Entra in vigore domani il DM sui Beni culturali con un periodo transitorio senza norme

10/11/2017

Entra in vigore domani il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154 recante “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

Con l’entrata in vigore del decreto e, quindi, da domani, così come disposto dall’articolo 27 del provvedimento, cesseranno di avere efficacia le disposizioni di cui agli articoli dal 239 al 248 nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate e di cui all'articolo 251 del previgente Regolamento n. 207/2010 (vigenti, come disposto all’articolo 216 comma 19, sino alla data di entrata in vigore del dm 22/08/2017, n. 154 e, quindi, sino al 10 novembre 2017).

Non saranno più applicabili, quindi, gli articolo del Regolamento n. 207/2010 relativi:

  • all’attività di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale;
  • al progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale;
  • al progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale;
  • al progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale;
  • alla progettazione dello scavo archeologico;
  • alla progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale,

mentre, così come disposto all’articolo 28, comma 2 del provvedimento, le disposizioni dettate dal Titolo III, Capo I (art. 14 - Attività di progettazione, art. 15 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica, art. 16 - Scheda tecnica, art. 17 - Progetto definitivo, art. 18 - Progetto esecutivo, art. 19 - Progettazione dello scavo archeologico, art. 20 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza), si  applicheranno  a  decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo  23,  comma 3, del Codice dei contratti pubblici (decreto sui livelli di progettazione).

E’ semplice concludere che da domani non si sa quali norme dovranno essere utilizzate per la progettazione dei beni culturali.

Sarebbe interessante scoprire cosa ne pensano i Ministeri competenti, l’ANAC e la Cabina di regia. Ma forse ha ragione il Presidente dell’ANCE Giuliano Campana quando afferma che “Il nuovo Codice appalti parte nel 2016, con l'idea di rappresentare una svolta per il settore. Da allora a oggi, però, i problemi anziché diminuire sono aumentati di continuo. E va anche fatta una considerazione: non è vero che prima del nuovo Codice il sistema funzionasse così male” ed, anche che “Bisogna riscrivere il Codice. Ho già proposto di aprire un tavolo con il presidente dell'Anac Cantone, il premier Gentiloni, i ministri Orlando e Delrio e il presidente del Consiglio superiore Sessa. Da lì bisogna partire per trovare una soluzione e gettare la basi per una riscrittura in tempi rapidi. Sia chiaro: per noi le garanzie contro i corrotti sono fondamentali, ma questo sistema chiaramente non ha funzionato”.

Ricordiamo che il decreto è costituito da ventotto articoli suddivisi in sei Titoli:

  • Titolo I - (Disposizioni generali) comprendente gli articoli 1-3;
  • Titolo II - (Requisiti di qualificazione), suddiviso in due Capi [Capo I (Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali), comprendente gli articoli 4-12; Capo II (Requisiti di qualificazione dei direttori tecnici), costituito dal solo articolo 13];
  • Titolo III - (Progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali), suddiviso in due Capi [Capo I (Livelli e contenuti della progettazione), comprendente gli articoli 14-21; Capo II (Soggetti incaricati dell’attività di progettazione e direzione lavori), comprendente il solo articolo 22];
  • Titolo IV - (Somma urgenza), comprendente l’articolo 23;
  • Titolo V - (Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni culturali) comprendente gli articoli 24-26;
  • Titolo VI -  (Disposizioni finali), comprendente gli articoli 27 e 28.

A cura di Arch. Paolo Oreto



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