Fonti energetiche rinnovabili: Una determinazione dell'Autorità LLPP

07/11/2011

A seguito della consultazione dello scorso mese di febbraio ed alla successiva audizione dalla quale hanno presentato i propri documenti Anas, Anci-Uncem, Anci, Aper, Autostrade del l'Italia, Confinduztria, Edison, Enel, Fire ed Utfp, è stata pubblicata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nei giorni scorsi la determinazione 26 ottobre 2011, n. 6 recante "Linee guida per l’affidamento della realizzazione di Impianti fotovoltaici ed eolici".

Nelle linee guida sono trattati in particolare:
  • il ruolo degli enti locali nel mercato liberalizzato delle fonti energetiche rinnovabili (FER);
  • la realizzazione di impianti su superfici appartenenti al demanio pubblico;
  • la realizzazione di impianti per il soddisfacimento del fabbisogno energetico degli enti coinvolti, con particolare riguardo all'inquadramento delle relative operazioni ai sensi del Codice.

Nelle linee guida viene precisato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, i soggetti pubblici possono concedere a terzi superfici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
L'estensione della disciplina del Codice - che disciplina l'aggiudicazione di contratti passivi per la pubblica amministrazione (da cui deriva un onere finanziario) - alle procedure di affidamento di una superficie pubblica - che costituisce, al contrario, un contratto attivo (da cui deriva un'entrata finanziaria) - vale, nelle intenzioni del legislatore, ad assoggettare anche detta fattispecie ai principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e pubblicità sanciti dall'art. 2 del Codice stesso.

In definitiva, nella seterminazione in argomento, è pacificamente ammessa la possibilità che l'ente locale realizzi un impianto (si tratta quasi esclusivamente di impianti fotovoltaici) per la copertura totale o parziale del proprio fabbisogno energetico, non soltanto per finalità di tutela ambientale, ma anche in un'ottica di contenimento della spesa pubblica.
In questo modo, infatti, l'ente può usufruire dei risparmi connessi all'abbattimento del costo per l'acquisto dell'energia sul mercato e, al contempo, percepire gli incentivi connessi alla produzione di FER che, nel caso in cui un soggetto pubblico assuma la qualifica di soggetto responsabile dell'impianto, sono corrisposti in misura maggiorata al responsabile dell’impianto.

A cura di Gabriele Bivona


© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Determinazione

Link Correlati

Autorità