Enti locali: Dal 9 agosto obbligatori i soggetti aggregatori per enti locali

08/08/2016

Dal 9 agosto 2016, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni, nonché i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per affidamenti di servizi e forniture nelle 19 categorie merceologiche e relative soglie elencate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 sono tenuti al ricorso ai Soggetti aggregatori elencati nella delibera ANAC n. 784 del 20 luglio 2016.
Le modalità operative per l’acquisizione del CIG sono illustrate nel Comunicato del Presidente ANAC del 10 febbraio 2016.
Per il ricorso ai soggetti aggregatori si possono, poi, trovare utili riferimenti nelle FAQ relative ai soggetti aggregatori e le FAQ relative al DPCM 24 dicembre 2015 pubblicate dall’ANAC relative ai soggetti aggregatori precisando che tali soggetti sono esclusivamente quelli elencati nella citata Delibera ANAC: essi sono infatti caratterizzati da una specifica qualificazione che li distingue rispetto a ogni altra tipologia di enti che pure svolgono attività di aggregazione della domanda, quali ad es. centrali uniche di committenza, stazioni uniche appaltanti, unioni di comuni, etc.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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