Emersione dei lavoratori irregolari: provvedimenti nei confronti di datori di lavoro

02/08/2012

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" che, al fine di rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale, prevede delle aggravanti nel caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare.

Il reato, già sanzionato dall'art. 22, comma 12 del Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) che prevede una reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato privo di permesso di soggiorno, inserisce delle aggravanti nel caso in cui il reato sia caratterizzato da "particolare sfruttamento", ovvero quando:
  • occupazione irregolare di più di tre lavoratori;
  • occupazione di minori in età non lavorativa;
  • ricorrano le ipotesi di sfruttamento di cui all'articolo 603 bis del codice penale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

Al fine di favorire l'emersione degli illeciti, il D.Lgs. 109/2012 prevede che, per le sole ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, lo straniero che presenti denuncia o cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, può ottenere, su proposta o con il parere favorevole del giudice, il rilascio di un permesso di soggiorno umanitario della durata di sei mesi e rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Tale tipologia di permesso di soggiorno consente lo svolgimento di attività lavorativa.

Il provvedimento contiene, infine, una norma transitoria volta a far emergere i rapporti di lavoro irregolari: i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto occupano irregolarmente da almeno tre mesi lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale (in modo ininterrotto e documentato almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente), potranno infatti dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione ed avviare una procedura di regolarizzazione. La dichiarazione potrà essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con modalità che saranno stabilite con successivo decreto interministeriale, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della citata norma.

A cura di Gabriele Bivona


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