FRAZIONABILE SU SINGOLI CANTIERI ED OPERE
23/02/2009
Il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche
sociali, con l’interpello n. 15, risponde in data 20
febbraio scorso alla nota con cui l’ANCE aveva avanzato richiesta
per conoscere il parere in merito alla corretta interpretazione
delle norme poste a fondamento degli istituti della responsabilità
solidale nel contratto di subappalto e del rilascio DURC
nell’ambito di lavori pubblici.
In particolare, l’ANCE in particolare ha sottoposto all’attenzione del Ministero la problematica legata alla impossibilità, da parte delle imprese appaltatrici, di ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori in ragione dell’assenza di regolarità contributiva da parte di imprese subappaltatrici con le quali sussiste un regime di solidarietà; irregolarità tuttavia dovuta ad inadempimenti delle imprese subappaltatrici riferiti ad “altri cantieri o opere”.
L’ANCE precisa che, nell’ipotesi di subappalto, può accadere che all’impresa principale sia sospeso il pagamento del SAL in presenza di un DURC irregolare del subappaltatore per irregolarità attinenti ad altri cantieri o opere, “rispetto alle quali non può scattare alcun obbligo di responsabilità solidale dell’impresa appaltatrice al pagamento dei contributi dovuti, in quanto afferenti lavoratori diversi da quelli impiegati nell’opera interessata”.
La particolarità, nella fattispecie, consiste, dunque, nel fatto che l’eventuale irregolarità dell’impresa subappaltatrice si riferisce ad un altro cantiere e non a quello per il quale è richiesto il DURC; non si comprende, quindi, in cosa potrebbe consistere il regime di solidarietà a carico dell’impresa appaltatrice.
Va tuttavia rilevato che da tale principio non è sbagliato discostarsi laddove, come nei casi in esame, l’impresa interessata ad ottenere il rilascio del Documento di regolarità contributiva per il pagamento di un SAL possa dichiararsi, comunqu,e regolare con riferimento al personale utilizzato nello specifico cantiere ovvero non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale secondo l’ipotesi descritta.
Nel caso, dunque, di impresa appaltatrice che può essere considerata regolare nella sua globalità e di impresa subappaltatrice che possa essere considerata regolare con riferimento al personale utilizzato nello specifico cantiere per cui l’impresa appaltatrice richiede il DURC , sembra possibile attivare una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo INPS, che rilascerà un verbale in cui si potrà accertare la regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel singolo appalto, così come previsto dall’art. 3, comma 20, della legge n. 335/1995; il verbale, così redatto potrà essere, poi, utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, evidentemente riferita al singolo cantiere, con il quale l’impresa in questione potrà ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori.
© Riproduzione riservata
In particolare, l’ANCE in particolare ha sottoposto all’attenzione del Ministero la problematica legata alla impossibilità, da parte delle imprese appaltatrici, di ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori in ragione dell’assenza di regolarità contributiva da parte di imprese subappaltatrici con le quali sussiste un regime di solidarietà; irregolarità tuttavia dovuta ad inadempimenti delle imprese subappaltatrici riferiti ad “altri cantieri o opere”.
L’ANCE precisa che, nell’ipotesi di subappalto, può accadere che all’impresa principale sia sospeso il pagamento del SAL in presenza di un DURC irregolare del subappaltatore per irregolarità attinenti ad altri cantieri o opere, “rispetto alle quali non può scattare alcun obbligo di responsabilità solidale dell’impresa appaltatrice al pagamento dei contributi dovuti, in quanto afferenti lavoratori diversi da quelli impiegati nell’opera interessata”.
La particolarità, nella fattispecie, consiste, dunque, nel fatto che l’eventuale irregolarità dell’impresa subappaltatrice si riferisce ad un altro cantiere e non a quello per il quale è richiesto il DURC; non si comprende, quindi, in cosa potrebbe consistere il regime di solidarietà a carico dell’impresa appaltatrice.
Va tuttavia rilevato che da tale principio non è sbagliato discostarsi laddove, come nei casi in esame, l’impresa interessata ad ottenere il rilascio del Documento di regolarità contributiva per il pagamento di un SAL possa dichiararsi, comunqu,e regolare con riferimento al personale utilizzato nello specifico cantiere ovvero non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale secondo l’ipotesi descritta.
Nel caso, dunque, di impresa appaltatrice che può essere considerata regolare nella sua globalità e di impresa subappaltatrice che possa essere considerata regolare con riferimento al personale utilizzato nello specifico cantiere per cui l’impresa appaltatrice richiede il DURC , sembra possibile attivare una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo INPS, che rilascerà un verbale in cui si potrà accertare la regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel singolo appalto, così come previsto dall’art. 3, comma 20, della legge n. 335/1995; il verbale, così redatto potrà essere, poi, utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, evidentemente riferita al singolo cantiere, con il quale l’impresa in questione potrà ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori.
A cura di Paolo
Oreto
© Riproduzione riservata