Equo compenso: nell'attesa ancora bandi per progetti gratis
17/07/2019
Mentre nell'ultimo periodo si è tornati a parlare di equo compenso, ecco che come un fulmine a ciel sereno torna alla ribalta la pratica utilizzata da alcune pubbliche amministrazioni di richiedere gratis la progettazione.
Da una segnalazione dell'OICE, adesso tocca al piccolo comune di Bompietro (PA) con una manifestazione di interesse dal titolo che non lascia spazio all'immaginazione "Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, per la redazione, a titolo gratuito, del progetto di fattibilità tecnica - economica, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione di uno o più impianti di prossimità o di comunità per il trattamento della frazione biodegradabile dei rifiuti solidi urbani, da dislocare nel territorio comunale di Bompietro, nelle aree che saranno all'uopo indicate da questa Amministrazione".
Pronta è arrivata la replica del Presidente OICE Gabriele Scicolone: "È frustrante continuare a prendere atto di come venga vilipesa la professione di tecnici competenti richiedendo manifestazioni di interesse in sei giorni per redigere progetti gratis, di cui peraltro non si quantificano neanche l’importo dei lavori. Capiamo che il Comune intende acquisire finanziamenti a valere sui fondi europei, ma non può essere questa la scusa per chiedere un progetto gratis a chi deve studiare e dedicare risorse per redigere la progettazione. Prima i fondi, poi i progetti!".
"Siamo alla violazione assoluta del codice appalti, della legge sull’equo compenso e della giurisprudenza della Corte dei conti - continua Scicolone che fa un appello agli associati OICE - Chiediamo ai nostri associati di non partecipare in alcun modo e al legislatore e all’ANAC - che pure ha detto a chiare lettere che il corrispettivo è elemento essenziale e del contratto - di prendere atto che occorre agire ancora per mettere la parola fine a queste violazioni di legge. Il codice dei contratti pubblici ha vietato l'affidamento di incarichi a titolo gratuito, imponendo il rispetto di precise procedure di affidamento, concorrenziali e trasparenti. Ogni altra modalità di incarico è quindi illegittima”.
Per l’OICE, se questo non basta bisogna insistere affinché, se possibile anche in sede di redazione del regolamento del codice appalti, si stronchi questo modus operandi: “Occorre prevedere - dice Scicolone - la nullità ex lege dei bandi senza corrispettivo o in violazione del decreto parametri perché è al limite dello scandaloso prevedere l’azzeramento dei compensi per la redazione dei progetti, in generale, e in particolare per un progetto di fattibilità, cioè il livello più delicato e problematico di tutta la progettazione dove si deve approfondire con serietà ogni alternativa progettuale e indirizzare i contenuti tecnici dell’intervento.”
Ricordiamo che la pratica dei bandi di progettazione a titolo gratuito era nata dall'ormai celebre bando di Catanzaro e che sull'argomento avevo già scritto una disamina che dimostrava le differenze tra questo bando, pubblicato prima del D.Lgs. n. 56/2017 che ha modificato per la prima volta l'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), e tutti gli altri che seguendo l'esempio non si sono resi conto che successivamente a Catanzaro il Codice era stato modificato con un paletto ben preciso sull'importo a base d'asta che le stazioni appaltanti devono determinare sulla base del DM 17/06/2016 (c.d. decreto Parametri).
Di seguito l'art. 24, commi 8, 8-bis e 8-ter dell'attuale versione del Codice dei contratti come modificato dallo Sblocca Cantieri, lasciando come sempre a voi ogni commento.
8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 6.
8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.
8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151.
A cura di Ing. Gianluca Oreto
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