Formazione Continua Ingegneri: nessuna uniformità di giudizio in caso di violazione dell'obbligo
12/11/2015
I provvedimenti disciplinari, in caso di mancato assolvimento
dell'obbligo di formazione continua per gli ingegneri, derivano
unicamente da decisioni dei Collegi di disciplina, dopo
l'istruzione del procedimento disciplinare e la verifica della
situazione di fatto e di diritto.
Nessuna uniformità di giudizio, dunque, per gli Ingegneri iscritti all'albo professionale che non conseguono i crediti formativi professionali previsti dal Regolamento di formazione continua. E sono tanti gli Ingegneri che non hanno conseguito in numero minimo di crediti necessari (30 CFP). Come si legge nelle premesse della circolare inviata a tutti i Presidenti degli Ordini territoriali, è emerso che una percentuale non trascurabile di iscritti non ha adempiuto all'obbligo di aggiornamento professionale per cui, all'inizio del prossimo anno, rischia di trovarsi al di sotto del numero minimo di 30 crediti.
Dopo aver ricordato l'impianto normativo che regola la formazione continua dei professionisti (art. 3, comma 5, lett. b) del D.L. n. 138/2011; art.7, comma 1, del DPR n.137/2012; Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale adottato dal CNI il 21/06/2013; art.7 del Codice Deontologico degli Ingegneri), il CNI ha riconosciuto che nel caso in cui un iscritto compia un atto professionale senza essere in possesso del numero previsto di 30 crediti, il Regolamento prevede il deferimento al Consiglio di disciplina che (tramite un Collegio di disciplina) dovrà esaminare la situazione e decidere se applicare, in modo assolutamente autonomo e osservando le forme del procedimento disciplinare, una sanzione disciplinare.
Da qui emerge, quindi, il fatto che l'iscrizione all'albo professionale non è condizione necessaria e sufficiente per l'obbligo di formazione continua, ma che l'obbligo va in capo solo a chi è iscritto all'ordine e compie un atto professionale.
Ciò premesso, il CNI ha specificato che non si evince da alcuna norma che l'atto professionale, eseguito in assenza del numero minimo di crediti necessari, perda valore od efficacia. L'atto perde valore solo in caso di sospensione o cancellazione dall'albo che possono derivare unicamente da decisioni dei Collegi di disciplina, dopo l'istruzione del procedimento disciplinare e la verifica della situazione di fatto e di diritto.
Considerato che i Consigli di disciplina territoriali operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, non potrà esserci uniformità di giudizio tra ordini territoriali differenti e ogni situazione sarà esaminata come caso a sé stante. Il CNI ha solo precisato che "la sanzione (se il procedimento disciplinare arriva a tale esito) deve evidentemente essere rapportata alla gravità della mancanza commessa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, quali, ad esempio, la recidiva derivante dal ripetersi della violazione al Codice deontologico, che caratterizzano la fattispecie".
© Riproduzione riservata
Nessuna uniformità di giudizio, dunque, per gli Ingegneri iscritti all'albo professionale che non conseguono i crediti formativi professionali previsti dal Regolamento di formazione continua. E sono tanti gli Ingegneri che non hanno conseguito in numero minimo di crediti necessari (30 CFP). Come si legge nelle premesse della circolare inviata a tutti i Presidenti degli Ordini territoriali, è emerso che una percentuale non trascurabile di iscritti non ha adempiuto all'obbligo di aggiornamento professionale per cui, all'inizio del prossimo anno, rischia di trovarsi al di sotto del numero minimo di 30 crediti.
Dopo aver ricordato l'impianto normativo che regola la formazione continua dei professionisti (art. 3, comma 5, lett. b) del D.L. n. 138/2011; art.7, comma 1, del DPR n.137/2012; Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale adottato dal CNI il 21/06/2013; art.7 del Codice Deontologico degli Ingegneri), il CNI ha riconosciuto che nel caso in cui un iscritto compia un atto professionale senza essere in possesso del numero previsto di 30 crediti, il Regolamento prevede il deferimento al Consiglio di disciplina che (tramite un Collegio di disciplina) dovrà esaminare la situazione e decidere se applicare, in modo assolutamente autonomo e osservando le forme del procedimento disciplinare, una sanzione disciplinare.
Da qui emerge, quindi, il fatto che l'iscrizione all'albo professionale non è condizione necessaria e sufficiente per l'obbligo di formazione continua, ma che l'obbligo va in capo solo a chi è iscritto all'ordine e compie un atto professionale.
Ciò premesso, il CNI ha specificato che non si evince da alcuna norma che l'atto professionale, eseguito in assenza del numero minimo di crediti necessari, perda valore od efficacia. L'atto perde valore solo in caso di sospensione o cancellazione dall'albo che possono derivare unicamente da decisioni dei Collegi di disciplina, dopo l'istruzione del procedimento disciplinare e la verifica della situazione di fatto e di diritto.
Considerato che i Consigli di disciplina territoriali operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, non potrà esserci uniformità di giudizio tra ordini territoriali differenti e ogni situazione sarà esaminata come caso a sé stante. Il CNI ha solo precisato che "la sanzione (se il procedimento disciplinare arriva a tale esito) deve evidentemente essere rapportata alla gravità della mancanza commessa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, quali, ad esempio, la recidiva derivante dal ripetersi della violazione al Codice deontologico, che caratterizzano la fattispecie".
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