Energie rinnovabili e denuncia inizio attività
12/04/2010
Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, ai
sensi della legge n. 10/1991, in edifici ed impianti industriali
non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a
tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b) del DPR n. 380/2001.
L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di
installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di
acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi
privati annessi, è considerata estensione dell'impianto
idrico-sanitario già in opera.
Lo ha affermato il TAR di Latina il 15 ottobre 2009 (prima dell'entrata in vigore del decreto incentivi), con la sentenza n. 948. In particolare, i giudici del TAR hanno ricordato come tale disposizione sia inspirata al fine di favorire l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia. Per cui la tesi di un comune che aveva affermato che l'intervento di installazione di un impianto integrato per la produzione di acqua calda sanitaria mediante collettori solari non costituirebbe un intervento di manutenzione straordinaria e non sarebbe soggetto a DIA ma a permesso di costruire non è fondata.
Né tale tesi può essere confermata dall'assunto che la realizzazione dell'impianto richieda opere per la realizzazione dei due modesti vani tecnici per il ricovero dei "boiler" e per l'installazione dei collettori solari implicanti una modifica dell'aspetto esterno dell'immobile. In altri termini la disposizione citata prevede una semplificazione del regime urbanistico-edilizio volta a permettere la realizzazione dell'impianto anche quando esso implichi, per esigenze tecnologiche, modifiche esterne e/o la realizzazione di necessari volumi tecnici.
Ricordiamo comunque che il Lazio è una di quelle Regioni (insieme ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Molise e Puglia) che, non avendo mai legiferato in materia, si riferiscono al DPR n. 380/2001 e che dal 26 marzo 2010, data di entrata in vigore del DL 24 marzo 2010, n. 40, l'installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, può essere effettuata senza alcun titolo abilitativo e senza quindi neanche DIA.
© Riproduzione riservata
Lo ha affermato il TAR di Latina il 15 ottobre 2009 (prima dell'entrata in vigore del decreto incentivi), con la sentenza n. 948. In particolare, i giudici del TAR hanno ricordato come tale disposizione sia inspirata al fine di favorire l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia. Per cui la tesi di un comune che aveva affermato che l'intervento di installazione di un impianto integrato per la produzione di acqua calda sanitaria mediante collettori solari non costituirebbe un intervento di manutenzione straordinaria e non sarebbe soggetto a DIA ma a permesso di costruire non è fondata.
Né tale tesi può essere confermata dall'assunto che la realizzazione dell'impianto richieda opere per la realizzazione dei due modesti vani tecnici per il ricovero dei "boiler" e per l'installazione dei collettori solari implicanti una modifica dell'aspetto esterno dell'immobile. In altri termini la disposizione citata prevede una semplificazione del regime urbanistico-edilizio volta a permettere la realizzazione dell'impianto anche quando esso implichi, per esigenze tecnologiche, modifiche esterne e/o la realizzazione di necessari volumi tecnici.
Ricordiamo comunque che il Lazio è una di quelle Regioni (insieme ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Molise e Puglia) che, non avendo mai legiferato in materia, si riferiscono al DPR n. 380/2001 e che dal 26 marzo 2010, data di entrata in vigore del DL 24 marzo 2010, n. 40, l'installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, può essere effettuata senza alcun titolo abilitativo e senza quindi neanche DIA.
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A cura di Ilenia
Cicirello
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