Formazione Continua e Assicurazione professionale: DPR n. 137/2012 applicato nell'interesse degli iscritti agli Ordini
24/04/2015
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) non si è
opposto contro il D.P.R. n. 137/2012 ma lo ha applicato con le
modalità più consone all'interesse degli iscritti e della
collettività.
Questo, in definitiva, il commento del CNI alla sentenza n. 1685 del 31 marzo 2015 con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati contro il DPR n. 137/2012 di riforma delle professioni (leggi articolo).
Commento del CNI che sembra, neanche tanto velatamente, una risposta all'attacco degli Agrotecnici che, commentando la sentenza del CdS, avevano puntato il dito contro gli altri Albi rei di non essersi batturi sufficientemente con forza contro una disposizione ritenuta da loro ingiusta e negativa, come quella rappresentata dal DPR n. 137/2012.
La circolare del CNI n. 525 del 22 aprile 2015, dopo una disamina della sentenza dei giudici di Palazzo Spada in cui si sottolinea la legittimità del D.P.R. n. 137/2012 che interesserebbe tutte le professioni, si lascia andare in una considerazione finale che, molto probabilmente, non piacerà ai professionisti iscritti agli ordini. "Si osserva come la sentenza, nel confermare in via definitiva la legittimità del D.P.R. n. 137/2012, non fa che avvalorare l'atteggiamento tenuto nei confronti del provvedimento da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri della Rete delle Professioni Tecniche che - lungi dall'opporsi all'intervento riformatore - si sono impegnati sin da subito affinché il Decreto, pur comportando aggravi nei confronti del professionisti derivanti dall'introduzione dell'obbligo della formazione continua e dell'assicurazione professionale, fosse applicato con le modalità più consone all'interesse degli iscritti agli ordini e della collettività".
Si conferma, dunque, la tesi per la quale Ordini e Consigli Nazionali non sono organismi di rappresentanza a tutela della professione ma solo organi di controllo votati unicamente all'applicazione della normativa.
© Riproduzione riservata
Questo, in definitiva, il commento del CNI alla sentenza n. 1685 del 31 marzo 2015 con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati contro il DPR n. 137/2012 di riforma delle professioni (leggi articolo).
Commento del CNI che sembra, neanche tanto velatamente, una risposta all'attacco degli Agrotecnici che, commentando la sentenza del CdS, avevano puntato il dito contro gli altri Albi rei di non essersi batturi sufficientemente con forza contro una disposizione ritenuta da loro ingiusta e negativa, come quella rappresentata dal DPR n. 137/2012.
La circolare del CNI n. 525 del 22 aprile 2015, dopo una disamina della sentenza dei giudici di Palazzo Spada in cui si sottolinea la legittimità del D.P.R. n. 137/2012 che interesserebbe tutte le professioni, si lascia andare in una considerazione finale che, molto probabilmente, non piacerà ai professionisti iscritti agli ordini. "Si osserva come la sentenza, nel confermare in via definitiva la legittimità del D.P.R. n. 137/2012, non fa che avvalorare l'atteggiamento tenuto nei confronti del provvedimento da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri della Rete delle Professioni Tecniche che - lungi dall'opporsi all'intervento riformatore - si sono impegnati sin da subito affinché il Decreto, pur comportando aggravi nei confronti del professionisti derivanti dall'introduzione dell'obbligo della formazione continua e dell'assicurazione professionale, fosse applicato con le modalità più consone all'interesse degli iscritti agli ordini e della collettività".
Si conferma, dunque, la tesi per la quale Ordini e Consigli Nazionali non sono organismi di rappresentanza a tutela della professione ma solo organi di controllo votati unicamente all'applicazione della normativa.
A cura di Gianluca Oreto | - | Segui @lucaoreto | - |
© Riproduzione riservata
- Tag: