Equo compenso, all'esame del Senato il Ddl per le professioni ordinistiche

21/09/2017

La ricerca dell'equo compenso procede su due binari separati: da una parte disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2017 che detta nuove disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali (leggi articolo); dall'altra il disegno di legge d’iniziativa del senatore Maurizio Sacconi recante “Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate” che ha iniziato il suo iter in Commissione Lavoro del Senato nella seduta del 5 luglio.

Su questi è emersa la necessità unificare il percorso legislativo, estendere la tutela alle professioni non regolamentate e prevedere un intervento ad hoc per i rapporti con la pubblica amministrazione. Ad evidenziarlo sono state Confprofessioni (Organizzazione di rappresentanza dei liberi professionisti in Italia), Acta (Associazione dei professionisti freelance) e Colap (Coordinamento Libere Associazioni Professionali) durante l'audizione al Senato dello scorso 19 settembre.

"Il principale settore di criticità - ha affermato Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni - meritevole di un intervento legislativo puntuale per arginare le ricadute dell'abolizione delle tariffe, è quello dei servizi professionali resi a favore della pubblica amministrazione, anche all'interno di appalti pubblici. In questo ambito assistiamo ad un sistematico ridimensionamento dei compensi professionali riconosciuti dalla P.A. Purtroppo, sempre più spesso, si chiedono prestazioni professionali, anche estremamente qualificate, da svolgere a titolo gratuito".

Sull'argomento è utile ricordare il caso del Comune di Catanzaro (leggi articolo) con la proposta di incarico professionale a titolo gratuito per la redazione del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.).

Di seguito il testo completo del disegno di legge per le professioni ordinistiche.

Art. 1.
(Oggetto e definizione)
1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a tutelare l'equità del compenso dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente.
2. Ai fini della presente legge, per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.

Art. 2.
(Clausole che prevedono un compenso non equo)
1. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.
2. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

Art. 3.
(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale)
1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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Documenti Allegati

Ddl n. 2858

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