Emilia Romagna: modifica le disposizioni per il recupero abitativo dei sottotetti

06/06/2014

Ora possono essere recuperati i sottotetti accatastati fino al 31 dicembre 2013, in edifici collocati nei centri urbani e aventi destinazione residenziale per almeno il 25% della superficie utile. La legge di riforma consente da subito interventi di recupero a fini abitativi, anche in assenza di una specifica disciplina di piano urbanistico, ammettendo anche interventi edilizi funzionali a tale riuso dei sottotetti, quali l’abbassamento dell’ultimo solaio per realizzare le altezze minime richieste e interventi di apertura di finestre, abbaini, lucernai, ecc. Il Comune con il RUE può regolare i casi e limiti in cui tale intervento di riuso può essere ammesso, escludendo ambiti territoriali e tipologie di immobili dal recupero, ma può anche consentire trasformazioni edilizie più significative quali la soprelevazione del tetto o la modifica delle altezze di colmo e di gronda. Inoltre il RUE può definire le tipologie e le caratteristiche delle apertura necessarie per il riuso abitativo dei sottotetti.
Nessuna modifica sui requisiti minimi di altezza e sul rapporto illuminante per l’agibilità dei locali recuperati, ma si richiede anche la conformità ai requisiti minimi di prestazione energetica e viene sottolineata l’esigenza di una piena conformità dell’intervento alla normativa tecnica delle costruzioni, per gli aspetti statici e antisismici e la necessità di valutare l’effetto della modifica sugli edifici contigui. Confermata infine la necessità della SCIA e l’onerosità dell’intervento, equiparato a tutti gli effetti ad una ristrutturazione edilizia.

a cura di www.regione.emilia-romagna.it


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