FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE
18/11/2009
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre scorso è stato
pubblicato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 19 agosto 2009 recante “Modalità di utilizzo del
Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di
cui all'articolo 1, comma 11 del decreto-legge n. 162 del 23
ottobre 2008”.
Ricordiamo che il decreto-legge n. 162/2008 è stato convertito in legge n. 201 del 22 dicembre 2008 e che nello stesso, all’articolo 1, commi 1 e 2, viene precisato che devono essere rilevate, con decreto ministeriale, le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi e viene disposto, altresì, che per detti materiali si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 8, 9 e 10 del decreto-legge medesimo.
Ricordiamo, anche, che le variazioni in aumento o in diminuzione precedentemente indicate sono state pubblicata con decreto ministeriale 30 aprile 2009 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 106 del 9 maggio 2009 e che entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta gli appaltatori dovevano presentare alle stazioni appaltanti le istanze di compensazione.
Nel comma 10 dell’articolo 1 del citato decreto-legge, è anche precisato che ove non sia possibile far fronte alle compensazioni richieste dalle imprese nei limiti delle risorse e con le modalità indicate all’articolo 133, comma 7 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) viene anche previsto che è possibile provvedere alla copertura degli oneri fino alla concorrenza massima dell'importo di 300 milioni di euro, che costituisce tetto massimo di spesa, attraverso il Fondo per l'adeguamento prezzi e con il decreto ministeriale in argomento, costituito da 7 articoli, il Fondo per l'adeguamento prezzi, pari ad euro 300.000.000,00, è così ripartito:
Per i particolari si rimanda all’allegato provvedimento.
© Riproduzione riservata
Ricordiamo che il decreto-legge n. 162/2008 è stato convertito in legge n. 201 del 22 dicembre 2008 e che nello stesso, all’articolo 1, commi 1 e 2, viene precisato che devono essere rilevate, con decreto ministeriale, le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi e viene disposto, altresì, che per detti materiali si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 8, 9 e 10 del decreto-legge medesimo.
Ricordiamo, anche, che le variazioni in aumento o in diminuzione precedentemente indicate sono state pubblicata con decreto ministeriale 30 aprile 2009 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 106 del 9 maggio 2009 e che entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta gli appaltatori dovevano presentare alle stazioni appaltanti le istanze di compensazione.
Nel comma 10 dell’articolo 1 del citato decreto-legge, è anche precisato che ove non sia possibile far fronte alle compensazioni richieste dalle imprese nei limiti delle risorse e con le modalità indicate all’articolo 133, comma 7 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) viene anche previsto che è possibile provvedere alla copertura degli oneri fino alla concorrenza massima dell'importo di 300 milioni di euro, che costituisce tetto massimo di spesa, attraverso il Fondo per l'adeguamento prezzi e con il decreto ministeriale in argomento, costituito da 7 articoli, il Fondo per l'adeguamento prezzi, pari ad euro 300.000.000,00, è così ripartito:
- una dotazione pari a 100.000.000,00 euro alla categoria “piccola impresa” intendendo per “piccola impresa”, l'impresa qualificata per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, ovvero in possesso della qualificazione nella prima e seconda classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;
- una dotazione pari a 100.000.000,00 euro alla categoria “media impresa” intendendo per “media impresa” l 'impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;
- una dotazione pari a 100.000.000,00 euro alla categoria “grande impresa” intendendo per “grande impresa” l'impresa in possesso della qualificazione nella settima e ottava classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.
Per i particolari si rimanda all’allegato provvedimento.
A cura di Paolo
Oreto
© Riproduzione riservata