Energia: Più garanzie per i contratti di vendita di elettricità "verde"

26/08/2011

Più garanzie per i consumatori che scelgono un contratto di fornitura di elettricità "verde".
L'Autorità per l'energia ha approvato un insieme di regole per garantire che l'energia elettrica venduta ai singoli clienti sia effettivamente prodotta con fonti rinnovabili e che non venga commercializzata più volte. In particolare, l'Autorità ha stabilito che l'unico sistema di certificazione valido siano le garanzie di origine previste dalla direttiva europea 2009/28/CE e rilasciate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
L'intervento dell'Autorità nasce dall'esigenza di prevedere strumenti certi, secondo principi di concorrenza e trasparenza, in un contesto di crescente interesse verso le offerte commerciali di elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Il moltiplicarsi di questo tipo di contratti ha reso urgente una disciplina vincolante per gli operatori con garanzie chiare e univoche a tutela dei consumatori.

Nella prospettiva di una sempre maggiore trasparenza, l'Autorità ha anche stabilito che le società di vendita indichino nel materiale promozionale e informativo le caratteristiche delle proprie offerte di energia rinnovabile; inoltre, ogni singolo cliente che accetta un'offerta "verde" dovrà ricevere in bolletta, almeno tre volte l'anno, l'indicazione del mix di fonti energetiche utilizzato per la sua fornitura, oltre alle informazioni sul mix energetico dell'energia elettrica complessivamente venduta (già previste dall'articolo 2 del decreto ministeriale 31 luglio 2009).
Presunte pratiche commerciali scorrette ed eventuali pubblicità ingannevoli verranno segnalate direttamente alla competente Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.

Per accrescere la consapevolezza sul fatto che l'energia "verde" viene già incentivata da ogni singolo cliente in proporzione ai suoi consumi elettrici, indipendentemente dai contratti di energia rinnovabile proposti da diversi venditori, l'Autorità ha anche stabilito che i consumatori debbano essere informati sugli incentivi alle fonti rinnovabili sostenuti attraverso le loro bollette. Nei contratti di vendita dovrà quindi essere evidenziata la parte di tariffa (componente tariffaria A3) destinata per legge a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate.

Infine, l'Autorità ha previsto che oltre alla certificazione obbligatoria, gli operatori possano continuare ad utilizzare altri sistemi di certificazione già in essere, ma esclusivamente a livello volontario, come complemento all'indispensabile garanzia di origine.
Le garanzie d'origine potranno essere negoziate in una sede appositamente predisposta dal GME o essere scambiate liberamente, previa registrazione obbligatoria delle quantità e dei prezzi di negoziazione. Anche il GSE potrà commercializzare le garanzie di origine che rimangono nella propria titolarità in applicazione del decreto ministeriale 31 luglio 2009, relative agli impianti Cip 6, agli impianti con tariffe fisse onnicomprensive o in scambio sul posto. A tal fine, il GSE potrà organizzare procedure concorsuali, versando i relativi proventi a riduzione delle bollette (componente tariffaria A3).

Fonte: www.autorita.energia.it


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