Emilia Romagna: Riutilizzo delle terre e rocce da scavo
15/11/2013
La legge n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del
decreto legge 21 giugno 2013, n 69, recante “Disposizioni urgenti
per il rilancio dell’economia” (cd “decreto Fare”), in vigore dal
21 agosto 2013, introduce, con gli articoli 41 e 41bis rilevanti
modifiche in tema di riutilizzo delle terre e rocce da
scavo.
La situazione che si delinea in tema di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è la seguente:
La nuova norma prevede all’art. 41 bis che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei quattro punti (comma 1) che consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una “autocertificazione” (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all´Arpa (comma 2) territorialmente competente.
Le attività di scavo devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l’iter edilizio. Il produttore (comma 3) deve inoltre confermare l’avvenuto utilizzo alle Arpa in riferimento al luogo di produzione e di utilizzo. Il trasporto (comma 4) avviene come bene/prodotto.
La dichiarazione deve contenere sufficienti indicazioni sulla quantità e qualità dei materiali da scavo e sui siti interessati (produzione, deposito e utilizzo), al fine di permettere la verifica del rispetto delle quattro condizioni (indicate nel comma 1 dell’art. 41bis) indispensabili per poter classificare il materiale come sottoprodotto.
Le dichiarazioni vanno inviate al Dipartimento provinciale Arpa territorialmente competente rispetto al sito di produzione dei materiali di scavo.
Si allega alla notizia il fax simile dello Schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Fonte: Regione Emilia-Romagna
© Riproduzione riservata
La situazione che si delinea in tema di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è la seguente:
- applicazione, come previsto dall’art. 41, comma 2, della nuova norma, del Regolamento di cui al DM 161/2012 per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA;
- applicazione dell’art. 41bis in tutti gli altri casi, quindi non solo per i cantieri inferiori a 6.000 mc, ma per tutte le casistiche che non ricadono nel DM 161/2012.
La nuova norma prevede all’art. 41 bis che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei quattro punti (comma 1) che consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una “autocertificazione” (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all´Arpa (comma 2) territorialmente competente.
Le attività di scavo devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l’iter edilizio. Il produttore (comma 3) deve inoltre confermare l’avvenuto utilizzo alle Arpa in riferimento al luogo di produzione e di utilizzo. Il trasporto (comma 4) avviene come bene/prodotto.
La dichiarazione deve contenere sufficienti indicazioni sulla quantità e qualità dei materiali da scavo e sui siti interessati (produzione, deposito e utilizzo), al fine di permettere la verifica del rispetto delle quattro condizioni (indicate nel comma 1 dell’art. 41bis) indispensabili per poter classificare il materiale come sottoprodotto.
Le dichiarazioni vanno inviate al Dipartimento provinciale Arpa territorialmente competente rispetto al sito di produzione dei materiali di scavo.
Si allega alla notizia il fax simile dello Schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Fonte: Regione Emilia-Romagna
© Riproduzione riservata