Formazione continua Architetti: Pubblicato il Regolamento per l'aggiornamento sviluppo professionale continuo
17/09/2013
Sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del
15 settembre è stato pubblicato il Regolamento che
disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti agli
Albi degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Consevatori
ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della
competenza professionale, in attuazione delle disposizioni previste
dall’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. L'obbligo di
aggiornamento decorre dall'1 gennaio 2014.
Ricordiamo che il regolamento, con le modifiche richieste dal Ministero è stato approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 26 giugno scorso e nella stessa data è stato inviato al Ministero per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale.
Come abbiamo avuto modo di anticipare in una precedente notizia, il CNAPPC, nei primi giorni del mese di giugno, ha già predisposto uno schema di linee guida che individuano aspetti di carattere attuativo relativamente alla classificazione degli argomenti e delle attività che possono avere valenza formativa, alla articolazione dei percorsi formativi, alle modalità operative per la gestione dei crediti formativi ed ai criteri relativi alle possibilità di esonero.
Dopo l’approvazione da parte del CNAPPC delle linee guida di cui proponiamo il testo definitivo datato 30 luglio 2013, per completare il complesso quadro dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. n. 137/2012, restiamo in attesa della nomina dei 5 componenti della Commissione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) del regolamento, nella speranza che la nomina della citata commissione sia effettuata con la dovuta trasparenza e concorrenza di cui oggi abbiamo tutti bisogno.
Il Regolamento è composto dai seguenti 9 articoli:
Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti, ivi compresi coloro i quali si iscrivono all’Ordine nel secondo o terzo anno di untriennio formativo. In questo caso dal computo dei 90 crediti formativi previsti per il triennio, dovranno essere sottratti 30 crediti formativi per ciascun anno per il quale non sussiste l’obbligo.
Il primo periodo di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo decorre dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.
Nel primo periodo di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo i Crediti Formativi Professionali da acquisire sono limitati a 60, con un minimo di 10 crediti annuali di cui almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.
A partire dal 1 luglio 2013 gli Ordini territoriali hanno la facoltà di effettuare, in conformità al Regolamento e nelle more della sua effettiva entrata in vigore, attività formative sperimentali su base volontaria; per tali attività verranno riconosciuti crediti formativi professionali che saranno computati tra i crediti del primo triennio 2014-12016.
Nelle linee guida, già predisposte dal CNAPPC è previsto che i singoli Consigli territoriali procedano entro il 31 ottobre di ogni anno, deliberano, anche di concerto tra loro, un piano dell’offerta formativa (POF) che intendono proporre nel corso dell’anno successivo, indicando i crediti formativi attribuibili per la partecipazione a ciascun evento evidenziando gli eventuali costi per i partecipanti, segnalando i soggetti attuatori e indicando i criteri e le finalità cui l’Ordine si èattenuto nella predisposizione del programma stesso.
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Ricordiamo che il regolamento, con le modifiche richieste dal Ministero è stato approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 26 giugno scorso e nella stessa data è stato inviato al Ministero per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale.
Come abbiamo avuto modo di anticipare in una precedente notizia, il CNAPPC, nei primi giorni del mese di giugno, ha già predisposto uno schema di linee guida che individuano aspetti di carattere attuativo relativamente alla classificazione degli argomenti e delle attività che possono avere valenza formativa, alla articolazione dei percorsi formativi, alle modalità operative per la gestione dei crediti formativi ed ai criteri relativi alle possibilità di esonero.
Dopo l’approvazione da parte del CNAPPC delle linee guida di cui proponiamo il testo definitivo datato 30 luglio 2013, per completare il complesso quadro dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. n. 137/2012, restiamo in attesa della nomina dei 5 componenti della Commissione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) del regolamento, nella speranza che la nomina della citata commissione sia effettuata con la dovuta trasparenza e concorrenza di cui oggi abbiamo tutti bisogno.
Il Regolamento è composto dai seguenti 9 articoli:
- art. 1 - Definizione, ambito di applicazione e obiettivi
- art. 2 - Gestione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo
- art. 3 – Esoneri
- art. 4 – Illecito disciplinare
- art. 5 - Ambito di applicazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo
- art. 6 - Durata, unità di misura e contenuto dell’obbligo
- art. 7 - Uniformità del riconoscimento dei Crediti Formativi
- art. 8 - Procedure di accreditamento
Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti, ivi compresi coloro i quali si iscrivono all’Ordine nel secondo o terzo anno di untriennio formativo. In questo caso dal computo dei 90 crediti formativi previsti per il triennio, dovranno essere sottratti 30 crediti formativi per ciascun anno per il quale non sussiste l’obbligo.
Il primo periodo di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo decorre dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.
Nel primo periodo di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo i Crediti Formativi Professionali da acquisire sono limitati a 60, con un minimo di 10 crediti annuali di cui almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.
A partire dal 1 luglio 2013 gli Ordini territoriali hanno la facoltà di effettuare, in conformità al Regolamento e nelle more della sua effettiva entrata in vigore, attività formative sperimentali su base volontaria; per tali attività verranno riconosciuti crediti formativi professionali che saranno computati tra i crediti del primo triennio 2014-12016.
Nelle linee guida, già predisposte dal CNAPPC è previsto che i singoli Consigli territoriali procedano entro il 31 ottobre di ogni anno, deliberano, anche di concerto tra loro, un piano dell’offerta formativa (POF) che intendono proporre nel corso dell’anno successivo, indicando i crediti formativi attribuibili per la partecipazione a ciascun evento evidenziando gli eventuali costi per i partecipanti, segnalando i soggetti attuatori e indicando i criteri e le finalità cui l’Ordine si èattenuto nella predisposizione del programma stesso.
A cura di arch. Paolo
Oreto
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