FOTOVOLTAICO: CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

28/08/2007

La circolare 46/E dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 19 luglio 2007 chiarisce alcuni aspetti riguardanti la disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici. In particolare, di grande rilevanza i chiarimenti riguardanti:
  • la disciplina iva della tariffa incentivante;
  • la disciplina iva dell'acquisto o realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
  • la disciplina fiscale della "tariffa incentivante" e dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia.
Per quanto concerne il primo punto, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che nel caso in cui la tariffa incentivante sia percepita dal responsabile dell'impianto nello svolgimento di un'attività d'impresa, arte o professione, la tariffa medesima è in ogni caso esclusa dal campo di applicazione dell'imposta. Difatti, nel contesto fiscale la terminologia utilizzata per indicare l'incentivo, "tariffa incentivante", è priva di qualsiasi significato tecnico; nel caso specifico, infatti, le somme erogate non rappresentano un prezzo o corrispettivo per la fornitura dell'energia, ma una somma erogata per ristorare il titolare dell'impianto dei costi sostenuti per la costruzione dell'impianto medesimo e di quelli di esercizio. Il soggetto beneficiario della tariffa si limita a produrre energia elettrica che utilizza direttamente per soddisfare il proprio fabbisogno energetico o vende al gestore di rete cui è collegato; mentre il soggetto attuatore non ricava evidentemente nessuna utilità diretta dall'attività del soggetto al quale corrisponde la tariffa. Attesa l'assenza del presupposto oggettivo, l'esclusione da IVA opera anche nel caso in cui il soggetto realizza l'impianto fotovoltaico nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione.

Per quanto riguarda la disciplina iva dell'acquisto o realizzazione dell'impianto fotovoltaico la circolare dell'Agenzia spiega che all'acquisto o alla realizzazione dell'impianto è applicabile l'aliquota agevolata del 10 per cento, ai sensi del n. 127-quinquies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, che prevede l'applicazione di detta aliquota, fra l'altro, per "impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica". La detraibilità dell'IVA pagata all'atto dell'acquisto o della realizzazione dell'impianto fotovoltaico, da parte di un soggetto che agisca nell'esercizio di impresa, arte o professione, non risulta influenzata dalla percezione degli incentivi di cui trattasi ed è, quindi, detraibile nella misura in cui il soggetto utilizzi l'impianto per l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

La disciplina fiscale della "tariffa incentivante" e dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia risulta essere diversa in relazione alle molteplici situazioni che possono in concreto verificarsi, in relazione alle diverse tipologie di soggetti che assumono la qualifica di responsabile dell'impianto ed alle diverse modalità di utilizzo dello stesso; la circolare dell'Agenzia analizza i seguenti casi:
  • persona fisica, ente non commerciale o condominio che produce ed utilizza in tutto o in parte l'energia prodotta, destinando l'eventuale eccedenza allo "scambio sul posto" o alla vendita;
  • persona fisica o giuridica che realizza un impianto fotovoltaico nell'ambito di una attività;
  • persona fisica che svolge un'attività di lavoro autonomo, o associazione professionale, che produce e utilizza in tutto o in parte l'energia fotovoltaica nell'ambito della propria attività di lavoro autonomo.
In linea generale, si evidenzia che la tariffa incentivante, quale contributo per la realizzazione e la gestione dell'impianto fotovoltaico, non assume mai rilevanza ai fini dell'IVA, mentre rileva ai fini delle imposte dirette solo nel caso in cui l'impianto medesimo si possa considerare utilizzato nell'ambito di un'attività di impresa, secondo quanto di seguito specificato. In tale ipotesi, quale contributo concesso a soggetto imprenditore, la tariffa erogata deve essere assoggettata a ritenuta d'acconto.



A cura di Gianluca Oreto


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