Emilia Romagna: certificazione e indici di prestazione energetica

27/08/2013

Con riferimento all’entrata in vigore della Legge n. 90/2013, che modifica il Decreto legislativo 192/2005 in recepimento della Direttiva Comunitaria 2010/31/UE, si sottolinea che per quanto riguarda le procedure di certificazione energetica le nuove disposizioni non comportano significative modifiche immediate a quanto attualmente previsto dalle disposizioni delle Regione Emilia-Romagna in materia.

In particolare:
  • per quanto riguarda la introduzione dell’Attestato di prestazione energetica, si evidenzia che Regione Emilia-Romagna ha già provveduto con la Delibera della Giunta regionale 1366/2011 a sancire la sostanziale ed effettiva equivalenza tra le definizioni di “Attestato di Certificazione Energetica” e di “Attestato di Prestazione Energetica”, in coerenza alla Direttiva 2010/31/UE; pertanto, il documento che viene registrato nel sistema regionale di certificazione energetica come “Attestato di Certificazione Energetica” è del tutto equivalente ad ogni effetto all’”Attestato di Prestazione Energetica” previsto dalla Legge 90/2013;
  • per quanto riguarda i contenuti dell’Attestato e le modalità di calcolo degli indici di prestazione energetica, continuano ad applicarsi le norme vigenti nelle more dell’emanazione del provvedimento di cui al comma 12 dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005 così come modificato dalla Legge 90/2013. Si veda in proposito anche la circolare ministeriale del 7 agosto 2013.
Al contrario, nelle more del complessivo aggiornamento della normativa regionale, in materia di produzione e allegazione dell’Attestato devono essere rispettate le disposizioni di cui al comma 1, 2, 3 e 3bis dell'art. 6 della legge n. 90 del 2013.

fonte www.regione.emilia-romagna.it


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