Esperto del giudice e CTU: Geomobilitati chiedono la revisione della norma sui compensi
07/01/2016
È necessario rivedere la norma sui compensi dell'esperto o dello
stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario e
definire dei correttivi che assicurino il giusto riconoscimento
professionale e un'equa remunerazione.
Questa, in sintesi, la richiesta inviata da Geomobilitati - Federazione Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati Mobilitati al Presidente del Consiglio Matteo Renzi e al Ministro della Giustizia Andrea Orlando, in riferimento alla modifica apportata alla norma sui compensi dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario.
Ricordiamo, infatti, che il 20 agosto 2015 è stata pubblicata sul S.O. n. 50 della G.U. n. 192 la Legge 6 agosto 2015, n. 132 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria". L'art. 13 del D.L. n. 83/2015 ha modificato le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile prevedendo, in particolare, l'inserimento di un nuovo comma alla fine dell'art. 161 (Giuramento dell'esperto e dello stimatore) che recita:
"Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima".
Su questa norma era già intervenuto:
Secondo Geomobilitati "Questo nuovo provvedimento, si ripercuote negativamente sul lavoro dei liberi professionisti di settore in quanto, di fatto, richiede agli stessi nuovi condizionamenti di natura economica con ulteriore allungamento dei tempi di ristorazione dei propri onorari. Si ha la netta percezione di una sottovalutazione del compito sostanziale assunto da sempre dai consulenti tecnici degli uffici giudiziari, a vantaggio ingiustificato degli istituti bancari. L'apporto insostituibile e primario dei liberi professionisti nelle procedure immobiliari, viene relegato in una posizione secondaria quasi di rincalzo. Si offende la dignità professionale e si impoverisce l'assoluta importanza del nostro ruolo".
Ma non solo, "La remunerazione dovuta alle stime collegate agli atti giudiziari nelle procedure immobiliari verrà riconosciuta solamente al momento delle vendita del bene, momento non noto e tante volte, soprattutto in questi tempi di crisi (lontano anche anni) con la possibilità, non escludibile, di mancata vendita. Così il tecnico viene chiamato da subito a stabilire un valore dei beni in procedura di esecuzione immobiliare, senza sapere con certezza a quanto e quando sarà riconosciuto il proprio credito. Addirittura, non è da sottovalutare la possibilità che, siccome la Legge prevede la possibilità di liquidare all'esperto fino al 50% delle sue spettanze sulla base del valore di stima - per variate condizioni di mercato o per altre ragioni - il bene venga venduto ad una cifra di molto inferiore rispetto al valore stimato. In tale evenienza, il professionista incaricato potrebbe essere addirittura costretto, magari a distanza di molto tempo, a restituire una parte del compenso precedentemente ricevuto".
La norma non ha, inoltre, definito un compenso minimo nel caso in cui il bene non sia venduto o venga alienato ad un valore esiguo per motivi contingenti o procedurali. "Queste condizioni - afferma il Presidente di Geomobilitati - sono, tra laltro, del tutto inaccettabili e lesive della onorabilità professionale.
Unendosi al coro di proteste e condividendo la presa di posizione espressa dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e G.L., Maurizio Savoncelli, Geomobilitati ha, dunque, invitato gli organi politici competenti "ad una maggiore partecipazione attiva delle professioni coinvolte nei vari provvedimenti, con una costante presenza da parte dei rappresentanti delle categorie professionali alle discussioni e stesure delle Leggi in materia come quella in oggetto, attuando la cosiddetta concertazione tecnica e nel contempo richiama alla scrupolosa applicazione di quanto stabilisce lArt. 22. (distribuzione degli incarichi) e lart. 23 (vigilanza sulla distribuzione degli incarichi) delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile".
Per i suddetti motivi, Geomobilitati ha richiesto dei pronti correttivi al D.L n. 83/2015 che possano assicurare "il giusto riconoscimento professionale ed una equa remunerazione ai tecnici estimatori, i quali, da sempre, hanno funzioni principali ed insostituibili nel processo delle valutazioni di beni mobili ed immobili sia nel settore privato che in quello pubblico-legale nella fattispecie delle Esecuzioni immobiliari".
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Questa, in sintesi, la richiesta inviata da Geomobilitati - Federazione Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati Mobilitati al Presidente del Consiglio Matteo Renzi e al Ministro della Giustizia Andrea Orlando, in riferimento alla modifica apportata alla norma sui compensi dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario.
Ricordiamo, infatti, che il 20 agosto 2015 è stata pubblicata sul S.O. n. 50 della G.U. n. 192 la Legge 6 agosto 2015, n. 132 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria". L'art. 13 del D.L. n. 83/2015 ha modificato le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile prevedendo, in particolare, l'inserimento di un nuovo comma alla fine dell'art. 161 (Giuramento dell'esperto e dello stimatore) che recita:
"Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima".
