Fatturazione elettronica alle P.A. anche per i professionisti: chiarimenti dal MEF
07/04/2014
Dal 6 giugno 2014 chiunque voglia fornire prestazioni a ministeri,
agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza
sociale, dovrà trasmettere le fatture esclusivamente in formato
elettronico tramite il Sistema di interscambio (Sdi), gestito
dall'Agenzia delle Entrate (per tutte le altre amministrazioni
centrali e per quelle amministrazioni locali, l'obbligo della
fatturazione elettronica scatterà un anno dopo, dal 6 giugno
2015).
Lo ha previsto l'art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (G.U. n. 118 del 22 maggio 2013) che rende operative le regole tecniche per la gestione dei processi di fattura elettronica verso le Amministrazioni Pubbliche.
Al fine di fornire maggiori chiarimenti in merito al nuovo sistema che coinvolgerà necessariamente un pubblico molto ampio (liberi professionisti compresi), il Dipartimento delle Finanze e il Dipartimento della Funzione Pubblica hanno predisposto le istruzioni per l'avvio del nuovo regime di fatturazione elettronica in accordo con le altre amministrazioni responsabili del progetto (Ragioneria Generale dello Stato, Dipartimento dell'amministrazione generale, del Personale e dei Servizi, Agenzia delle Entrate, Agenzia per l'Italia Digitale), con l'Unità di missione per l'attuazione dell'Agenda Digitale operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il partner tecnologico Sogei.
La circolare fornisce le indicazioni necessarie per il corretto adempimento dell'obbligo di fatturazione elettronica e risponde ai numerosi quesiti posti sia dalle pubbliche amministrazioni, sia dai fornitori di queste ultime. In particolare, le indicazioni operative riguardano il termine per il caricamento delle anagrafiche degli uffici adibiti alla ricezione delle fatture elettroniche nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, l'emissione della fattura elettronica, il divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica e il trattamento dei casi in cui risulti impossibile, per ragioni tecniche, il recapito della fattura elettronica all'amministrazione.
Entriamo nel dettaglio della circolare.
Termine per il caricamento delle anagrafiche nell'Indice delle P.A. (IPA) e per la comunicazione ai fornitori
La circolare chiarisce che il termine entro il quale ciascuna P.A. deve completare il caricamento in IPA dell'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche deve essere di 3 mesi prima della decorrenza prevista per l'avvio della fatturazione elettronica e, quindi, per le amministrazioni con decorrenza 6 giugno, tale scadenza era collocata al 6 marzo scorso. Per ogni Ufficio destinatario di fatturazione elettronica è pubblicata in IPA la data a partire dalla quale il servizio è attivo.
Emissione della fattura elettronica
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle P.A. solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di Interscambio (SdI). Bisogna comunque evidenziare due possibili casi:
Divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica
La circolare chiarisce che nel periodo di transizione dei tre mesi che precedono la decorrenza fissata dalla norma, le P.A. possono comunque accettare e pagare fatture cartacee. Mentre, se allo scadere della decorrenza una P.A. stesse ancora processando una fattura emessa in forma cartacea prima dello scadere, l'amministrazione dovrà senz'altro portare a compimento il relativo procedimento e, ove sussistano tutte le condizioni, procedere al pagamento.
Impossibilità di recapito della fattura elettronica
In questa sezione, la circolare chiarisce alcuni aspetti relativi ai casi in cui risulta impossibile recapitare la fattura elettronica all'amministrazione committente, ovvero:
© Riproduzione riservata
Lo ha previsto l'art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (G.U. n. 118 del 22 maggio 2013) che rende operative le regole tecniche per la gestione dei processi di fattura elettronica verso le Amministrazioni Pubbliche.
Al fine di fornire maggiori chiarimenti in merito al nuovo sistema che coinvolgerà necessariamente un pubblico molto ampio (liberi professionisti compresi), il Dipartimento delle Finanze e il Dipartimento della Funzione Pubblica hanno predisposto le istruzioni per l'avvio del nuovo regime di fatturazione elettronica in accordo con le altre amministrazioni responsabili del progetto (Ragioneria Generale dello Stato, Dipartimento dell'amministrazione generale, del Personale e dei Servizi, Agenzia delle Entrate, Agenzia per l'Italia Digitale), con l'Unità di missione per l'attuazione dell'Agenda Digitale operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il partner tecnologico Sogei.
La circolare fornisce le indicazioni necessarie per il corretto adempimento dell'obbligo di fatturazione elettronica e risponde ai numerosi quesiti posti sia dalle pubbliche amministrazioni, sia dai fornitori di queste ultime. In particolare, le indicazioni operative riguardano il termine per il caricamento delle anagrafiche degli uffici adibiti alla ricezione delle fatture elettroniche nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, l'emissione della fattura elettronica, il divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica e il trattamento dei casi in cui risulti impossibile, per ragioni tecniche, il recapito della fattura elettronica all'amministrazione.
Entriamo nel dettaglio della circolare.
Termine per il caricamento delle anagrafiche nell'Indice delle P.A. (IPA) e per la comunicazione ai fornitori
La circolare chiarisce che il termine entro il quale ciascuna P.A. deve completare il caricamento in IPA dell'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche deve essere di 3 mesi prima della decorrenza prevista per l'avvio della fatturazione elettronica e, quindi, per le amministrazioni con decorrenza 6 giugno, tale scadenza era collocata al 6 marzo scorso. Per ogni Ufficio destinatario di fatturazione elettronica è pubblicata in IPA la data a partire dalla quale il servizio è attivo.
Emissione della fattura elettronica
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle P.A. solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di Interscambio (SdI). Bisogna comunque evidenziare due possibili casi:
- nel caso in cui l'inoltro alla P.A. abbia avuto esito positivo, la conseguente ricevuta di consegna è sufficiente a provare sia l'emissione della fattura elettronica che la sua ricezione da parte della P.A.;
- nel caso in cui l'inoltro alla P.A. abbia avuto esito negativo, il soggetto che ha inviato la fattura riceve comunque dal SdI una notifica di mancata consegna che è sufficiente a provare la ricezione della fattura da parte del SdI e quindi l'avvenuta trasmissione della fattura da parte del soggetto emittente verso il SdI.
Divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica
La circolare chiarisce che nel periodo di transizione dei tre mesi che precedono la decorrenza fissata dalla norma, le P.A. possono comunque accettare e pagare fatture cartacee. Mentre, se allo scadere della decorrenza una P.A. stesse ancora processando una fattura emessa in forma cartacea prima dello scadere, l'amministrazione dovrà senz'altro portare a compimento il relativo procedimento e, ove sussistano tutte le condizioni, procedere al pagamento.
Impossibilità di recapito della fattura elettronica
In questa sezione, la circolare chiarisce alcuni aspetti relativi ai casi in cui risulta impossibile recapitare la fattura elettronica all'amministrazione committente, ovvero:
- il caso in cui, pur essendo la P.A. presente in IPA, risulti non identificabile il Codice Ufficio da utilizzare;
- il caso in cui l'amministrazione non è censita in IPA;
- quando non è possibile trasmettere alla P.A. la fattura correttamente ricevuta dal SdI.
A cura di Gabriele
Bivona
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