Fabbricati rurali: domanda di variazione catastale entro il 30 settembre 2011
29/09/2011
Scade il 30 settembre 2011 il termine per la presentazione
all'Agenzia del Territorio della domanda di variazione della
categoria catastale per l'attribuzione della categoria A/6 alle
abitazioni rurali o della categoria D/10 per i fabbricati rurali
strumentali. Lo ha stabilito il decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze 14 settembre 2011, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, recante
"Modalità applicative e documentazione necessaria per la
presentazione della certificazione per il riconoscimento della
ruralità dei fabbricati".
La domanda di variazione può essere effettuata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento del Catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni rappresentative degli agricoltori. Sul sito dell'Agenzia del Territorio è, comunque, disponibile un'applicazione informatica che consente la compilazione e l'invio della domanda per ottenere in tempo reale l'assegnazione dell'identificativo numerico, con la possibilità di trasmettere all'Ufficio provinciale dell'Agenzia la documentazione prevista entro i 15 giorni successivi all'inoltro.
Ricordiamo che la richiesta di riconoscimento della ruralità per i fabbricati che soddisfano i requisiti previsti dall'art. 9 del decreto legge n. 557 del 1993 si effettua mediante presentazione di una specifica domanda, redatta in conformità al modello A, da compilarsi preferibilmente attraverso l'apposita applicazione web, allegando le previste autocertificazioni redatte su modelli conformi a quelli del menzionato decreto ministeriale: il modello B per le abitazioni rurali e il modello C per le altre destinazioni strumentali.
La domanda di variazione, e la relativa documentazione, può essere inoltrata secondo le seguenti modalità:
È consigliato l'utilizzo dell'applicativo per la compilazione e l'invio della domanda, che consente di ottenere in tempo reale l'assegnazione dell'identificativo numerico, con la possibilità di trasmettere all'Ufficio provinciale dell'Agenzia la documentazione prevista entro i 15 giorni successivi all'inoltro.
Nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata, il mittente deve inoltrare la documentazione esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata di ciascun Ufficio territorialmente competente.
La domanda di variazione è prodotta in duplice originale presso l'Ufficio competente; un originale viene restituito come ricevuta al medesimo soggetto che lo ha presentato. Se la domanda è spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mediante fax, ovvero per posta elettronica certificata, fanno fede, ai fini della avvenuta presentazione, rispettivamente, la data di spedizione, la data del rapporto di trasmissione del fax ovvero quella relativa all'attestato di trasmissione elettronica.
Indipendentemente dalle scadenze temporali previste, le dichiarazioni dei fabbricati rurali di nuova costruzione o che hanno subito un intervento edilizio sono presentate in catasto secondo le consuete modalità, con procedura Docfa, specificando nella relazione tecnica la richiesta di attribuzione delle suddette categorie A/6, classe "R", e D/10 ed allegando le specifiche autocertificazioni, redatte su modelli conformi a quelli sopra richiamati.
© Riproduzione riservata
La domanda di variazione può essere effettuata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento del Catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni rappresentative degli agricoltori. Sul sito dell'Agenzia del Territorio è, comunque, disponibile un'applicazione informatica che consente la compilazione e l'invio della domanda per ottenere in tempo reale l'assegnazione dell'identificativo numerico, con la possibilità di trasmettere all'Ufficio provinciale dell'Agenzia la documentazione prevista entro i 15 giorni successivi all'inoltro.
Ricordiamo che la richiesta di riconoscimento della ruralità per i fabbricati che soddisfano i requisiti previsti dall'art. 9 del decreto legge n. 557 del 1993 si effettua mediante presentazione di una specifica domanda, redatta in conformità al modello A, da compilarsi preferibilmente attraverso l'apposita applicazione web, allegando le previste autocertificazioni redatte su modelli conformi a quelli del menzionato decreto ministeriale: il modello B per le abitazioni rurali e il modello C per le altre destinazioni strumentali.
La domanda di variazione, e la relativa documentazione, può essere inoltrata secondo le seguenti modalità:
- consegna diretta all'Ufficio;
- servizio postale, con raccomandata A/R;
- via fax;
- tramite posta elettronica certificata.
È consigliato l'utilizzo dell'applicativo per la compilazione e l'invio della domanda, che consente di ottenere in tempo reale l'assegnazione dell'identificativo numerico, con la possibilità di trasmettere all'Ufficio provinciale dell'Agenzia la documentazione prevista entro i 15 giorni successivi all'inoltro.
Nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata, il mittente deve inoltrare la documentazione esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata di ciascun Ufficio territorialmente competente.
La domanda di variazione è prodotta in duplice originale presso l'Ufficio competente; un originale viene restituito come ricevuta al medesimo soggetto che lo ha presentato. Se la domanda è spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mediante fax, ovvero per posta elettronica certificata, fanno fede, ai fini della avvenuta presentazione, rispettivamente, la data di spedizione, la data del rapporto di trasmissione del fax ovvero quella relativa all'attestato di trasmissione elettronica.
Indipendentemente dalle scadenze temporali previste, le dichiarazioni dei fabbricati rurali di nuova costruzione o che hanno subito un intervento edilizio sono presentate in catasto secondo le consuete modalità, con procedura Docfa, specificando nella relazione tecnica la richiesta di attribuzione delle suddette categorie A/6, classe "R", e D/10 ed allegando le specifiche autocertificazioni, redatte su modelli conformi a quelli sopra richiamati.
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A cura di Ilenia
Cicirello
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