Su questa norma era già intervenuto:
- l'arch. Graziano Castello, professionista esperto del giudice per il Tribunale di Imperia e per la Corte d'Appello di Genova, autore di numerose pubblicazioni in tema di valutazione immobiliare e manuali per il CTU, tra le quali Esecuzioni Immobiliari e Il nuovo Manuale del CTU, che ha subito richiesto la revisione di una norma da lui ritenuta "assurda" (leggi articolo)
- l'ing. Giovanni Margiotta, Presidente dellOrdine degli Ingegneri di Palermo, che ha parlato di una norma che "lede la dignità del professionista, che sarà sempre meno motivato a rendere, anche in tale ambito, prestazione di qualità" (leggi articolo);
- l'ing. Fabio S. Corvo, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta, che ha definito la questione "gravissima" perché la tariffa professionale viene legata ad una vendita all'asta che, vista la crisi immobiliare, potrebbe non avvenire mai" (leggi articolo);
- la Rete delle Professioni Tecniche, che ha parlato di una "ingiusta e rischiosa dilazione del termine di pagamento dell'esperto o dello stimatore immobiliare, che sarà costretto ad attendere il perfezionamento della vendita per ottenere la liquidazione del proprio compenso" e di una "quasi certa riduzione permanente della misura del compenso spettante a tale categoria di professionisti, dovuta al frequente fenomeno delle vendite "al ribasso" rispetto al valore del bene inizialmente stimato" (leggi articolo);
- l'arch. Salvo Garofalo, Presidente di Inarsind, che ha definito "umiliante, avvilente e mortificante" l'attuale onorario dei CTU (leggi articolo).
Secondo Geomobilitati "Questo nuovo provvedimento, si ripercuote negativamente sul lavoro dei liberi professionisti di settore in quanto, di fatto, richiede agli stessi nuovi condizionamenti di natura economica con ulteriore allungamento dei tempi di ristorazione dei propri onorari. Si ha la netta percezione di una sottovalutazione del compito sostanziale assunto da sempre dai consulenti tecnici degli uffici giudiziari, a vantaggio ingiustificato degli istituti bancari. L'apporto insostituibile e primario dei liberi professionisti nelle procedure immobiliari, viene relegato in una posizione secondaria quasi di rincalzo. Si offende la dignità professionale e si impoverisce l'assoluta importanza del nostro ruolo".
Ma non solo, "La remunerazione dovuta alle stime collegate agli atti giudiziari nelle procedure immobiliari verrà riconosciuta solamente al momento delle vendita del bene, momento non noto e tante volte, soprattutto in questi tempi di crisi (lontano anche anni) con la possibilità, non escludibile, di mancata vendita. Così il tecnico viene chiamato da subito a stabilire un valore dei beni in procedura di esecuzione immobiliare, senza sapere con certezza a quanto e quando sarà riconosciuto il proprio credito. Addirittura, non è da sottovalutare la possibilità che, siccome la Legge prevede la possibilità di liquidare all'esperto fino al 50% delle sue spettanze sulla base del valore di stima - per variate condizioni di mercato o per altre ragioni - il bene venga venduto ad una cifra di molto inferiore rispetto al valore stimato. In tale evenienza, il professionista incaricato potrebbe essere addirittura costretto, magari a distanza di molto tempo, a restituire una parte del compenso precedentemente ricevuto".
La norma non ha, inoltre, definito un compenso minimo nel caso in cui il bene non sia venduto o venga alienato ad un valore esiguo per motivi contingenti o procedurali. "Queste condizioni - afferma il Presidente di Geomobilitati - sono, tra laltro, del tutto inaccettabili e lesive della onorabilità professionale.
Unendosi al coro di proteste e condividendo la presa di posizione espressa dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e G.L., Maurizio Savoncelli, Geomobilitati ha, dunque, invitato gli organi politici competenti "ad una maggiore partecipazione attiva delle professioni coinvolte nei vari provvedimenti, con una costante presenza da parte dei rappresentanti delle categorie professionali alle discussioni e stesure delle Leggi in materia come quella in oggetto, attuando la cosiddetta concertazione tecnica e nel contempo richiama alla scrupolosa applicazione di quanto stabilisce lArt. 22. (distribuzione degli incarichi) e lart. 23 (vigilanza sulla distribuzione degli incarichi) delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile".
Per i suddetti motivi, Geomobilitati ha richiesto dei pronti correttivi al D.L n. 83/2015 che possano assicurare "il giusto riconoscimento professionale ed una equa remunerazione ai tecnici estimatori, i quali, da sempre, hanno funzioni principali ed insostituibili nel processo delle valutazioni di beni mobili ed immobili sia nel settore privato che in quello pubblico-legale nella fattispecie delle Esecuzioni immobiliari".
A cura di Gianluca Oreto
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