Esecuzioni Immobiliari e Rete Professioni Tecniche (RPT): richieste modifiche alla legge n. 132/2015
02/11/2015
La Rete delle Professioni Tecniche (RPT) con la
circolare n. 33/2015 del 22 ottobre scorso ha comunicato le
iniziative intraprese per la revisione della legge n. 132/2015 che
ha introdotto una sostanziale modifica alle modalità di
determinazione del compenso dei professionisti incaricati della
valutazione dell'immobile sottoposto a pignoramento.
Con la previsione di una lettera aggiuntiva all'art. 14, comma 1,
del D.L. 83/2015, infatti, è stato inserito un ulteriore comma
all'art. 161 ("Giuramento dell'esperto e dello stimatore"), delle
Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie.
Per effetto di tale modifica, nell'ambito dell'esecuzione forzata
immobiliare, il compenso dell'esperto nominato ai sensi
dell'art. 568, ultimo comma, c.p.c. o dello stimatore nominato dal
giudice o dall'ufficiale giudiziario sarà calcolato sulla base
del prezzo ricavato dalla vendita del bene, e non sul valore
dello stesso al momento dello svolgimento dell'attività di
valutazione.
Ma c’è di più in quanto, a seguito dell'intervento del legislatore,
all'esperto o allo stimatore non potranno essere liquidati,
prima della vendita, acconti in misura superiore al cinquanta per
cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima
dell'immobile.
Nella circolare viene, anche, precisato che ancorare il compenso
dell'esperto valutatore al prezzo di vendita dell'immobile non
potrà che condurre, nella sostanza:
- ad una ingiusta e rischiosa dilazione del termine di pagamento dell'esperto o dello stimatore immobiliare, che sarà costretto ad attendere il perfezionamento della vendita per ottenere la liquidazione del proprio compenso;
- ad una quasi certa riduzione permanente della misura del compenso spettante a tale categoria di professionisti, dovuta al frequente fenomeno delle vendite "al ribasso" rispetto al valore del bene inizialmente stimato.
La Rete Professioni Tecniche si è subito attivata, sensibilizzando
il Ministro della Giustizia sul tema ed affidando al Gruppo di
Lavoro , coordinato dal Presidente del CNGeGL, geom. Maurizio
Savoncelli, l'avvio di una interlocuzione con gli Uffici del
Ministero della Giustizia, per verificare le motivazioni che hanno
portato al contestato intervento normativo, allo scopo di
intervenire, in via legislativa, per ripristinare un regime meno
penalizzante per i professionisti tecnici che operano in tale
settore.
A supporto della bontà delle tesi sostenute dai professionisti
tecnici, interviene la recente pronunzia della Corte Costituzionale
n.192/2015, la quale, in un caso molto simile a quello in esame, ha
stabilito l'illegittimità della riduzione dei compensi dei
consulenti tecnici, nei casi di gratuito patrocinio, prevista nella
Legge di Stabilità 2014.
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