Emilia Romagna: certificazione energetica degli edifici, aggiornamento dei requisiti relativi ai soggetti certificatori
29/04/2014
E’ stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 119 del 23 aprile la deliberazione della Giunta
regionale 7 aprile 2014 n. 453 riportante “Modifica dei criteri di
riconoscimento dei soggetti cui affidare la certificazione
energetica degli edifici: modifiche alla deliberazione
dell'Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 "Atto di
indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e
sulle procedure di certificazione energetica degli edifici - Parte
prima - Disposizioni generali" e s.m.i., nonché alle deliberazioni
di Giunta regionale n. 1754/2008 e n. 429/2012 e ai successivi
provvedimenti”.
Con la deliberazione della Giunta regionale n.453 del 2014 la Regione uniforma i criteri di accreditamento dei soggetti certificatori alle disposizioni di cui al DPR 75/2013, come modificato dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9: entro il 30 aprile la procedura di accreditamento supportata dal sistema informatico SACE sarà aggiornata con la previsione dei nuovi criteri.
Tra le novità introdotte con la deliberazione della Giunta regionale n. 453/2014 segnaliamo:
© Riproduzione riservata
Con la deliberazione della Giunta regionale n.453 del 2014 la Regione uniforma i criteri di accreditamento dei soggetti certificatori alle disposizioni di cui al DPR 75/2013, come modificato dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9: entro il 30 aprile la procedura di accreditamento supportata dal sistema informatico SACE sarà aggiornata con la previsione dei nuovi criteri.
Tra le novità introdotte con la deliberazione della Giunta regionale n. 453/2014 segnaliamo:
- l’aggiornamento e l’integrazione dei titoli di studio che danno diritto all’accesso all’accreditamento
- la possibilità di accredita ersi automaticamente per i tecnici dotati di adeguato titolo di studio e dell’abilitazione alla professione di progettazione di edifici ed impianti ad essi connessi (senza più prevedere il rispetto del requisito di esperienza)
- l’aggiornamento del percorso formativo (sia in termini di durata, oggi portata a 80 ore, sia di articolazione dei contenuti) cui devono sottoporsi i tecnici che non hanno i requisiti di cui al punto precedente
- l’aggiornamento delle modalità di trasmissione (oggi prevista in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) degli attestati di prestazione energetica emessi, tramite la loro registrazione obbligatoria nel sistema Sace
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