Emilia Romagna: modifica le disposizioni per il recupero abitativo dei sottotetti
06/06/2014
Ora possono essere recuperati i sottotetti accatastati fino al
31 dicembre 2013, in edifici collocati nei centri urbani e
aventi destinazione residenziale per almeno il 25% della superficie
utile. La legge di riforma consente da subito interventi di
recupero a fini abitativi, anche in assenza di una specifica
disciplina di piano urbanistico, ammettendo anche interventi
edilizi funzionali a tale riuso dei sottotetti, quali
l’abbassamento dell’ultimo solaio per realizzare le altezze minime
richieste e interventi di apertura di finestre, abbaini, lucernai,
ecc. Il Comune con il RUE può regolare i casi e limiti in cui tale
intervento di riuso può essere ammesso, escludendo ambiti
territoriali e tipologie di immobili dal recupero, ma può anche
consentire trasformazioni edilizie più significative quali la
soprelevazione del tetto o la modifica delle altezze di colmo e di
gronda. Inoltre il RUE può definire le tipologie e le
caratteristiche delle apertura necessarie per il riuso abitativo
dei sottotetti.
Nessuna modifica sui requisiti minimi di altezza e sul rapporto illuminante per l’agibilità dei locali recuperati, ma si richiede anche la conformità ai requisiti minimi di prestazione energetica e viene sottolineata l’esigenza di una piena conformità dell’intervento alla normativa tecnica delle costruzioni, per gli aspetti statici e antisismici e la necessità di valutare l’effetto della modifica sugli edifici contigui. Confermata infine la necessità della SCIA e l’onerosità dell’intervento, equiparato a tutti gli effetti ad una ristrutturazione edilizia.
© Riproduzione riservata
Nessuna modifica sui requisiti minimi di altezza e sul rapporto illuminante per l’agibilità dei locali recuperati, ma si richiede anche la conformità ai requisiti minimi di prestazione energetica e viene sottolineata l’esigenza di una piena conformità dell’intervento alla normativa tecnica delle costruzioni, per gli aspetti statici e antisismici e la necessità di valutare l’effetto della modifica sugli edifici contigui. Confermata infine la necessità della SCIA e l’onerosità dell’intervento, equiparato a tutti gli effetti ad una ristrutturazione edilizia.
a cura di www.regione.emilia-romagna.it
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