FOTOVOLTAICO: CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
28/08/2007
La circolare 46/E dell'Agenzia delle Entrate dello
scorso 19 luglio 2007 chiarisce alcuni aspetti riguardanti la
disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti
fotovoltaici. In particolare, di grande rilevanza i
chiarimenti riguardanti:
Per quanto riguarda la disciplina iva dell'acquisto o realizzazione dell'impianto fotovoltaico la circolare dell'Agenzia spiega che all'acquisto o alla realizzazione dell'impianto è applicabile l'aliquota agevolata del 10 per cento, ai sensi del n. 127-quinquies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, che prevede l'applicazione di detta aliquota, fra l'altro, per "impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica". La detraibilità dell'IVA pagata all'atto dell'acquisto o della realizzazione dell'impianto fotovoltaico, da parte di un soggetto che agisca nell'esercizio di impresa, arte o professione, non risulta influenzata dalla percezione degli incentivi di cui trattasi ed è, quindi, detraibile nella misura in cui il soggetto utilizzi l'impianto per l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.
La disciplina fiscale della "tariffa incentivante" e dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia risulta essere diversa in relazione alle molteplici situazioni che possono in concreto verificarsi, in relazione alle diverse tipologie di soggetti che assumono la qualifica di responsabile dell'impianto ed alle diverse modalità di utilizzo dello stesso; la circolare dell'Agenzia analizza i seguenti casi:
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- la disciplina iva della tariffa incentivante;
- la disciplina iva dell'acquisto o realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
- la disciplina fiscale della "tariffa incentivante" e dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia.
Per quanto riguarda la disciplina iva dell'acquisto o realizzazione dell'impianto fotovoltaico la circolare dell'Agenzia spiega che all'acquisto o alla realizzazione dell'impianto è applicabile l'aliquota agevolata del 10 per cento, ai sensi del n. 127-quinquies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, che prevede l'applicazione di detta aliquota, fra l'altro, per "impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica". La detraibilità dell'IVA pagata all'atto dell'acquisto o della realizzazione dell'impianto fotovoltaico, da parte di un soggetto che agisca nell'esercizio di impresa, arte o professione, non risulta influenzata dalla percezione degli incentivi di cui trattasi ed è, quindi, detraibile nella misura in cui il soggetto utilizzi l'impianto per l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.
La disciplina fiscale della "tariffa incentivante" e dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia risulta essere diversa in relazione alle molteplici situazioni che possono in concreto verificarsi, in relazione alle diverse tipologie di soggetti che assumono la qualifica di responsabile dell'impianto ed alle diverse modalità di utilizzo dello stesso; la circolare dell'Agenzia analizza i seguenti casi:
- persona fisica, ente non commerciale o condominio che produce ed utilizza in tutto o in parte l'energia prodotta, destinando l'eventuale eccedenza allo "scambio sul posto" o alla vendita;
- persona fisica o giuridica che realizza un impianto fotovoltaico nell'ambito di una attività;
- persona fisica che svolge un'attività di lavoro autonomo, o associazione professionale, che produce e utilizza in tutto o in parte l'energia fotovoltaica nell'ambito della propria attività di lavoro autonomo.
A cura di Gianluca
Oreto
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