utilizzare la bicicletta?L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l'attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.
- Posso andare al cimitero per omaggiare un caro defunto,
anche al di fuori delle cerimonie funebri?Sì, è consentito
spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei
cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di
assembramento.
Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea chiusura. - Quali sono le regole per gli spostamenti da e per l'estero?Per le informazioni relative agli spostamenti da e per l'estero, si consiglia di consultare il sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
- Tag: