FORNITURA CON POSA IN OPERA E ASSOCIAZIONE TEMPORANEA TRA IMPRESE
23/06/2008
Niente reverse charge in caso di stipula di un contratto di
fornitura con posa in opera e successivo affidamento a terzi dei
lavori per la posa in opera mediante contratto di sub appalto, in
quanto la società non può qualificarsi appaltatore. Questo in
sintesi quanto indicato dalla risoluzione dell'Agenzia delle
Entrate n. 255/E dello scorso 20 giugno, mediante la quale
l'Agenzia ha fornito ulteriori delucidazioni in merito
all'applicazione del reverse charge nel settore dell'edilizia.
In particolare, l'Agenzia ha risposto all'interpello di un contribuente il quale chiedeva di conoscere il trattamento IVA nei seguenti casi:
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In particolare, l'Agenzia ha risposto all'interpello di un contribuente il quale chiedeva di conoscere il trattamento IVA nei seguenti casi:
- stipula da parte della società di un contratto di fornitura con posa in opera e successivo affidamento a terzi dei lavori per la posa in opera mediante contratto di subappalto;
- stipula di un contratto di appalto direttamente con il committente e successivo conferimento in subappalto ad altra impresa dei lavori di posa in opera;
- stipula di un contratto di appalto tra committente ed impresa terza che, successivamente stipula un contratto di subappalto con l'associazione temporanea tra imprese (ATI), nell'ambito della quale la società, capogruppo dell'ATI, si limita alla fornitura dei beni, mentre altre imprese provvedono alla posa in opera.
- esistenza di un rapporto di subappalto. Il regime si applica alle prestazioni rese da un soggetto subappaltatore nei confronti di un altro soggetto che a sua volta si pone quale appaltatore principale o subappaltatore;
- appartenenza di entrambi i soggetti del rapporto al comparto
dell'edilizia. Detto requisito sussiste qualora le attività svolte
dai soggetti del rapporto siano riconducibili alle categorie di
attività elencate nella sezione F (Costruzioni) della tabella di
classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004.Al
ricorrere dei predetti requisiti, per le prestazioni di servizi
rese nel settore edile dal subappaltatore, il committente è tenuto
ad integrare, con l'indicazione dell'aliquota e della relativa
imposta, la fattura emessa nei sui confronti senza addebito
d'imposta dal subappaltatore medesimo.
L'Agenzia ha ricordato, inoltre, che, come già spiegato con la circolare 29 dicembre 2006, n. 37, il meccanismo dell'inversione contabile si applica nel solo caso in cui i soggetti subappaltatori rendano prestazioni di servizi, compresa la manodopera, a imprese del comparto dell'edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio. Restano, invece, escluse dal predetto meccanismo le forniture di beni con posa in opera, in quanto la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.
Detto ciò, l'Agenzia ha chiarito che:- in merito al primo punto il meccanismo dell'inversione
contabile non trova applicazione, in quanto la società istante non
può qualificarsi appaltatore posto che la stessa stipula con il
committente un contratto di fornitura con posa in opera, le cui
prestazioni sono espressamente escluse dal sistema del
reverse-charge, stante la loro equiparazione alle cessioni di
beni.
Pertanto, per le prestazioni effettuate direttamente nei confronti del committente, la società istante emetterà fattura con IVA esposta secondo le regole ordinarie. - stesso discorso può essere fatto in merito al secondo punto, infatti, anche in tal caso, a prescindere dalla qualificazione giuridica data al contratto dalle parti, lo stesso si sostanzia in un contratto di fornitura con posa in opera se e nei limiti in cui le prestazioni, relative alla posa in opera dei beni, assumono una funzione accessoria rispetto alla cessione dei beni stessi prodotti dalla società.
- Per quanto concerne l'ultimo caso, l'Agenzia ha chiarito che i presupposti per l'applicazione del meccanismo del inversione ricorrono esclusivamente in relazione all'impresa associata che esegue le prestazioni di posa in opera, mentre le prestazioni rese dalla società istante, in quanto consistenti nella fornitura dei beni dalla stessa prodotti, sono sottratte al regime anzidetto.
A cura di Ilenia Cicirello - in merito al primo punto il meccanismo dell'inversione
contabile non trova applicazione, in quanto la società istante non
può qualificarsi appaltatore posto che la stessa stipula con il
committente un contratto di fornitura con posa in opera, le cui
prestazioni sono espressamente escluse dal sistema del
reverse-charge, stante la loro equiparazione alle cessioni di
beni.
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